Art. 6. Disposizioni finanziarie 1. Dopo l' articolo 6, cosi' come sostituito dall'articolo 5, e' inserito il seguente: "Art. 6 -bis. - 1. Con le risorse finanziarie destinate alle attivita' previste dal presente regolamento sono, altresi', coperti gli oneri derivanti dalla completa realizzazione di iniziative attuate all'esterno degli istituti, come deliberate dai competenti organi, nonche' il rimborso delle spese di viaggio e soggiorno, nella misura prevista per i dipendenti della VIII qualifica funzionale del comparto Ministeri, in favore dei componenti delle consulte e degli studenti individuati per la partecipazione alle predette iniziative. 2. Sui fondi di cui sopra, in ciascuna provincia, e' accantonata una quota non inferiore al 7 per cento, utilizzabile dalla consulta provinciale per esigenze connesse alla propria organizzazione e al proprio funzionamento e per l'attuazione delle iniziative deliberate. Ai membri delle consulte provinciali, nei limiti delle disponibilita' sopra indicate, sono rimborsate le spese di viaggio e di soggiorno connesse all'esercizio delle loro funzioni. Tali rimborsi possono essere corrisposti, in alternativa, dai consigli di istituto nei limiti delle disponibilita' finanziarie degli istituti destinati alle omologhe finalita'.". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 9 aprile 1999 SCALFARO D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri Berlinguer, Ministro della pubblica istruzione Visto, il Guardasigilli: Diliberto Registrato alla Corte dei conti il 26 maggio 1999 Atti di Governo, registro n. 116, foglio n. 21