Art. 6.
                       Disposizioni finanziarie
  1. Dopo  l' articolo 6,  cosi' come sostituito dall'articolo  5, e'
inserito il seguente:
  "Art.  6 -bis.  -  1.  Con le  risorse  finanziarie destinate  alle
attivita' previste  dal presente regolamento sono,  altresi', coperti
gli  oneri  derivanti  dalla  completa  realizzazione  di  iniziative
attuate all'esterno  degli istituti,  come deliberate  dai competenti
organi, nonche' il rimborso delle spese di viaggio e soggiorno, nella
misura prevista per i dipendenti  della VIII qualifica funzionale del
comparto Ministeri, in  favore dei componenti delle  consulte e degli
studenti individuati per la partecipazione alle predette iniziative.
  2. Sui  fondi di cui  sopra, in ciascuna provincia,  e' accantonata
una quota non  inferiore al 7 per cento,  utilizzabile dalla consulta
provinciale per  esigenze connesse  alla propria organizzazione  e al
proprio funzionamento e per l'attuazione delle iniziative deliberate.
Ai membri delle consulte provinciali, nei limiti delle disponibilita'
sopra indicate,  sono rimborsate le  spese di viaggio e  di soggiorno
connesse  all'esercizio delle  loro funzioni.  Tali rimborsi  possono
essere  corrisposti, in  alternativa,  dai consigli  di istituto  nei
limiti delle disponibilita' finanziarie degli istituti destinati alle
omologhe finalita'.".
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Dato a Roma, addi' 9 aprile 1999
                              SCALFARO
                                   D'Alema,  Presidente del Consiglio
                                  dei Ministri
                                   Berlinguer,     Ministro     della
                                  pubblica istruzione
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
  Registrato alla Corte dei conti il 26 maggio 1999
  Atti di Governo, registro n. 116, foglio n. 21