Art. 69.
                        Norma di coordinamento
  1.  I  rinvii contenuti  in  norme  vigenti alle  disposizioni  del
decreto del  Presidente della Repubblica  28 gennaio 1988, n.  43, si
intendono  riferiti  alle  corrispondenti disposizioni  del  presente
decreto.
  2.  I riferimenti  contenuti  nelle disposizioni  che precedono,  a
decreti  o altri  provvedimenti ministeriali  sono da  intendere come
attributivi di competenze secondo  i principi stabiliti dall'articolo
3, commi 1 e 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
 
           Note all'art. 69:
            -    Si   riporta il   testo   dell'art.   3  del decreto
          legislativo  3 febbraio  1993, n.   29   (Razionalizzazione
          dell'organizzazione    delle  amministrazioni  pubbliche  e
          revisione  della disciplina in materia di pubblico impiego,
          a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n.  421):
            "Art.      3      (Indirizzo      politicoamministrativo.
          Funzioni    e responsabilita'). - 1.  Gli organi di governo
          esercitano      le      funzioni     di           indirizzo
          politicoamministrativo,   definendo gli   obiettivi ed    i
          programmi  da    attuare  ed    adottando  gli   altri atti
          rientranti nello svolgimento   di    tali    funzioni,    e
          verificano   la  rispondenza  dei risultati  dell'attivita'
          amministrativa   e   della      gestione    agli  indirizzi
          impartiti. Ad essi spettano, in particolare:
            a)    le  decisioni   in materia   di   atti normativi  e
          l'adozione  dei relativi atti di  indirizzo  interpretativo
          ed applicativo;
            b)    la   definizione di  obiettivi,  priorita',  piani,
          programmi  e direttive generali per l'azione amministrativa
          e per la gestione;
            c)    la   individuazione    delle     risorse     umane,
          materiali,      ed economicofinanziarie da   destinare alle
          diverse finalita' e  la loro ripartizione tra gli uffici di
          livello dirigenziale generale;
            d)  la  definizione  dei  criteri generali   in   materia
          di    ausili  finanziari  a  terzi e di   determinazione di
          tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi;
            e) le nomine,   designazioni ed atti analoghi  ad    essi
          attribuiti da specifiche disposizioni;
            f)      le   richieste    di    pareri    alle  autorita'
          amministrative indipendenti ed al Consiglio di Stato;
               g) gli altri atti indicati dal presente decreto.
            2.  Ai  dirigenti   spetta   l'adozione degli   atti    e
          provvedimenti  amministrativi,     compresi   tutti     gli
          atti   che    impegnano l'amministrazione verso  l'esterno,
          nonche'   la      gestione   finanziaria,   tecnica       e
          amministrativa   mediante   autonomi poteri  di  spesa,  di
          organizzazione delle  risorse  umane,    strumentali  e  di
          controllo.  Essi  sono    responsabili in   via   esclusiva
          dell'attivita'    amministrativa,  della  gestione  e   dei
          relativi risultati.
            3.   Le attribuzioni  dei  dirigenti indicate  dal  comma
          2  possono essere   derogate    soltanto   ad   opera    di
          specifiche  disposizioni legislative.
            4. Le amministrazioni pubbliche, i  cui organi di vertice
          non  siano  direttamente  o  indirettamente  espressione di
          rappresentanza politica, adeguano   i propri    ordinamenti
          al   principio    della  distinzione    tra  indirizzo    e
          controllo,   da  un  lato,  e    attuazione   e    gestione
          dall'altro".