Art. 7. Borse e contributi 1. Le universita' definiscono i contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi, nonche' conferiscono borse di studio in conformita' ai seguenti criteri: a) i contributi sono graduati secondo i criteri e i parametri di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 9 giugno 1997; b) l'importo delle borse di studio non puo' essere inferiore a quello determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 3 agosto 1998, n. 315, e successive modificazioni e integrazioni; c) i dottorandi titolari di borse di studio conferite dalle universita' su fondi ripartiti dai decreti del Ministro di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 3 luglio 1998, n. 210, sono esonerati preventivamente dai contributi per l'accesso e la frequenza dei corsi; d) le borse di studio sono assegnate previa valutazione comparativa del merito e secondo l'ordine definito nella relativa graduatoria. A parita' di merito prevale la valutazione della situazione economica determinata ai sensi del decreto di cui alla lettera a); e) il numero di borse di studio conferite dalle universita', comprensivo di quelle conferite su fondi ripartiti dai decreti del Ministro di cui all'articolo 4, comma 3 della legge 3 luglio 1998, n. 210, e' non inferiore alla meta' dei dottorandi; f) gli oneri per il finanziamento delle borse di studio, comprensive dei contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi, non coperti dai fondi ripartiti dai decreti del Ministro di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 3 luglio 1998, n. 210, possono essere coperti dall'universita' anche mediante convenzione con soggetti estranei all'amministrazione universitaria, da stipulare in data antecedente all'emanazione del bando, anche in applicazione dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni e integrazioni; g) la durata dell'erogazione della borsa di studio e' pari all'intera durata del corso; h) la cadenza di pagamento della borsa di studio e' non superiore al bimestre; i) l'importo della borsa di studio e' aumentato per l'eventuale periodo di soggiorno all'estero nella misura non inferiore del 50 per cento.
Note all'art. 7: - Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997 reca: "Uniformita' di trattamento sul diritto agli studi universitari, ai sensi dell'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390". - L'art. 1, comma 1, lettera a), della legge 3 agosto 1998, n. 315, e succesive modificazioni e integrazioni (Interventi finanziari per l'universita' e la ricerca), cosi' recita: "1. E' autorizzata la spesa: a) di lire 36 miliardi per il 1998, di lire 82,8 miliardi per il 1999 e di lire 89,4 miliardi a decorrere dal 2000, finalizzata all'incremento dell'importo delle borse concesse per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca, secondo misure e criteri determinati con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, assicurando anche, a partire dal 1 gennaio 1999, l'applicazione alle predette borse delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 26, primo periodo, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonche' di cui all'art. 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni;". - Per il testo del comma 3 dell'art. 4 della citata legge 3 luglio 1998, n. 210, si veda nelle note alle premesse. - Per il testo del comma 1, lettera b), dell'art. 5 della citata legge 27 dicembre 1997, n. 449, si veda nelle note all'art. 4.