Art. 6.
  1. Le  navi destinate all'esercizio dell'attivita'  di pescaturismo
devono  essere  provviste  del  materiale  sanitario  indicato  nelle
istruzioni annesse  al decreto 25  maggio 1988, n. 279  del Ministero
della  sanita', pubblicato  nella Gazzetta  Ufficiale n.  170 del  25
maggio 1998.
  2. I  mezzi di  salvataggio da  sistemare a  bordo delle  unita' da
pesca,  autorizzate all'esercizio  della pesca  turismo, sono  quelli
indicati dagli articoli 12, 13, 14,  e 15 del decreto ministeriale 22
giugno  1982; gli  stessi dovranno  essere sufficienti  per tutte  le
persone a bordo; per l'imbarco di minori di anni 14, le unita' devono
essere dotate di mezzi di salvataggio individuali per bambini.
  3. Le unita'  dovranno comunque essere in  possesso del certificato
di annotazioni di sicurezza in regolare corso di validita'.
  4. Per le esigenze delle  persone imbarcate, ove non previsto dalle
pertinenti disposizioni del regolamento di sicurezza per la pesca, le
unita' autorizzate alla pescaturismo devono essere dotate di apparato
radiotelefonico VHF, anche di tipo portatile.
 
           Nota all'art. 6:
            -  Si riporta   il testo degli articoli  12, 13, 14 e  15
          del decreto ministeriale  22   giugno  1982   (Approvazione
          del      regolamento    di  sicurezza per le navi abilitate
          all'esercizio della pesca costiera):
            "Art.  12  (Mezzi  di  salvataggio).    -  I   mezzi   di
          salvataggio  collettivi   ed   individuali   devono  essere
          sempre    di    pronta utilizzazione,     in    conformita'
          alle  disposizioni   del  presente regolamento".
            "Art.  13  (Mezzi di salvataggio   collettivi). - Le navi
          devono avere le seguenti dotazioni di mezzi  collettivi  di
          salvataggio:
            a)  navi  abilitate  alla  pesca  ravvicinata: zattere di
          salvataggio di capacita' sufficienti per tutte le persone a
          bordo;
            b)  navi  abilitate   alla   pesca   locale:   apparecchi
          galleggianti sufficienti per tutte le persone a bordo.
            Le  navi  autorizzate all'esercizio  della  pesca  ad una
          distanza  massima   di tre   miglia dalla  costa  non hanno
          l'obbligo  di    essere  dotate  di  mezzi  di  salvataggio
          collettivi".
            "Art.   14 (Mezzi  di  salvataggio individuali).  -  Ogni
          nave  deve essere  dotata di  una  cintura  di  salvataggio
          per  ogni persona  a bordo".
            "Art. 15 (Salvagente anulare). -  Ogni nave, ad eccezione
          di  quelle operanti   entro  un  miglio  dalla costa,  deve
          avere    oltre    quanto  previsto  negli    articoli   che
          precedono,   una   dotazione      di   salvagente   anulari
          corrispondenti alla seguente tabella:
            a) per navi di lunghezza fuori tutto non superiore a  mt.
          10, n. 1;
            b)  per  navi   di lunghezza fuori tutto da  mt. 10 a mt.
          24,  n. 2 di cui uno con boetta luminosa;
            c)  per  navi   di lunghezza fuori tutto  superiori a mt.
          24,  n. 4 di cui 2 con boetta luminosa".