Art. 3. Valutazione dei requisiti di idoneita' l. La valutazione dei requisiti, di cui all'articolo 2, e' effettuata dal nucleo di valutazione interna al momento dell'istituzione, nonche' con periodicita' costante fissata dagli organi di governo dell'ateneo. 2. I rettori delle universita' inviano al Ministero, per la trasmissione all'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario, una relazione annuale del nucleo di valutazione interna sui risultati dell'attivita' di valutazione accompagnata dalle osservazioni del senato accademico alla relazione stessa. Tali relazioni sono considerate anche ai fini dell'emanazione dei decreti di cui all'articolo 4, comma 3, secondo periodo della legge 3 luglio 1998, n. 210, nonche' ai fini dell'eventuale disattivazione del corso di dottorato in caso di mancanza dei requisiti di idoneita'. 3. L'Osservatorio redige, anche sulla base delle relazioni dei nuclei di valutazione, una relazione annuale sullo stato della didattica nei corsi di dottorato e sulle procedure di valutazione adottate dall'universita'.
Nota all'art. 3: - Per il testo del comma 3, dell'art. 4 della citata legge 3 luglio 1998, n. 210, si veda nelle note alle premesse.