Art. 2 
          (Norme transitorie relative al personale docente) 
 
  1. Nella prima integrazione delle  graduatorie  permanenti  di  cui
all'articolo 401 del testo unico, come  sostituito  dall'articolo  1,
comma 6, della presente legge, hanno titolo all'inclusione, oltre  ai
docenti  che   chiedono   il   trasferimento   dalla   corrispondente
graduatoria di altra provincia: 
    a) i docenti che siano in possesso dei requisiti richiesti  dalle
norme previgenti per la partecipazione ai soppressi concorsi per soli
titoli; 
    b) i docenti che abbiano  superato  le  prove  di  un  precedente
concorso per titoli ed esami o di precedenti esami anche ai soli fini
abilitativi, in relazione alla  medesima  classe  di  concorso  o  al
medesimo posto, e siano inseriti, alla  data  di  entrata  in  vigore
della  presente  legge,  in  una  graduatoria  per  l'assunzione  del
personale non di ruolo. Si prescinde da quest'ultimo requisito per il
personale che abbia superato le prove dell'ultimo concorso per titoli
ed esami bandito anteriormente alla data di entrata in  vigore  della
presente legge. 
  2. Fra i docenti di cui al comma 1 sono compresi anche  quelli  che
abbiano superato gli esami della sessione riservata di cui  al  comma
4. 
  3. Il regolamento di cui al comma 3  dell'articolo  401  del  testo
unico, come sostituito dal comma 6  dell'articolo  1  della  presente
legge, stabilisce anche le modalita' della prima  integrazione  delle
graduatorie permanenti. 
  4. Contemporaneamente all'indizione del primo concorso  per  titoli
ed esami dopo l'entrata in vigore della presente legge,  e'  indetta,
con ordinanza del Ministro della pubblica  istruzione,  una  sessione
riservata  di  esami  per  il   conseguimento   dell'abilitazione   o
dell'idoneita' richiesta per  l'insegnamento  nella  scuola  materna,
nella scuola elementare e  negli  istituti  e  scuole  di  istruzione
secondaria  ed  artistica,  che  da'  titolo  all'inserimento   nelle
graduatorie permanenti,  secondo  quanto  previsto  al  comma  1.  Ai
predetti esami sono ammessi i  docenti  non  abilitati,  nonche'  gli
insegnanti della scuola elementare, gli  insegnanti  tecnico-pratici,
d'arte  applicata  e  il  personale  educativo  non  in  possesso  di
idoneita', che abbiano prestato servizio  di  effettivo  insegnamento
nelle  scuole  statali,  ivi  comprese  le  istituzioni   scolastiche
italiane all'estero, ovvero negli istituti  e  scuole  di  istruzione
secondaria  legalmente  riconosciuti  o  pareggiati  o  nelle  scuole
materne autorizzate o nelle scuole elementari parificate  per  almeno
360 giorni nel periodo compreso tra l'anno scolastico 1989-1990 e  la
data di entrata in vigore della presente legge,  di  cui  almeno  180
giorni a decorrere dall'anno scolastico 1994-1995. Il  servizio  deve
essere stato prestato per  insegnamenti  corrispondenti  a  posti  di
ruolo o  relativi  a  classi  di  concorso,  con  il  possesso  dello
specifico  titolo  di  studio   richiesto.   Nel   punteggio   finale
interverra',  a  titolo  di  riconoscimento  della   professionalita'
acquisita  in  servizio,  una  quota  proporzionale  agli   anni   di
insegnamento prestato nella medesima classe di concorso  o  posto  di
ruolo. Gli esami sono preceduti dalla frequenza di un corso di durata
non  superiore  a  120  ore,  finalizzato  all'approfondimento  della
metodologia e della didattica relative alle discipline comprese nelle
classi di concorso. I corsi sono svolti da docenti universitari e  da
personale scolastico, direttivo e docente, di  provata  capacita'  ed
esperienza professionale. Gli esami consistono in una prova scritta e
in  una  prova  orale  volte  all'accertamento  del  possesso   delle
capacita' didattiche relativamente agli insegnamenti da svolgere.  La
frequenza del corso non comporta l'esonero dal servizio.  L'ordinanza
del Ministro stabilisce anche le modalita' di svolgimento dei  corsi,
la  durata  e  l'esclusione  dall'esame  finale  dei  candidati   per
insufficiente frequenza del corso.  La  commissione  esaminatrice  e'
composta da docenti del corso ed  e'  presieduta  da  un  commissario
esterno di nomina ministeriale. All'onere  derivante  dall'attuazione
del presente comma, nel limite massimo di  lire  36.630  milioni  per
l'anno 1999, si provvede con le disponibilita' di pari importo di cui
all'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 1, comma 26, della
legge 28 dicembre 1995, n. 549, che vengono  conservate  in  bilancio
alla chiusura dell'esercizio finanziario  1998.  Tali  somme  vengono
versate all'entrata del bilancio dello Stato per  essere  riassegnate
alle apposite unita' previsionali di base dello stato  di  previsione
del Ministero della pubblica istruzione. 
