Art. 3.
  1. L'attivita' di pescaturismo puo'  essere svolta con i sistemi di
pesca previsti nella prescritta licenza  di pesca, nel rispetto delle
norme  di  comportamento  di  cui all'articolo  96  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639.
  2. Gli  armatori di  unita' munite di  licenza di  pesca riportanti
sistemi  a traino,  previa rinuncia  agli stessi,  possono esercitare
l'attivita'   di  pescaturismo   con  tutti   i  sistemi   consentiti
dall'articolo 19 del decreto  ministeriale 26 luglio 1995, pubblicato
nella  Gazzetta Ufficiale  n. 203  del  31 agosto  1995, mediante  il
rilascio  di  una attestazione  provvisoria  da  parte del  capo  del
Compartimento marittimo del luogo  di iscrizione dell'unita' da pesca
interessata. I predetti  sistemi a traino sono  sbarcati e sigillati,
prima  dell'inizio  dell'attivita'  di pesca  turismo,  dalla  locale
autorita' marittima.
  3. Quando l'attivita' di pescaturismo e' effettuata utilizzando gli
attrezzi da  pesca sportiva,  l'armatore ne  cura la  sistemazione in
maniera   che   non   rechino  intralcio   al   normale   svolgimento
dell'attivita' di bordo durante la navigazione.
 
           Note all'art. 3:
            -  Si    riporta  il  testo  dell'art.    96 del D.P.R. 2
          ottobre 1968, n.    1639  (Regolamento    per  l'esecuzione
          della legge  14 luglio  1965, n.  963):
            "Art. 96 (Norme di comportamento).  - I pescatori debbono
          tenersi  a  conveniente  distanza gli uni dagli   altri, in
          conformita' del tipo di attrezzo  impiegato,   secondo   le
          consuetudini    locali     salva   la osservanza di diverse
          disposizioni di legge o regolamento.
            Il  capo del  compartimento,   sentito il   parere  della
          commissione  consultiva locale  per la pesca  marittima, al
          fine di   assicurare il disciplinato   esercizio      della
          pesca    nella    zona      di    mare    della  rispettiva
          circoscrizione, puo' stabilire norme particolari per  l'uso
          degli attrezzi e fissare turni per il loro impiego".
            -    Si  riporta    il testo   dell'art. 19   del decreto
          ministeriale 26 luglio 1995 (Disciplina  delle  licenze  di
          pesca):
            "Art.  19  (Piccola  pesca). - 1. Alle licenze delle navi
          esercenti la piccola   pesca,  al   fine   di   consentirne
          la      diversificazione  dell'attivita',  si  applicano  i
          criteri previsti ai commi da 2 a 5.
            2. Esclusivamente ai fini del  presente articolo per nave
          esercente  la   piccola   pesca si  intende  l'unita',  non
          superiore a  10  tsl, abilitata  esclusivamente ad  uno   o
          piu'    dei    seguenti sistemi:   1) attrezzi da posta; 2)
          ferrettara; 3) palangari; 4) lenze; 5) arpione.
            3. Alle unita' di  cui al comma 2 abilitate a  quattro  o
          cinque  dei  sistemi  previsti    dal medesimo comma   sono
          confermati i  sistemi gia' autorizzati.
            4.  Alle unita'   abilitate esclusivamente    al  sistema
          lenze  ovvero  arpione  e'  consentita    l'aggiunta  sulla
          licenza di uno  tra i sistemi di cui ai numeri 1) o 3)  del
          comma 2.
            5.  Alle  unita'  abilitate  esclusivamente  ad uno tra i
          sistemi di cui ai numeri  1), 2) o   3) del comma  2,    e'
          consentita l'aggiunta  di un altro tra i citati sistemi, ad
          esclusione  di  quello  di  cui  numero  2), piu' uno tra i
          sistemi di cui ai numeri 4) o 5) del medesimo comma 2.
            6. L'interessato    puo'  richiedere    al  Ministero  la
          sostituzione  di uno tra i sistemi  di cui ai numeri 1), 2)
          o 3)  del comma 2, cui sia abilitata la   nave,  con  altro
          compreso    o  tra  gli  stessi   sistemi, ad esclusione di
          quello di cui al numero 2)".