Art. 6.
    (Integrazione dell'articolo 9 della legge 25 marzo 1993, n. 81)
   1.  All'articolo 9 della legge 25 marzo 1993, n. 81, dopo il comma
2 e' inserito il seguente:
   "2-bis.  Non  sono  ammessi all'assegnazione dei seggi i gruppi di
candidati  che  abbiano  ottenuto al primo turno meno del 3 per cento
dei voti validi e che non appartengano a nessuna coalizione di gruppi
che abbia superato tale soglia".