  5. I commi 27, 28 e 29 dell'articolo  1  della  legge  28  dicembre
1995, n. 549, sono abrogati. 
 
           Nota all'art. 2: 
            - Il testo dell'art. 1 della legge 28 dicembre  1995,  n.
          549.  -  (Misure   di   razionalizzazione   della   finanza
          pubblica), come modificato  dalla  presente  legge,  e'  il
          seguente: 
            "Art. 1. - 1. Il Governo della Repubblica e' delegato  ad
          emanare, entro cinque mesi dalla data di entrata in  vigore
          della presente legge, uno o piu' decreti legislativi  volti
          a: 
            a) ridurre il numero dei comandi operativi e territoriali
          e delle altre strutture periferiche della Difesa,  anche  a
          livello  di  regione  militare,  di  dipartimento  militare
          marittimo, di regione aerea, ivi comprese le corrispondenti
          direzioni di amministrazione, e di istituti di  formazione,
          garantendo   una   loro   piu'   efficace    articolazione,
          composizione, ubicazione ed attribuzione delle competenze; 
            b) procedere alla ristrutturazione e all'accorpamento, in
          modo tale da ridurne il numero, delle direzioni 
          generali, e degli uffici centrali; 
            c) procedere alla ristrutturazione degli arsenali,  degli
          stabilimenti e  dei  centri  tecnici,  razionalizzandone  i
          relativi  compiti,   attraverso   l'ottimizzazione   e   la
          concentrazione   dei   procedimenti    produttivi,    anche
          attraverso accorpamenti; 
            d) favorire la  differenziazione  e  l'ampliamento  delle
          attivita' rivolte alla  protezione  civile  e  alla  tutela
          ambientale; 
            e) disciplinare  l'eventuale  mobilita'  contrattata  dei
          lavoratori,  anche  concordando   con   le   organizzazioni
          sindacali e le regioni interessate le iniziative  volte  ad
          evitare negative ricadute sociali, derivanti  da  eventuali
          riduzioni; 
            f)  favorire  la  dismissione  delle  strutture  e  degli
          immobili non piu' utilizzabili; 
            g)   rideterminare,   coerentemente   con   la   suddetta
          ristrutturazione,  le  dotazioni  organiche  in  base  alla
          definizione  dei  carichi  di   lavoro,   procedendo   alla
          copertura  dei  posti  disponibili  anche   attraverso   la
          riqualificazione dei  dipendenti  civili  con  le  medesime
          procedure previste dall'art. 3, commi da 205 a 208; 
            h) costituire un istituto  superiore  di  Stato  maggiore
          interforze che unifichi e sostituisca i corsi superiori  di
          Stato  maggiore  della  scuola  di  guerra   dell'esercito,
          dell'istituto di guerra marittima e della scuola di  guerra
          aerea. 
          2. Il Governo trasmette alla  Camera  dei  deputati  ed  al
          Senato della Repubblica gli schemi dei decreti  legislativi
          di cui al comma 1 al fine dell'espressione  del  parere  da
          parte delle competenti commissioni permanenti,  da  rendere
               entro sessanta giorni dalla data di trasmissione. 
