Art. 4. Associazioni studentesche 1. All'articolo 5, dopo il comma 1, e' inserito il seguente: "1-bis. Alle associazioni studentesche si applicano le norme del codice civile sulle associazioni non riconosciute. L'associazione studentesca puo' costituirsi mediante deposito gratuito agli atti dell'Istituto del testo originale degli accordi di cui all'articolo 36 del codice civile. La rappresentanza dell'associazione e' conferita ad uno studente maggiorenne.".
Nota all'art. 4: - Si riporta il testo dell'art. 36 del codice civile: "Art. 36 (Ordinamento e amministrazione delle associazioni non riconosciute). - L'ordinamento interno e l'amministrazione delle associazioni non riconosciute come persone giuridiche sono regolati dagli accordi degli associati. Le dette associazioni possono stare in giudizio nella persona di coloro ai quali, secondo questi accordi, e' conferita la presidenza o la direzione".