Art. 7.
                          Borse e contributi
  1.  Le universita'  definiscono  i contributi  per  l'accesso e  la
frequenza  ai   corsi,  nonche'  conferiscono  borse   di  studio  in
conformita' ai seguenti criteri:
  a) i  contributi sono graduati secondo  i criteri e i  parametri di
cui al  decreto del Presidente  del Consiglio dei Ministri  30 aprile
1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 9 giugno 1997;
  b)  l'importo delle  borse di  studio non  puo' essere  inferiore a
quello determinato  ai sensi  dell'articolo 1,  comma 1,  lettera a),
della  legge 3  agosto 1998,  n.  315, e  successive modificazioni  e
integrazioni;
  c)  i  dottorandi  titolari  di borse  di  studio  conferite  dalle
universita'  su  fondi ripartiti  dai  decreti  del Ministro  di  cui
all'articolo 4,  comma 3,  della legge  3 luglio  1998, n.  210, sono
esonerati preventivamente dai contributi per l'accesso e la frequenza
dei corsi;
  d) le borse di studio sono assegnate previa valutazione comparativa
del merito e secondo l'ordine  definito nella relativa graduatoria. A
parita' di  merito prevale la valutazione  della situazione economica
determinata ai sensi del decreto di cui alla lettera a);
  e)  il  numero di  borse  di  studio conferite  dalle  universita',
comprensivo di  quelle conferite su  fondi ripartiti dai  decreti del
Ministro di cui all'articolo 4, comma 3 della legge 3 luglio 1998, n.
210, e' non inferiore alla meta' dei dottorandi;
  f)  gli  oneri   per  il  finanziamento  delle   borse  di  studio,
comprensive dei contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi, non
coperti  dai  fondi  ripartiti  dai   decreti  del  Ministro  di  cui
all'articolo 4, comma  3, della legge 3 luglio 1998,  n. 210, possono
essere  coperti  dall'universita'   anche  mediante  convenzione  con
soggetti estranei all'amministrazione  universitaria, da stipulare in
data  antecedente all'emanazione  del  bando,  anche in  applicazione
dell'articolo 5, comma  1, lettera b), della legge  27 dicembre 1997,
n. 449, e successive modificazioni e integrazioni;
  g)  la  durata  dell'erogazione  della  borsa  di  studio  e'  pari
all'intera durata del corso;
  h) la cadenza  di pagamento della borsa di studio  e' non superiore
al bimestre;
  i) l'importo  della borsa  di studio  e' aumentato  per l'eventuale
periodo di soggiorno all'estero nella misura non inferiore del 50 per
cento.
 
           Note all'art. 7:
            - Il  decreto del Presidente  del Consiglio dei  Ministri
          30  aprile 1997   reca:  "Uniformita'  di  trattamento  sul
          diritto  agli  studi universitari, ai   sensi  dell'art.  4
          della legge 2 dicembre  1991, n.  390".
            -  L'art.  1,  comma  1, lettera a), della legge 3 agosto
          1998, n. 315, e succesive    modificazioni  e  integrazioni
          (Interventi    finanziari  per l'universita' e la ricerca),
          cosi' recita:
             "1. E' autorizzata la spesa:
            a)  di  lire    36  miliardi  per il   1998, di lire 82,8
          miliardi per il 1999   e  di    lire    89,4    miliardi  a
          decorrere      dal   2000,      finalizzata  all'incremento
          dell'importo delle borse   concesse  per  la  frequenza  ai
          corsi  di dottorato   di ricerca, secondo misure  e criteri
          determinati con decreto  del  Ministro  dell'universita'  e
          della  ricerca  scientifica  e    tecnologica,  assicurando
          anche,  a partire   dal   1 gennaio   1999,  l'applicazione
          alle  predette borse delle disposizioni di cui all'art.  2,
          comma 26,  primo  periodo, della  legge 8  agosto  1995, n.
          335, nonche' di cui  all'art. 59, comma 16, della legge  27
          dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni;".
            - Per il testo del comma 3    dell'art.  4  della  citata
          legge  3  luglio  1998,  n.  210,  si  veda nelle note alle
          premesse.
            - Per  il testo del comma  1, lettera b),  dell'art.    5
          della  citata legge 27 dicembre 1997, n. 449, si veda nelle
          note all'art. 4.