Art. 4.
                      Associazioni studentesche
  1. All'articolo 5, dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
  "1-bis. Alle  associazioni studentesche  si applicano le  norme del
codice  civile sulle  associazioni  non riconosciute.  L'associazione
studentesca  puo' costituirsi  mediante deposito  gratuito agli  atti
dell'Istituto del  testo originale degli accordi  di cui all'articolo
36  del   codice  civile.  La  rappresentanza   dell'associazione  e'
conferita ad uno studente maggiorenne.".
 
           Nota all'art. 4:
             - Si riporta il testo dell'art. 36 del codice civile:
            "Art.    36  (Ordinamento    e    amministrazione   delle
          associazioni  non riconosciute).  -  L'ordinamento  interno
          e  l'amministrazione  delle associazioni non   riconosciute
          come  persone giuridiche  sono regolati dagli accordi degli
          associati.
            Le dette  associazioni possono stare   in giudizio  nella
          persona  di  coloro  ai  quali,  secondo questi accordi, e'
          conferita la presidenza o la direzione".