Art. 8.
                             Norma finale
  1.  A decorrere  dal 1  gennaio dell'anno  successivo alla  data di
entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati gli articoli
da 68  a 73  del decreto  del Presidente  della Repubblica  11 luglio
1980,  n. 382,  gli articoli  3  e 7,  ad  eccezione del  comma 2,  e
all'articolo   8,  comma   3,  le   parole  "salvo   quanto  previsto
dall'articolo 3 della  presente legge" della legge  30 novembre 1989,
n.  398, il  decreto del  Presidente della  Repubblica n.  387 del  3
ottobre  1997   e  ogni  altra  disposizione   incompatibile  con  il
regolamento medesimo.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Roma, 30 aprile 1999
                                                Il Ministro: Zecchino
 Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Registrato  alla Corte  dei  conti il  5 luglio  1999  Registro n.  1
  Universita' e ricerca scientifica e tecnologica, foglio n. 176
 
           Note all'art. 8:
            - Il  decreto del  Presidente della Repubblica  11 luglio
          1980, n.   382,   prevede: "Riordinamento    della  docenza
          universitaria,  relativa fascia    di  formazione   nonche'
          sperimentazione   organizzativa  e didattica".
            - La legge 30 novembre 1989, n. 398, concerne: "Norme  in
          materia di borse di studio universitarie".
            - Il  decreto del  Presidente della Repubblica  3 ottobre
          1997,  n.    387, concerne: "Regolamento recante disciplina
          delle procedure per il conseguimento del titolo di  dottore
          di ricerca".