Art. 8.
                      Obblighi dei concessionari
  1.  I  concessionari,  entro trenta  giorni  dall'approvazione  del
bilancio  d'esercizio,  lo inviano  al  Ministero  delle finanze;  le
societa'  che  non  hanno provveduto  all'approvazione  del  bilancio
trasmettono,  entro  il 30  maggio  di  ciascun anno,  un  rendiconto
economico finanziario provvisorio relativo  al servizio svolto. Nello
stesso  termine sono  trasmessi  altri dati  e notizie  eventualmente
stabiliti con decreto del Ministero delle finanze, che produce i suoi
effetti  decorsi  novanta  giorni  dalla data  di  pubblicazione  del
medesimo nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
  2.  I verbali  delle  riunioni e  degli  accertamenti del  collegio
sindacale del concessionario concernenti irregolarita' nella gestione
delle societa'  concessionarie, ovvero violazione delle  norme che ne
disciplinano l'attivita', sono trasmesse  in copia al Ministero delle
finanze entro dieci giorni dalla data dell'atto a cura del presidente
del collegio sindacale stesso.
  3. Il Ministero delle finanze approva con decreto, previa audizione
delle categorie interessate, il codice deontologico dei concessionari
e degli ufficiali  della riscossione. Con tale  codice si definiscono
gli obblighi di correttezza dei concessionari e degli ufficiali della
riscossione nella gestione delle procedure.
  4.  Nella convenzione  accessoria  all'atto di  concessione di  cui
all'articolo   3,  comma   4,  e'   inclusa,  e   viene  sottoscritta
specificamente dal  concessionario, la clausola recante  l'obbligo di
rispetto del codice deontologico di cui al comma 3.
  5.  Prima   dell'adozione  del  decreto   di  cui  al  comma   3  i
concessionari non  possono esercitare l'attivita'  di cui al  comma 1
dell'articolo 21.