Art. 10.
             (Mutui concessi per interventi di edilizia
                     agevolata e sovvenzionata)

  1.  I  tassi  di  interesse  dei  mutui  concessi per interventi di
edilizia   agevolata   e  sovvenzionata  possono  essere  oggetto  di
rinegoziazione  sulla base del tasso medio effettivo globale rilevato
ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108.
 
Nota all'art. 10:
            -  Si  riporta  il  testo dell'art. 2 della legge 7 marzo
          1996, n.  108. (Disposizioni in materia di usura):
            "Art. 2. - 1. Il Ministro del tesoro,  sentiti  la  Banca
          d'Italia   e   l'Ufficio   italiano   dei   cambi,   rileva
          trimestralmente   il   tasso   effettivo   globale   medio,
          comprensivo  di  commissioni,  di remunerazioni a qualsiasi
          titolo  e  spese,  escluse  quelle  per  imposte  e  tasse,
          riferito  ad anno, degli interessi praticati dalle banche e
          dagli intermediari finanziari
           negli elenchi tenuti dall'ufficio  italiano  dei  cambi  e
          dalla  Banca  d'Italia  ai  sensi degli artt. 106 e 107 del
          D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, nel  corso  del  trimestre
          precedente  per  operazioni  della  stessa natura. l valori
          medi derivanti da tale  rilevazione,  corretti  in  ragione
          delle  eventuali  variazioni  del tasso ufficiale di sconto
          successive al trimestre  di  riferimento,  sono  pubblicati
          senza ritardo nella Gazzetta Ufficiale.
            2.  La  classificazione  delle  operazioni  per categorie
          omogenee,  tenuto   conto   della   natura,   dell'oggetto,
          dell'importo,  della durata, dei rischi e delle garanzie e'
          effettuata annualmente con decreto del Ministro del tesoro,
          sentiti la Banca d'Italia e l'ufficio italiano dei cambi  e
          pubblicata senza ritardo nella Gazzetta Ufficiale.
            3.  Le  banche  e  gli  internediari finanziari di cui al
          comma 1 ed ogni altro ente autorizzato alla erogazione  del
          credito  sono  tenuti ad affiggere nella rispettiva sede, e
          in ciascuna delle proprie dipendenze aperte al pubblico, in
          modo facilmente visibile,  apposito  avviso  contenente  la
          classificazione delle operazioni e la rilevazione dei tassi
          previsti nei commi 1 e 2
            4.  Il  limite previsto dal terzo comma dell'articolo 644
          del codice penale, oltre il quale gli interessi sono sempre
          usurari,  e'   stabilito   nel   tasso   medio   risultante
          dall'ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          sensi   del   comma   1  relativamente  alla  categoria  di
          operazioni in cui il credito e' compreso,  aumentato  della
          meta'".