Art. 5.
                            A c c e s s o
  1. Possono accedere  al dottorato di ricerca,  senza limitazioni di
eta'  e cittadinanza,  coloro che  sono in  possesso di  laurea o  di
analogo  titolo  accademico  conseguito  all'estero,  preventivamente
riconosciuto  dalle  autorita'   accademiche,  anche  nell'ambito  di
accordi interuniversitari di cooperazione e mobilita'.
  2. Le  universita' disciplinano le prove  di ammissione assicurando
un'idonea valutazione comparativa dei  candidati, tempi ristretti per
l'espletamento, nonche' la pubblicita' degli atti.
  3. Il  bando di  concorso per l'ammissione  e' emanato  dal rettore
dell'universita',   che  ne   cura   la   pubblicita',  compresa   la
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale  della Repubblica italiana. Il
rettore  ne  invia  tempestivamente  comunicazione al  MURST  per  la
diffusione a  livello nazionale  anche tramite mezzi  informatici. Il
bando di concorso comunque indica:
  a) il numero complessivo dei  laureati da ammettere al dottorato di
ricerca;
  b) il numero  e l'ammontare delle borse di studio  da determinare e
conferire ai sensi dell'articolo 7;
  c)  i contributi  a carico  dei  dottorandi e  la disciplina  degli
esoneri ai sensi dell'articolo 7;
  d) modalita' di svolgimento delle prove di ammissione.
  4. Il rettore, sentito il  collegio dei docenti, nomina con proprio
decreto la  commissione incaricata della valutazione  comparativa dei
candidati, composta da tre membri scelti tra professori e ricercatori
universitari di  ruolo, cui possono  essere aggiunti non piu'  di due
esperti,  anche  stranieri, scelti  nell'ambito  degli  enti e  delle
strutture pubbliche e  private di ricerca; la nomina  di tali esperti
e' obbligatoria qualora si realizzino le condizioni di cui al comma 3
dell'articolo 4.
  5.  Nel  caso  di  dottorati  istituiti a  seguito  di  accordi  di
cooperazione interuniversitaria  internazionale, la commissione  e le
modalita' di  ammissione sono definite secondo  quanto previsto negli
accordi stessi.