Art. 70.
        Potesta' legislativa delle regioni a statuto speciale
                      e delle province autonome
  1. I principi generali desumibili dalla legge 28 settembre 1998, n.
337,  e  dal presente  decreto  costituiscono  norme fondamentali  di
riforma  economicosociale   della  Repubblica,  quale   limite  della
potesta'  legislativa primaria  delle  regioni a  statuto speciale  e
delle province autonome.
  2. I  principi generali richiamati  dal comma 1 si  applicano anche
alla  regione  siciliana,  che,  nell'esercizio  della  sua  potesta'
legislativa, provvede a disciplinare il servizio di riscossione delle
entrate da riscuotere mediante ruolo.
 
           Nota all'art. 70:
            -  La  legge 28 settembre 1998,  n. 337, reca: "Delega al
          Governo per il  riordino  della  disciplina  relativa  alla
          riscossione"  ed  e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
          228 del 30 settembre 1998.