            3.   Ai   fini   del   contenimento   dei    costi    per
          l'ammodernamento,  l'amministrazione  della   difesa,   nel
          rispetto delle vigenti norme in materia di esportazione  di
          materiali d'armamento, puo' procedere a permute  o  vendite
          di mezzi e materiali obsoleti ma non ancora fuori uso. 
            4. Le disposizioni di cui all'art. 22, commi 7,  8  e  9,
          primo e secondo periodo,  10,  11  e  12,  della  legge  23
          dicembre 1994, n. 724, continuano ad applicarsi sino al  31
          dicembre 1998. Fino alla stessa  data  alle  istituzioni  e
          agli enti di ricerca si applica l'art. 5, comma  27,  della
          legge 24 dicembre 1993,  n.  537,  con  la  deroga  per  il
          consiglio  nazionale  delle  ricerche,  limitatamente  alla
          copertura del contingente di personale previsto dall'intesa
          di programma per il Mezzogiorno, di cui alla legge 1  marzo
          1986, n. 64, che puo' essere effettuata, nei  limiti  delle
          disponibilita' di bilancio, in  ragione  di  un  terzo  nel
          1996, un terzo nel 1997 ed un terzo nel 1998. Il limite  di
          eta'  per  la  partecipazione  ai  concorsi  indetti  dalle
          amministrazioni pubbliche e' aumentato di un anno. 
            5. Le disposizioni richiamate nel primo periodo del comma
          4 non si applicano  per  le  assunzioni  di  personale  del
          comparto sanita', di personale delle regioni e  degli  enti
          locali, limitatamente  agli  enti  che  non  versino  nelle
          situazioni strutturalmente deficitarie di cui  all'art.  45
          del  decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.  504,  e
          successive  modificazioni,   di   quello   dipendente   dal
          Ministero di grazia e giustizia, degli ispettori di volo da
          utilizzare  presso  la  direzione  generale  dell'aviazione
          civile del Ministero dei trasporti e della navigazione,  di
          quello operativo dell'Azienda  autonoma  di  assistenza  al
          volo per il traffico aereo generale, di quello degli ordini
          e collegi professionali  e  delle  relative  federazioni  e
          consigli nazionali  e,  per  il  solo  anno  1996,  per  le
          assunzioni  di  personale  del  Ministero   delle   finanze
          limitatamente  ai  concorsi  ultimati   ed   in   fase   di
          ultimazione, nonche' a  quelli  comunque  gia'  autorizzati
          alla data del 30 settembre 1995. 
            6. Per l'anno 1996 in deroga alle norme vigenti ai comuni
          che hanno dichiarato il dissesto finanziario  entro  il  31
          dicembre 1993 ed avranno approvato  l'ipotesi  di  bilancio
          riequilibrato entro il 31 dicembre 1995 non si applicano  i
          commi da 47 a 52 dell'art. 3 della legge 24 dicembre  1993,
          n. 537. 
            7. Gli enti di cui al  comma  6  possono,  a  carico  del
          proprio bilancio, conferire incarichi per l'esercizio delle
          funzioni  dirigenziali,  per   i   posti   delle   relative
          qualifiche non ricoperti, a condizione che  la  percentuale
          della  spesa  per  il  personale  sul  totale  delle  spese
          correnti risulti ridotta o invariata. 
            8. L'art. 5, comma 25, della legge 24 dicembre  1993,  n.
          537, si applica nel senso che le  dotazioni  organiche  del
          personale delle istituzioni e degli enti  di  ricerca  sono
          rideterminate in riduzione rispetto a quelle costituite  in
          conseguenza  delle  operazioni  di  rideterminazione  delle
          piante organiche svolte in base alle  disposizioni  e  alle
          procedure di cui all'art. 13  dell'accordo  sindacale  reso
          esecutivo dal decreto del Presidente  della  Repubblica  12
          febbraio 1991, n. 171. La rilevazione dei carichi di lavoro
          per il personale  degli  enti  ed  istituzioni  di  ricerca
          nonche'  degli  enti   autonomi   lirici   ed   istituzioni
          concertistiche assimilate  e'  riferita  all'attivita'  del
          personale amministrativo di supporto. 
