Art. 6. Durata dei corsi e conseguimento del titolo 1. I corsi di dottorato hanno durata non inferiore a tre anni. 2. I regolamenti universitari disciplinano obblighi e diritti dei dottorandi, nonche' la sospensione o l'esclusione dal corso su decisione motivata del collegio dei docenti, previa verifica dei risultati conseguiti, fatti salvi i casi di maternita', di grave e documentata malattia e di servizio militare. In caso di sospensione di durata superiore a trenta giorni, ovvero di esclusione al corso, non puo' essere erogata la borsa di studio. 3. Il titolo di dottore di ricerca si consegue all'atto del superamento dell'esame finale, che puo' essere ripetuto una sola volta. 4. La tesi finale puo' essere redatta anche in lingua straniera, previa autorizzazione del collegio dei docenti. 5. La commissione giudicatrice e' nominata dal rettore sentito il collegio dei docenti, ed e' composta da tre membri scelti tra i professori e ricercatori universitari di ruolo, specificamente qualificati nelle discipline attinenti alle aree scientifiche a cui si riferisce il corso. Almeno due membri devono appartenere a universita', anche straniere, non partecipanti al dottorato e non devono essere componenti del collegio dei docenti. La commissione puo' essere integrata da non piu' di due esperti appartenenti a strutture di ricerca pubbliche e private, anche straniere. 6. Nel caso di dottorati istituiti a seguito di accordi internazionali, la commissione e' costituita secondo le modalita' previste negli accordi stessi. 7. Gli atenei definiscono, le modalita' e i tempi dei lavori delle commissioni, assicurando comunque la conclusione delle relative operazioni entro novanta giorni dalla data del decreto rettorale di nomina. 8. Decorso il termine di cui al comma 7, la commissione che non abbia concluso i suoi lavori decade e il rettore nomina una nuova commissione, con esclusione dei componenti decaduti. 9. Per comprovati motivi che non consentano la presentazione della tesi nei tempi previsti, il rettore, su proposta del collegio dei docenti, puo' ammettere il candidato all'esame finale in deroga ai termini fissati e, in caso di mancata attivazione del corso, anche in altra sede. 10. Le universita' assicurano la pubblicita' degli atti delle procedure di valutazione, ivi compresi i giudizi sui singoli candidati. 11. Il titolo e' rilasciato dal rettore dell'universita' che, a richiesta dell'interessato, ne certifica il conseguimento. Successivamente al rilascio del titolo, l'universita' medesima cura il deposito di copia della tesi finale presso le biblioteche nazionali di Roma e Firenze. 12. Gli accordi di cooperazione interuniversitaria internazionale possono prevedere specifiche procedure per il conseguimento del titolo.