Art. 59.
                         Procedure in corso
  1.  Fermo  restando  quanto  previsto  dagli  articoli  60 e 61, le
domande di rimborso o di discarico per inesigibilita' giacenti presso
gli  enti  creditori  alla  data  di  entrata  in vigore del presente
decreto,  continuano  ad  essere  esaminate  ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.
  2.  Se  alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente decreto,
l'ufficio non ha fornito le indicazioni di cui all'articolo 79, comma
3,  del  decreto  del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n.
43,  sui  verbali esibiti dal concessionario, quest'ultimo, se non ha
ancora  presentato  domanda  di  rimborso o di discarico, procede nei
confronti  del  debitore,  previo  accesso al sistema informativo del
Ministero delle finanze, eseguito ai sensi dell'articolo 18, comma 2,
del presente decreto.
  3.   Qualora   dall'accesso  di  cui  al  comma  2  non  emerga  la
possibilita' di procedere nell'azione esecutiva, il concessionario e'
autorizzato  a  presentare  documentata  domanda  di  rimborso  o  di
discarico, che e' esaminata ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica  28  gennaio 1988, n. 43. In caso contrario, nonche' nelle
ipotesi  in cui il concessionario non abbia richiesto il visto di cui
all'articolo 79, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica
28 gennaio 1988, n. 43, il concessionario procede in conformita' alle
disposizioni del presente decreto, nonche' del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
  4.  Per  le somme anticipate in forza dell'obbligo del non riscosso
come riscosso, decorsi sei mesi dalla presentazione della documentata
domanda di cui al comma 3 o della comunicazione di inesigibilita', il
concessionario ha diritto al rimborso provvisorio del 90 per cento di
tali somme.
 
           Note all'art. 59:
            -   Si   riporta   il   testo  dell'art.  79  del  citato
          decreto  del Presidente della Repubblica 28  gennaio  1988,
          n. 43:
            "Art.  79    (Verbali di pignoramento).  - 1. In caso  di
          pignoramento negativo  o  insufficiente,   se  il   credito
          per     cui   procede  e' complessivamente superiore a lire
          500   mila, il concessionario che ha  avuto  in  carico  il
          ruolo   esibisce, entro novanta giorni, il relativo verbale
          all'ufficio finanziario o all'ente che ha emesso il ruolo.
            2.  Al  verbale  deve  essere  allegato  il   certificato
          anagrafico  da cui risulta l'ultimo domicilio delle persone
          fisiche cui e' intestato il verbale di pignoramento, ovvero
          che  le stesse non risultano iscritte all'anagrafe.
            3. L'ufficio  finanziario, ovvero  l'ente che  ha  emesso
          il ruolo, appone entro  novanta giorni dalla  ricezione del
          verbale  il proprio visto, indicando in  calce quali sono i
          cespiti, i  beni e ogni altro elemento  utile,  di  cui  e'
          a   conoscenza,  per  l'esperimento  di ulteriori procedure
          esecutive.
            4.    Trascorso   tale termine   senza   che  l'ufficio o
          l'ente    abbia  apposto    il    proprio    visto,      il
          concessionario   e'   autorizzato  a presentare  la domanda
          di rimborso   o di    discarico,  fermo    restando  quanto
          previsto dall'articolo 80.
            5.    I   verbali possono  essere  inviati  per il  visto
          all'ufficio competente anche  mediante  raccomandata    con
          avviso di ricevimento. In tal caso l'esibizione dei verbali
          si  considera avvenuta nel giorno in cui la raccomandata e'
          consegnata all'ufficio postale".
            -  Per il   titolo del   decreto del    Presidente  della
          Repubblica  29  settembre  1973,  n.  602,  vedasi  in nota
          all'art. 24.