            9. Gli oneri  finanziari  derivanti  dalla  ridefinizione
          delle dotazioni organiche  del  personale  delle  pubbliche
          amministrazioni di cui all'art. 22, comma 16,  della  legge
          23 dicembre 1994, n. 724, non possono  superare  gli  oneri
          per spesa di  personale  conseguenti  ai  provvedimenti  di
          provvisoria  rideterminazione  delle  dotazioni   organiche
          previsti dall'art. 3, comma  6,  della  legge  24  dicembre
          1993, n. 537,  e  dalle  altre  disposizioni  sulla  stessa
          materia contenute nella  predetta  legge  in  relazione  ai
          diversi comparti delle  pubbliche  amministrazioni,  con  i
          soli  incrementi  degli  oneri  derivanti  da  disposizioni
          legislative 
          statali e dai contratti collettivi. 
            10.  Fino  al  30  giugno  1997  e'  fatto  divieto  alle
          amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma  2,  del
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni ed integrazioni,  di  individuare  uffici  di
          livello  dirigenziale  ulteriori  rispetto  a  quelli  gia'
          esistenti alla data del 1 agosto 1995. Il  divieto  non  si
          applica alle regioni, alle province autonome  e  agli  enti
          locali che non  versino  nelle  situazioni  strutturalmente
          deficitarie di cui all'art. 45 del decreto  legislativo  30
          dicembre 1992,  n.  504,  e  successive  modificazioni.  Le
          pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma  2,  del
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni ed integrazioni, per le quali, in  base  alle
          disposizioni vigenti alla data di  entrata  in  vigore  del
          predetto  decreto  legislativo,  non  erano  consentite  la
          nomina a dirigente generale o qualifica equiparata,  ovvero
          l'attribuzione  dei   relativi   incarichi,   non   possono
          istituire posti in dotazione organica per tali  qualifiche,
          ne',   in   altro   modo,   procedere   alla   nomina    od
          all'attribuzione  di  incarichi   per   l'esercizio   delle
          relative funzioni.  E'  fatta  salva  per  le  regioni,  le
          province autonome e per gli enti locali, al di fuori  delle
          vigenti piante  organiche,  la  possibilita'  di  conferire
          incarichi di  funzioni  dirigenziali  di  livello  generale
          ovvero apicali nell'ambito delle risorse di cui al comma  9
          (8/b). 
            11. Le disposizioni di  cui  ai  commi  9  e  10  non  si
          applicano al Ministero delle finanze. 
            12. Alle regioni che hanno disciplinato l'applicazione di
          principi  in  materia   di   ridefinizione   di   strutture
          organizzative e delle dotazioni organiche di cui al decreto
          legislativo  3  febbraio  1993,   n.   29,   e   successive
          modificazioni ed  integrazioni,  e'  data  la  facolta'  di
          avvalersi, ai fini dell'attuazione dei processi di  riforma
          organizzativa, di misure flessibili  nella  gestione  delle
          risorse   umane,   ivi   compresi   i   provvedimenti   per
          l'incentivazione della mobilita' in ambito regionale.  Tali
          misure sono applicabili fino al 31 dicembre 1998. I  citati
          provvedimenti dovranno, in ogni  caso,  essere  predisposti
          nel rispetto della legge 8 agosto 1995, n. 335, in  materia
          di  riforma  del  sistema  pensionistico   obbligatorio   e
          complementare, e dovranno  essere  assunti  nei  limiti  di
          spesa gia' individuati al comma 9 del presente articolo. 
            13. I contratti di prestazione di opera intellettuale  di
          cui alla legge 29 aprile 1998, n. 143, sono ridotti 
          del 20 per cento a decorrere dal 1 gennaio 1996. 
            14. Gli enti locali, non dissestati e non strutturalmente
          deficitari, che, alla data del 30 novembre 1996, utilizzino
          personale  assunto  a  tempo  determinato  mediante   prove
          selettive, ai sensi dell'art. 7  della  legge  29  dicembre
          1988, n. 55, indette entro il  31  dicembre  1994,  possono
          bandire, entro il 31 dicembre 1997, concorsi riservati  per
          titoli per  la  trasformazione  dei  predetti  rapporti  di
          lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato,  secondo
          le procedure stabilite dall'art. 4-bis del decretolegge  20
          maggio 1993, n. 148, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 19 luglio 1993, 
          n. 236. 
