Art. 8. Norma finale 1. A decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati gli articoli da 68 a 73 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, gli articoli 3 e 7, ad eccezione del comma 2, e all'articolo 8, comma 3, le parole "salvo quanto previsto dall'articolo 3 della presente legge" della legge 30 novembre 1989, n. 398, il decreto del Presidente della Repubblica n. 387 del 3 ottobre 1997 e ogni altra disposizione incompatibile con il regolamento medesimo. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 30 aprile 1999 Il Ministro: Zecchino Visto, il Guardasigilli: Diliberto Registrato alla Corte dei conti il 5 luglio 1999 Registro n. 1 Universita' e ricerca scientifica e tecnologica, foglio n. 176
Note all'art. 8: - Il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, prevede: "Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonche' sperimentazione organizzativa e didattica". - La legge 30 novembre 1989, n. 398, concerne: "Norme in materia di borse di studio universitarie". - Il decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 1997, n. 387, concerne: "Regolamento recante disciplina delle procedure per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca".