Art. 6.
             Durata dei corsi e conseguimento del titolo
  1. I corsi di dottorato hanno durata non inferiore a tre anni.
  2. I  regolamenti universitari disciplinano obblighi  e diritti dei
dottorandi,  nonche'  la  sospensione  o l'esclusione  dal  corso  su
decisione  motivata del  collegio  dei docenti,  previa verifica  dei
risultati conseguiti,  fatti salvi i  casi di maternita', di  grave e
documentata malattia e  di servizio militare. In  caso di sospensione
di durata superiore  a trenta giorni, ovvero di  esclusione al corso,
non puo' essere erogata la borsa di studio.
  3.  Il  titolo di  dottore  di  ricerca  si consegue  all'atto  del
superamento  dell'esame finale,  che  puo' essere  ripetuto una  sola
volta.
  4. La  tesi finale puo'  essere redatta anche in  lingua straniera,
previa autorizzazione del collegio dei docenti.
  5. La commissione  giudicatrice e' nominata dal  rettore sentito il
collegio  dei docenti,  ed e'  composta da  tre membri  scelti tra  i
professori  e  ricercatori   universitari  di  ruolo,  specificamente
qualificati nelle  discipline attinenti alle aree  scientifiche a cui
si  riferisce  il  corso.  Almeno due  membri  devono  appartenere  a
universita',  anche straniere,  non partecipanti  al dottorato  e non
devono  essere componenti  del collegio  dei docenti.  La commissione
puo'  essere integrata  da non  piu'  di due  esperti appartenenti  a
strutture di ricerca pubbliche e private, anche straniere.
  6.  Nel   caso  di  dottorati   istituiti  a  seguito   di  accordi
internazionali,  la commissione  e' costituita  secondo le  modalita'
previste negli accordi stessi.
  7. Gli atenei definiscono, le modalita'  e i tempi dei lavori delle
commissioni,  assicurando  comunque  la  conclusione  delle  relative
operazioni entro novanta  giorni dalla data del  decreto rettorale di
nomina.
  8. Decorso  il termine di  cui al comma  7, la commissione  che non
abbia concluso  i suoi lavori  decade e  il rettore nomina  una nuova
commissione, con esclusione dei componenti decaduti.
  9. Per comprovati motivi che  non consentano la presentazione della
tesi nei  tempi previsti,  il rettore, su  proposta del  collegio dei
docenti, puo'  ammettere il candidato  all'esame finale in  deroga ai
termini fissati e, in caso di mancata attivazione del corso, anche in
altra sede.
  10.  Le  universita' assicurano  la  pubblicita'  degli atti  delle
procedure  di  valutazione,  ivi   compresi  i  giudizi  sui  singoli
candidati.
  11. Il  titolo e'  rilasciato dal  rettore dell'universita'  che, a
richiesta   dell'interessato,   ne    certifica   il   conseguimento.
Successivamente al  rilascio del titolo, l'universita'  medesima cura
il  deposito  di  copia  della  tesi  finale  presso  le  biblioteche
nazionali di Roma e Firenze.
  12. Gli  accordi di cooperazione  interuniversitaria internazionale
possono  prevedere  specifiche  procedure per  il  conseguimento  del
titolo.