            15. Gli enti locali non dissestati e non  strutturalmente
          deficitari, per i servizi connessi ad attivita' didattiche,
          educative  e  formative,  per   la   sola   copertura   dei
          corrispondenti posti  vacanti,  possono  nei  limiti  delle
          proprie  disponibilita'  di   bilancio   bandire   concorsi
          riservati al personale gia' in servizio  presso  lo  stesso
          ente, che abbia prestato servizio, anche non  continuativo,
          negli anzidetti settori dello stesso ente  per  un  periodo
          complessivo lavorativo non inferiore ai ventiquattro mesi. 
            16. Ai fini di una razionale utilizzazione del personale,
          i dipendenti civili provenienti dalle dismesse basi NATO di
          cui  alla  legge  9  marzo  1971,  n.  98,   e   successive
          modificazioni,   sono   assegnati,   sulla    base    delle
          disponibilita' negli organici e delle effettive esigenze di
          funzionalita', a richiesta  degli  interessati,  alle  sedi
          periferiche delle amministrazioni statali, anche  presso  i
          nuovi  corsi  di   laurea   istituiti   dalle   universita'
          decentrati   nel   territorio   e   comunque    nell'ambito
          provinciale. Entro novanta giorni dalla data di entrata  in
          vigore della presente legge, con decreto del Presidente del
          Consiglio dei Ministri, si  provvede  all'assegnazione  del
          personale suddetto. 
            17. All'art. 18, comma  3,  primo  periodo,  del  decreto
          legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502,   e   successive
          modificazioni   ed    integrazioni,    le    parole:    "su
          autorizzazione  della  regione"  sono  soppresse   e   sono
          aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", cui non si  possa
          in nessun  caso  far  fronte  con  il  personale  esistente
          all'interno dell'azienda sanitaria". 
            18. Le  operazioni  di  trasformazione  dei  rapporti  di
          lavoro previste dall'art. 4-bis, comma 6, del decreto-legge
          20 maggio 1993,  n.  148,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge  19  luglio  1993,  n.  236,  concernenti   il
          Ministero per i beni culturali e ambientali, sono prorogate
          al 31 dicembre 1998. 
            19. Le disposizioni  contenute  nell'art.  4,  comma  11,
          della  legge  24  dicembre  1993,  n.  537,  continuano  ad
          applicarsi  anche  negli  anni   scolastici   1996-1997   e
          1997-1998, tenendo conto delle esigenze dei comuni  montani
          e dei comuni ove esiste un solo  plesso  scolastico,  delle
          piccole isole, delle zone a rischio di devianza minorile  e
          giovanile o  caratterizzate  da  specifiche  situazioni  di
          disagio economico o socioculturale, nonche' dalla  presenza
          di studenti portatori di handicap, in relazione ai  diversi
          gradi di istruzione e all'eta' degli  alunni.  Con  decreto
          del Ministro della pubblica istruzione, di concerto  con  i
          Ministri del  tesoro  e  per  la  funzione  pubblica,  sono
          determinati  interventi  di  razionalizzazione  della  rete
          scolastica, di soppressione di plessi di scuole  elementari
          e di sezioni staccate di istituti di istruzione secondaria,
          di modifica dei parametri per la formazione delle classi in
          alcuni ordini di scuole, senza comunque  che  si  producano
          squilibri nella formazione educativa, al fine  di  ottenere
          risparmi lordi nella misura di lire 1.200  miliardi  annui,
          pari a lire 680 miliardi netti. 
