Art. 3.
                Valutazione dei requisiti di idoneita'
  l.  La  valutazione  dei  requisiti,  di  cui  all'articolo  2,  e'
effettuata   dal   nucleo   di   valutazione   interna   al   momento
dell'istituzione,  nonche' con  periodicita'  costante fissata  dagli
organi di governo dell'ateneo.
  2.  I  rettori  delle  universita' inviano  al  Ministero,  per  la
trasmissione   all'Osservatorio  per   la  valutazione   del  sistema
universitario,  una  relazione  annuale  del  nucleo  di  valutazione
interna  sui  risultati  dell'attivita' di  valutazione  accompagnata
dalle osservazioni del senato  accademico alla relazione stessa. Tali
relazioni sono considerate anche  ai fini dell'emanazione dei decreti
di cui all'articolo 4, comma 3,  secondo periodo della legge 3 luglio
1998, n. 210, nonche' ai fini dell'eventuale disattivazione del corso
di dottorato in caso di mancanza dei requisiti di idoneita'.
  3.  L'Osservatorio redige,  anche  sulla base  delle relazioni  dei
nuclei  di  valutazione,  una  relazione annuale  sullo  stato  della
didattica nei  corsi di  dottorato e  sulle procedure  di valutazione
adottate dall'universita'.
 
           Nota all'art. 3:
            - Per il testo del comma  3,  dell'art.  4  della  citata
          legge  3  luglio  1998,  n.  210,  si  veda nelle note alle
          premesse.