ART. 5.
                        (Proroga di termine).

   1. Il termine del 31 dicembre 1998 previsto dall'articolo 6, comma
1,  della  legge 27 dicembre 1997, n. 449, e' prorogato al 31 ottobre
1999.  All'onere  finanziario  derivante  dal  presente  articolo  si
provvede  mediante  utilizzo  e  nei  limiti  delle somme iscritte in
bilancio  a  seguito dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
6, comma 4, della medesima legge n. 449 del 1997.
 
          Nota all'art. 5:
            -  Si riporta il testo dell'art. 6 della legge n. 449 del
          1997:
            "Art. 6  (Agevolazioni  per  l'acquisto  di  attrezzature
          informatiche da parte delle universita' e delle istituzioni
          scolastiche).  -  1.    Alle universita' e alle istituzioni
          scolastiche di ogni ordine e grado che acquistano, fino  al
          31   dicembre   1998,  un  personal  computer  multimediale
          completo, nuovo di fabbrica e corredato di  modem  e  soft-
          ware,  e'  riconosciuto  un  contributo statale pari a lire
          200.000, sempre che sia praticato dal venditore uno  sconto
          sul  prezzo  di  acquisto di pari importo. Il contributo e'
          corrisposto dal venditore  mediante  compensazione  con  il
          prezzo  di  acquisto.  Il  venditore recupera l'importo del
          contributo quale credito di imposta, fino alla  concorrenza
          del  relativo ammontare per il versamento delle imposte sui
          redditi e dell'imposta sul valore aggiunto nel  periodo  di
          imposta  in  corso  alla  data  di  entrata in vigore della
          presente legge e in quello successivo.  Non si fa luogo, in
          ogni caso, al rimborso degli importi del credito di imposta
          eventualmente non utilizzati in compensazione  nei  periodi
          di imposta sopra indicati.
            2.  Con  decreto  del Ministro delle finanze, di concerto
          con il Ministro della pubblica istruzione e con il Ministro
          dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
          saranno  disciplinate  le  modalita'  di  attuazione  delle
          disposizioni  di  cui al presente articolo, ivi comprese le
          modalita' di ammissione al beneficio, nonche' le  procedure
          di  controllo,  prevedendosi  specifiche cause di decadenza
          dal diritto al contributo.
            3. Il  Ministro  delle  comunicazioni,  d'intesa  con  il
          Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca scientifica e
          tecnologica, adotta provvedimenti finalizzati  a  garantire
          la  pari  opportunita' di accesso alla rete INTERNET, anche
          al fine di evitare discriminazioni di tipo territoriale.
            4. Il contributo di cui al presente articolo  e'  erogato
          nel limite massimo di dieci miliardi di lire".