            20. Gli istituti secondari superiori,  anche  di  diverso
          ordine e tipo, o le loro  sezioni  staccate  o  coordinate,
          possono essere aggregati tra loro, al fine di consentire la
          creazione di istituti rispondenti alle condizioni stabilite
          dall'art. 51,  comma  4,  del  testo  unico  approvato  con
          decreto legislativo 16 aprile 1994, n.  297,  e  dotati  di
          personalita' giuridica e di autonomia  amministrativa.  Con
          regolamento da emanare ai sensi dell'art. 17 della legge 23
          agosto 1988,  n.  400,  e  successive  modificazioni,  sono
          stabilite: 
              a) le modalita' di funzionamento del nuovo consiglio di
          istituto e l'articolazione  del  collegio  dei  docenti  in
          sezioni corrispondenti alle scuole aggregate; 
              b) la redistribuzione, tra  soggetti  obbligati,  degli
          oneri riguardanti le spese di funzionamento; 
              c) la conservazione delle  denominazioni  delle  scuole
          aggregate. 
            21. Con lo stesso decreto di cui al comma 19, sentita  la
          Conferenza dei presidenti delle regioni, sono  stabiliti  i
          criteri per gli interventi, che dovranno, comunque,  tenere
          conto: 
              a) del grado di sviluppo  socioculturale  ed  economico
          delle comunita' interessate; 
              b) della situazione orografica dei luoghi, dei  livelli
          di urbanizzazione primaria degli  stessi  e  del  grado  di
          dispersione scolastica, soprattutto nelle zone  in  cui  le
          istituzioni scolastiche costituiscono  l'unico  riferimento
          istituzionale e culturale. 
            22. Con decreto del Ministro della  pubblica  istruzione,
          sentito il Consiglio nazionale della  pubblica  istruzione,
          potranno essere adattati  i  programmi  di  insegnamento  e
          l'organizzazione didattica delle scuole  medie  funzionanti
          nelle localita' montane e nelle piccole isole, in  modo  da
          consentire, a decorrere  dal  1  settembre  1996,  speciali
          condizioni di frequenza, che escludono la cofrequenza, agli
          alunni  distribuiti  nel  triennio  del  corso  di   studi,
          garantendo adeguate forme di insegnamento individualizzato,
          anche   attraverso   la   flessibilita'    dell'orario    e
          l'organizzazione  didattica  per  moduli,  per   realizzare
          adeguate    opportunita'     di     apprendimento     senza
          discriminazioni territoriali e geografiche. 
            23. Le graduatorie dei concorsi per titoli ed  esami  per
          l'accesso ai ruoli del personale  docente,  gia'  prorogate
          dall'art. 23, comma 3, della legge  23  dicembre  1994,  n.
          724,  sono  ulteriormente  prorogate  di  un   altro   anno
          scolastico. 
            24. A decorrere dal 1 settembre  1996  l'ordinazione  dei
          pagamenti delle retribuzioni ai docenti  di  religione,  ai
          supplenti annuali e ai supplenti temporanei fino al termine
          dell'attivita'  didattica  e'  effettuata  dalle  direzioni
          provinciali del tesoro con  ordinativi  emessi  in  base  a
          ruoli di spesa fissa. L'apertura dei ruoli di  spesa  fissa
          e' disposta con i contratti individuali di lavoro  a  tempo
          determinato stipulati  secondo  le  competenze  individuate
          rispettivamente dagli articoli 309, 520  e  521  del  testo
          unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994,  n.
          297. 
            25. Entro il 31 ottobre 1996,  sono  versate  all'entrata
          del  bilancio  dello  Stato,  per  essere   successivamente
          riassegnate con decreti del Ministro del tesoro ai capitoli
          1030, 1034, 1035 e  1036  dello  stato  di  previsione  del
          Ministero  della  pubblica  istruzione,  le  somme  rimaste
          disponibili sulle contabilita' speciali scolastiche  e  sui
          conti correnti postali e bancari, nonche' le somme  rimaste
          disponibili   sui   bilanci   degli    istituti    tecnici,
          professionali  e  d'arte  con  provenienza   dai   medesimi
          capitoli. 
            26. Per gli anni 1996, 1997 e 1998, l'80 per cento  delle
          economie nette stimate, in ciascun anno,  viene  utilizzato
          per la costituzione di un fondo da iscrivere nello stato di
          previsione del  Ministero  della  pubblica  istruzione,  da
          ripartire con decreti del Ministro del tesoro, su  proposta
          del Ministro della  pubblica  istruzione  e  previo  parere
          delle commissioni parlamentari competenti, per le  esigenze
          relative alla formazione del personale, al potenziamento  e
          finzionamento delle scuole di ogni ordine e grado  e  degli
          uffici dell'amministrazione scolastica. 
