Art. 2.
                 Istituzione e requisiti di idoneita'
  1.  Il rettore  dell'universita' istituisce  con proprio  decreto i
corsi  di  dottorato   di  ricerca,  su  proposta   dei  consigli  di
dipartimento  o delle  competenti  strutture  di coordinamento  della
ricerca  universitaria  determinate  dagli statuti,  previa  delibera
degli organi statutariamente competenti per la didattica e il governo
dell'ateneo, verificando la coerenza  del corso con la programmazione
formativa,  la   disponibilita'  di   risorse  umane   e  finanziarie
necessarie all'attivazione, nonche', previa valutazione del nucleo di
valutazione interna, della sussistenza  dei requisiti di idoneita' di
cui al comma 3.
  2. Il  numero minimo di  ammessi a  ciascun corso di  dottorato non
puo' essere inferiore a tre.  Le tematiche scientifiche e le relative
denominazioni  devono essere  sufficientemente ampie  e riferirsi  al
contenuto di un settore  scientificodisciplinare o di un'aggregazione
di piu' settori.
  3. Sono requisiti di idoneita' delle sedi:
  a) la  presenza nel collegio  dei docenti  di un congruo  numero di
professori  e ricercatori  dell'area scientifica  di riferimento  del
corso;
  b)  la   disponibilita'  di  adeguate  risorse   finanziarie  e  di
specifiche  strutture operative  e scientifiche  per il  corso e  per
l'attivita' di studio e di ricerca dei dottorandi;
  c)    la    previsione     di    un    coordinatore    responsabile
dell'organizzazione del corso, di un  collegio di docenti e di tutori
in numero  proporzionato ai  dottorandi e con  documentata produzione
scientifica  nell'ultimo  quinquennio  nell'area di  riferimento  del
corso;
  d)  la  possibilita'  di documentata  collaborazione  con  soggetti
pubblici o privati, italiani o  stranieri, che consenta ai dottorandi
lo svolgimento di esperienze in un contesto di attivita' lavorative;
  e) la  previsione di percorsi formativi  orientati all'esercizio di
attivita' di ricerca di  alta qualificazione presso universita', enti
pubblici o soggetti privati;
  f) l'attivazione di sistemi di valutazione relativi alla permanenza
dei requisiti  di cui al  presente comma, alla rispondenza  del corso
agli obiettivi  formativi di cui  all'articolo 3, anche  in relazione
agli sbocchi professionali, al livello di formazione dei dottorandi.
  4.  L'istituzione  dei  corsi  e'  comunicata  tempestivamente  dal
Rettore dell'universita' al Ministero che ne cura la diffusione.