IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; Visto l'articolo 4, della legge 3 luglio 1998, n. 210; Visto l'articolo l7, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale in data 11 novembre 1998; Udito il parere dell'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva degli atti normativi nell'adunanza del 22 febbraio 1999; Visti i pareri resi dalla settima commissione del Senato della Repubblica il 7 aprile 1999 e dalla settima commissione della Camera dei deputati il 25 marzo 1999; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 (nota n. 820/III.6/99 del 22 aprile 1999), cosi' come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota del 29 aprile 1999, prot. n. DAGL 1/1.1.4/31890/4.23.34; A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1. Ambito di applicazione e soggetti interessati 1. Il presente regolamento determina i criteri generali ed i requisiti di idoneita' delle sedi ai fini dell'istituzione dei corsi di dottorato di ricerca. 2. I corsi di dottorato di ricerca sono istituiti da singole universita', da universita' tra loro consorziate o da universita' convenzionate con soggetti pubblici e privati in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e di personale, nonche' di strutture e attrezzature idonee. 3. Agli effetti del presente regolamento si intendono: a) per regolamenti universitari i regolamenti emanati dalle universita' ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 3 luglio 1998, n. 210; b) per Ministro, il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; c) per Ministero, il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica (MURST); d) per rettore dell'universita', il rettore della singola universita' o dell'universita' sede amministrativa del consorzio di cui al comma 2 ovvero ancora dell'universita' convenzionata con i soggetti pubblici e privati di cui al predetto comma 2.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87, comma quinto della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - L'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210 (Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo) cosi' recita: "Art. 4. - I corsi per il conseguimento del dottorato di ricerca forniscono le competenze necessarie per esercitare, presso universita', enti pubblici o soggetti privati, attivita' di ricerca di alta qualificazione. 2. Le universita', con proprio regolamento, disciplinano l'istituzione dei corsi di dottorato, le modalita' di accesso e di conseguimento del titolo, gli obiettivi formativi ed il relativo programma di studi, la durata, il contributo per l'accesso e la frequenza, le modalita' di conferimento e l'importo delle borse di studio di cui al comma 5, nonche' le convenzioni di cui al comma 4, in conformita' ai criteri generali e ai requisiti di idoneita' delle sedi determinati con decreto del Ministro, adottato sentiti il Consiglio universitario nazionale e l'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario e previo parere delle competenti commissioni parlamentari. I corsi possono essere altresi' istituiti da consorzi di universita'. 3. Alle borse di studio di cui al comma 5, nonche' alle borse di studio conferite dalle universita' per attivita' di ricerca postlaurea si applicano le disposizioni di cui all'art. 6, commi 6 e 7, della legge 30 novembre 1989, n. 398. Con decreti del Ministro sono determinati annualmente i criteri per la ripartizione tra gli atenei delle risorse disponibili per il conferimento di borse di studio per la frequenza dei corsi di perfezionamento, anche all'estero, e delle scuole di specializzazione, per i corsi di dottorato di ricerca e per attivita' di ricerca postlaurea e postdottorato. 4. Le universita' possono attivare corsi di dottorato mediante convenzione con soggetti pubblici e privati in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e di personale, strutture ed attrezzature idonei. 5. Con decreti rettorali sono determinati annualmente: a) il numero di laureati da ammettere a ciascun corso di dottorato; b) il numero di dottorandi esonerati dai contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi, previa valutazione comparativa del merito e del disagio economico; c) il numero, comunque non inferiore alla meta' dei dottorandi, e l'ammontare delle borse di studio assegnare, previa valutazione comparativa del merito. In caso di parita' di merito prevarra' la valutazione della situazione economica determinata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 132 del 9 giugno 1997, e successive modificazioni e integrazioni. 6. Gli oneri per il finanziamento delle borse di studio di cui al comma 5 possono essere coperti mediante convenzione con soggetti estranei all'amministrazione universitaria, secondo modalita' e procedure deliberate dagli organi competenti delle universita'. 7. La valutabilita' dei titoli di dottorato di ricerca, ai fini dell'ammissione a concorsi pubblici per attivita' di ricerca non universitaria, e' determinata con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro, di concerto con gli altri Ministri interessati. 8. Le universita' possono, in base ad apposito regolamento, affidare ai dottorandi di ricerca una limitata attivita' didattica sussidiaria o integrativa che non deve in ogni caso compromettere l'attivita' di formazione alla ricerca. La collaborazione didattica e' facoltativa, senza oneri per il bilancio dello Stato e non da' luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle universita'". - Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge spressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione". Nota all'art. 1: - Per il testo del comma 2, dell'art. 4 della citata legge 3 luglio 1998, n. 210, si veda nelle note alle premesse.