            27-29. Abrogati 
            30. La durata del collocamento fuori ruolo dei professori
          universitari di prima e seconda fascia, che precede il loro
          collocamento a riposo, prevista dagli articoli 19 e 110 del
          decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,  n.
          382, e successive modificazioni, e' ridotta a tre anni.  Le
          posizioni di fuori ruolo  eccedenti  il  terzo  anno,  gia'
          disposte alla data di  entrata  in  vigore  della  presente
          legge, cessano  di  avere  efficacia  alla  fine  dell'anno
          accademico  1995-1996.   Sono   esclusi   i   docenti   che
          necessitano del periodo di  cinque  anni  fuori  ruolo  per
          raggiungere l'eta' di  pensionamento  prevista  dai  regimi
          vigenti. 
            31. Al fine di assicurare il mantenimento dei livelli  di
          funzionalita' operativa necessari  anche  per  l'attuazione
          dei piani di sviluppo di cui alla legge 7 agosto  1990,  n.
          245, alle universita' si applicano, in materia di modifiche
          di organico e di assunzioni del  personale,  esclusivamente
          le disposizioni dell'art. 5, commi 10 e 12, della legge  24
          dicembre 1993, n. 537. 
            32.  I  contratti  con  studiosi  od  esperti   di   alta
          qualificazione   scientifica   o   professionale   previsti
          dall'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 11
          luglio  1980,   n.   382,   possono,   nei   limiti   delle
          disponibilita'  di  bilancio  delle   universita'   e   per
          sopperire a particolari  e  motivate  esigenze  didattiche,
          essere stipulati anche per l'attivazione di corsi ufficiali
          non fondamentali o caratterizzanti, nei casi e  nei  limiti
          stabiliti dallo statuto. 
            33. Le disposizioni di cui all'art. 7, commi 5 e  6,  del
          decreto-legge 19 settembre 1992, n.  384,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  14  novembre  1992,  n.  438,
          prorogate per il triennio 1994-1996 dell'art. 3, comma  36,
          della legge 24 dicembre 1993, n.  537,  vanno  interpretate
          nel senso che tra le indennita',  compensi,  gratifiche  ed
          emolumenti di  qualsiasi  genere,  da  corrispondere  nella
          misura prevista per il 1992,  sono  comprese  le  borse  di
          studio di cui all'art. 6 del decreto legislativo  8  agosto
          1991, n. 257. 
            34. Gli ammessi ai corsi  di  dottorato  di  ricerca,  in
          alternativa alla borsa di studio di  cui  all'art.  75  del
          decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,  n.
          382, e successive modificazioni, possono usufruire di borse
          di studio concesse in base a finanziamenti  e  assegnazioni
          dell'Unione europea e di organismi  internazionali,  ovvero
          concesse direttamente da tali organismi. 
            35. Per  favorire  il  processo  di  trasferimento  delle
          conoscenze e delle innovazioni tecnologiche alle piccole  e
          medie imprese le universita' e gli enti pubblici di ricerca
          non strumentali a carattere nazionale possono accedere, per
          le attivita' propedeutiche alla realizzazione  dei  singoli
          progetti di trasferimento tecnologico, ai finanziamenti  di
          cui all'art. 3 della legge 17 febbraio 1982, n. 46. 
            36.  A  decorrere  dal  1   gennaio   1996   l'indennita'
          continuativa di missione prevista  dagli  articoli  1  e  3
          della legge 6 dicembre 1950, n. 1039,  dall'art.  13  della
          legge 2 aprile 1979, n. 97,  come  sostituito  dall'art.  6
          della legge 19 febbraio 1981, n. 27, nonche' dalla legge 10
          marzo 1987, n. 100  e  dall'art.  10  del  decreto-legge  4
          agosto 1987, n. 325, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 3 ottobre 1987, n. 402, e' corrisposta  per  un  solo
          anno, in misura intera per i primi sei mesi  ed  in  misura
          ridotta alla meta' per il semestre succesivo. 
