Art. 53.
                           Altre violazioni
  1.  Per  le violazioni  delle  disposizioni  del presente  decreto,
diverse da quelle  previste negli articoli da 47 a  52, si applica al
concessionario   la  sanzione   amministrativa  pecuniaria   da  lire
duecentomila a lire due milioni.
  2. Sono considerate violazioni punibili  ai sensi del comma 1 anche
quelle relative ad  ordini impartiti dall'amministrazione finanziaria
ai sensi  dell'articolo 5,  comma 2, del  presente decreto,  anche se
contenuti in circolari.