Art. 5. A c c e s s o 1. Possono accedere al dottorato di ricerca, senza limitazioni di eta' e cittadinanza, coloro che sono in possesso di laurea o di analogo titolo accademico conseguito all'estero, preventivamente riconosciuto dalle autorita' accademiche, anche nell'ambito di accordi interuniversitari di cooperazione e mobilita'. 2. Le universita' disciplinano le prove di ammissione assicurando un'idonea valutazione comparativa dei candidati, tempi ristretti per l'espletamento, nonche' la pubblicita' degli atti. 3. Il bando di concorso per l'ammissione e' emanato dal rettore dell'universita', che ne cura la pubblicita', compresa la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il rettore ne invia tempestivamente comunicazione al MURST per la diffusione a livello nazionale anche tramite mezzi informatici. Il bando di concorso comunque indica: a) il numero complessivo dei laureati da ammettere al dottorato di ricerca; b) il numero e l'ammontare delle borse di studio da determinare e conferire ai sensi dell'articolo 7; c) i contributi a carico dei dottorandi e la disciplina degli esoneri ai sensi dell'articolo 7; d) modalita' di svolgimento delle prove di ammissione. 4. Il rettore, sentito il collegio dei docenti, nomina con proprio decreto la commissione incaricata della valutazione comparativa dei candidati, composta da tre membri scelti tra professori e ricercatori universitari di ruolo, cui possono essere aggiunti non piu' di due esperti, anche stranieri, scelti nell'ambito degli enti e delle strutture pubbliche e private di ricerca; la nomina di tali esperti e' obbligatoria qualora si realizzino le condizioni di cui al comma 3 dell'articolo 4. 5. Nel caso di dottorati istituiti a seguito di accordi di cooperazione interuniversitaria internazionale, la commissione e le modalita' di ammissione sono definite secondo quanto previsto negli accordi stessi.