            37.  Per  il  personale  destinato  a  prestare  servizio
          all'estero  ai  sensi  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, della legge  27  dicembre
          1973, n. 838, del decreto del Presidente  della  Repubblica
          23 gennaio 1967, n. 215, della legge 22 dicembre  1990,  n.
          401, e del testo unico approvato con decreto legislativo 16
          aprile 1994, n. 297, la  quota  di  indennita'  integrativa
          speciale pari a L. 1.081.000  annue  lorde,  conglobata  ai
          sensi delle vigenti disposizioni nello  stipendio  iniziale
          di ciascun livello a decorrere dal 30 giugno 1988, e per il
          personale dirigente dal 1 gennaio 1989, si intende  portata
          in diminuzione dalle indennita' di  servizio  all'estero  e
          dagli assegni di sede con le medesime decorrenze. 
            38. In  caso  di  destinazione  all'estero  di  personale
          militare ai sensi della legge 27 dicembre 1973, n. 838, gli
          inquadramenti  nei  livelli   retributivi   effettuati   in
          applicazione della legge 11 luglio 1980, n. 312, nonche' di
          successive disposizioni di riordino giuridico ed  economico
          della carriera, non influiscono sull'indennita' di servizio
          all'estero che resta determinata nella misura prevista  per
          il posto di funzione indicato nel provvedimento formale  di
          destinazione all'estero. 
            39. Per  il  personale  dell'Istituto  nazionale  per  il
          commercio  estero,   fino   all'entrata   in   vigore   del
          regolamento organico emanato in applicazione della legge 18
          marzo 1989, n.  106,  gli  inquadramenti  nelle  qualifiche
          funzionali e nei profili professionali  disposti  ai  sensi
          del decreto del Presidente della Repubblica 1  marzo  1988,
          n.   285,   si   intendono    improduttivi    di    effetti
          sull'indennita' di servizio all'estero che rimane stabilita
          nelle misure scaturenti dall'applicazione della tabella  di
          equiparazione  di  cui  all'allegato  3  al   decreto   del
          Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n.  509,  come
          integrato dall'art. 26 del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 25 giugno 1983, n. 346. 
            40. Gli importi dei contributi dello Stato in  favore  di
          enti,   istituti,   associazioni,   fondazioni   ed   altri
          organismi, di cui alla tabella  A  allegata  alla  presente
          legge, sono iscritti in un unico capitolo  nello  stato  di
          previsione di ciascun Ministero  interessato.  Il  relativo
          riparto e' annualmente effettuato da ciascun Ministro,  con
          proprio decreto, di concerto con il  Ministro  del  tesoro,
          previo parere delle  commissioni  parlamentari  competenti,
          alle quali vengono altresi' inviati  i  rendiconti  annuali
          dell'attivita'  svolta  dai  suddetti  enti,  entro  trenta
          giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          bilancio, intendendosi corrispondentemente rideterminate le
          relative autorizzazioni di spesa. 
            41. I Ministri  effettuano  il  riparto  secondo  criteri
          diretti   ad   assicurare    prioritariamente    il    buon
          funzionamento delle  istituzioni  culturali  e  sociali  di
          particolare rilievo  nazionale  ed  internazionale  nonche'
          degli enti nazionali per la gestione dei parchi. 
            42. Gli enti, cui lo Stato contribuisce in via ordinaria,
          che non abbiano fatto pervenire alla data del 15 luglio  di
          ogni anno  il  conto  consuntivo  dell'anno  precedente  da
          allegare allo stato di  previsione  dei  singoli  Ministeri
          interessati, sono esclusi dal finanziamento per l'anno  cui
          si riferisce lo stato di previsione stesso. 
            43. La dotazione dei capitoli  di  cui  al  comma  40  e'
          quantificata annualmente ai sensi dell'art.  11,  comma  3,
          lettera d),  della  legge  5  agosto  1978,  n.  468,  come
          modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362. 
            44. Per gli anni 1996, 1997 e 1998 la dotazione di cui al
          comma 43 e' ridotta del 20 per cento  rispetto  all'importo
          complessivamente risultante sulla base  della  legislazione
          vigente".