Art. 2. Istituzione e requisiti di idoneita' 1. Il rettore dell'universita' istituisce con proprio decreto i corsi di dottorato di ricerca, su proposta dei consigli di dipartimento o delle competenti strutture di coordinamento della ricerca universitaria determinate dagli statuti, previa delibera degli organi statutariamente competenti per la didattica e il governo dell'ateneo, verificando la coerenza del corso con la programmazione formativa, la disponibilita' di risorse umane e finanziarie necessarie all'attivazione, nonche', previa valutazione del nucleo di valutazione interna, della sussistenza dei requisiti di idoneita' di cui al comma 3. 2. Il numero minimo di ammessi a ciascun corso di dottorato non puo' essere inferiore a tre. Le tematiche scientifiche e le relative denominazioni devono essere sufficientemente ampie e riferirsi al contenuto di un settore scientificodisciplinare o di un'aggregazione di piu' settori. 3. Sono requisiti di idoneita' delle sedi: a) la presenza nel collegio dei docenti di un congruo numero di professori e ricercatori dell'area scientifica di riferimento del corso; b) la disponibilita' di adeguate risorse finanziarie e di specifiche strutture operative e scientifiche per il corso e per l'attivita' di studio e di ricerca dei dottorandi; c) la previsione di un coordinatore responsabile dell'organizzazione del corso, di un collegio di docenti e di tutori in numero proporzionato ai dottorandi e con documentata produzione scientifica nell'ultimo quinquennio nell'area di riferimento del corso; d) la possibilita' di documentata collaborazione con soggetti pubblici o privati, italiani o stranieri, che consenta ai dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto di attivita' lavorative; e) la previsione di percorsi formativi orientati all'esercizio di attivita' di ricerca di alta qualificazione presso universita', enti pubblici o soggetti privati; f) l'attivazione di sistemi di valutazione relativi alla permanenza dei requisiti di cui al presente comma, alla rispondenza del corso agli obiettivi formativi di cui all'articolo 3, anche in relazione agli sbocchi professionali, al livello di formazione dei dottorandi. 4. L'istituzione dei corsi e' comunicata tempestivamente dal Rettore dell'universita' al Ministero che ne cura la diffusione.