Art. 11.
 (Attuazione degli interventi di cui all'articolo 2, comma 72, della
                   legge 23 dicembre 1996, n. 662)

  1. Al fine dell'utilizzo dei finanziamenti accantonati ai sensi del
comma  72  dell'articolo  2  della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il
Segretario  generale  del Comitato per l'edilizia residenziale (CER),
entro  trenta  giorni  dalla data di entrata in vigore della presente
legge,  comunica l'elenco delle proposte di attuazione dei programmi,
cui  si  riferiscono  i  procedimenti  pendenti  aventi ad oggetto la
localizzazione  ed  i  contenuti  urbanistici  dei  programmi,  e dei
corrispondenti  soggetti  attuatori  o proponenti ai presidenti delle
giunte  regionali  territorialmente  competenti.  Entro trenta giorni
dalla  data  di  entrata  in  vigore  della presente legge, comuni ed
operatori  possono  segnalare  al  Segretariato generale del CER e al
presidente della giunta regionale ulteriori procedimenti pendenti non
risultanti  dall'elenco. Nell'ambito delle disponibilita' delle somme
accantonate,  il presidente della giunta regionale propone al sindaco
del  comune  territorialmente  competente  ed al soggetto attuatore o
proponente  la  sottoscrizione  di  un  accordo  di programma a norma
dell'articolo  27  della  legge  8  giugno 1990, n. 142, e successive
modificazioni.
Il  presidente  della  giunta  regionale  ha altresi' la facolta', di
concerto  con il soggetto attuatore o proponente e con il sindaco del
comune    territorialmente    competente,    di    provvedere    alla
rilocalizzazione del programma in ambito regionale. La sottoscrizione
dell'accordo   di   programma  da  parte  del  soggetto  attuatore  o
proponente  costituisce  formale  rinuncia  all'azione  ed  agli atti
pendenti  dinanzi  alla  giurisdizione  amministrativa.  La  ratifica
dell'accordo  di  programma da parte del consiglio comunale, anche se
avvenuta   in  data  precedente  alla  comunicazione  del  Segretario
generale  del CER di cui al presente comma, determina direttamente la
immediata ammissione del programma al finanziamento.
  2.  In  ogni  caso, gli accordi di programma di cui al comma 1, non
ratificati   entro   centottanta   giorni   dalla  comunicazione  del
Segretario  generale  del  CER di cui al medesimo comma, sono esclusi
dal finanziamento.
 
Note all'art. 11:
            - Si riporta il testo dell'art. 2, comma 72, della citata
          legge n. 662/1996:
            "72. Anche in deroga alle diverse procedure  previste  in
          applicazione dell'art. 18 del decreto legge 13 maggio 1991,
          n.  152,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 12
          luglio 1991, n. 203, e dell'art.   8  del  decreto-legge  5
          ottobre  1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 4 dicembre 1993, n. 493,  gli  accordi  di  programma
          adottati   dai   comuni   sono   direttamente   ammessi  ai
          finanziamenti previsti  dallo  stesso  art.  18,  comma  1,
          nell'ambito  delle  disponibilita'  esistenti  alla data di
          entrata in vigore della  presente  legge.  Gli  accordi  di
          programma  adottati dai comuni, ma non ratificati alla data
          di  pubblicazione  della  presente  legge, sono esclusi dal
          finanziamento.  L'erogazione dei finanziamenti di cui sopra
          avviene senza  pregiudizio  per  i  procedimenti  pendenti,
          preliminari  all'accordo di programma di cui all'art. 8 del
          decreto-legge 5  ottobre  1993,  n.  398,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge 4 dicembre 1993, n. 493, e non
          ancora definiti  alla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge. A tale fine viene accantonata una quota dei
          predetti finanziamenti pari al 50 per cento del complessivo
          importo".
            -  Per l'art. 27 della legge n. 142/1990, si veda in note
          all'art.  1.