Art. 12. (Programmi straordinari di edilizia residenziale da concedere ai dipendenti delle Amministrazioni dello Stato impegnati nella lotta alla criminalita' organizzata. Disposizioni varie) 1. Sono autorizzate varianti ai programmi di cui all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, gia' ammessi ai finanziamenti e per i quali sia stata sottoscritta la convenzione con il Segretariato generale del CER, a condizione che tali varianti non comportino una variazione del finanziamento pubblico e del numero complessivo degli alloggi e che abbiano acquisito formale approvazione da parte del consiglio comunale. 2. I programmi di cui all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, comunque ammessi a finanziamento, per i quali non e' sottoscritta la convenzione urbanistica con il comune entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono esclusi dal finanziamento. 3. Le somme non utilizzate per i contributi sui programmi di cui al comma 2 possono essere destinate all'adeguamento dei costi degli alloggi di edilizia sovvenzionata di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 26 aprile 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1991, inclusi nei programmi, sino ad un incremento massimo del 10 per cento. 4. Fatta salva la somma di lire 100 miliardi iscritta al capitolo 8278 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, gli ulteriori residui, da accertare alla conclusione del programma, sono ripartiti tra le regioni sulla base dei coefficienti adottati per il biennio 1994-1995 nella delibera CIPE del 16 marzo 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1994. 5. I contributi di cui all'articolo 128 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, non utilizzati alla data di entrata in vigore della presente legge, sono destinati al finanziamento dei programmi di recupero urbano denominati "Contratti di quartiere" da individuare in relazione alle esigenze finanziarie, occupazionali e socio-economiche da parte del comitato esecutivo del CER tra le proposte presentate ai sensi dei decreti del Ministro dei lavori pubblici 22 ottobre 1997 e 20 maggio 1998 pubblicati rispettivamente nelle Gazzette Ufficiali n. 24 del 30 gennaio 1998 e n. 119 del 25 maggio 1998. 6. E' autorizzata la rilocalizzazione dei programmi, di cui all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, per i quali sia stato concluso e ratificato accordo di programma in variante agli strumenti urbanistici, ma non ancora sottoscritta la convenzione tra gli affidatari e il Segretariato generale del CER, a condizione che la richiesta pervenga allo stesso Segretariato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, unitamente all'assenso del sindaco del comune interessato, alla certificazione da parte di quest'ultimo della conformita' della destinazione urbanistica vigente con le previsioni del programma, nonche' alla documentazione relativa alla piena disponibilita' delle aree indicate, e che non sia modificato il numero complessivo degli alloggi con le relative quote di edilizia agevolata e sovvenzionata. Il Segretariato generale del CER esclude dal finanziamento i programmi di cui al presente comma per i quali non venga sottoscritta la relativa convenzione urbanistica entro centoventi giorni dalla data della richiesta di rilocalizzazione. 7. Il prefetto autorizza, su richiesta del sindaco, la destinazione degli alloggi finanziati ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, alle finalita' di cui al comma 6.
Note all'art. 12: - L'art. 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 (Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalita' organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attivita' amministrativa), convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e' il seguente: "Art. 18. - 1. Per favorire la mobilita' del personale e' avviato un programma straordinario di edilizia residenziale da concedere in locazione o in godimento ai dipendenti delle amministrazioni dello Stato quando e' strettamente necessario alla lotta alla criminalita' organizzata, con priorita' per coloro che vengano trasferiti per esigenze di servizio. Alla realizzazione di tale programma si provvede: a) per l'edilizia agevolata, con limite d'impegno di lire 50 miliardi a valere sul limite d'impegno di lire 150 miliardi relativo al 1990 previsto al comma 3 dell'art. 22, della legge 11 marzo 1988, n. 67; b) per l'edilizia sovvenzionata, con un finanziamento di 900 miliardi alla cui copertura si provvede con prelievo di 300 miliardi per anno dei proventi relativi ai contributi di cui al primo comma, lettere b) e c), dell'art. 10 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, relativi agli anni 1990, 1991, e 1992. La restante parte di tali proventi e' ripartita fra le regioni, ferma restando la riserva di cui all'art. 2, primo comma, lettera c), della legge 5 agosto 1978, n. 457. 2. Gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati dai comuni, dagli IACP, da imprese di costruzione e loro consorzi e da cooperative e loro consorzi. l contributi di cui al comma 1, lettera a), sono concessi, anche indipendentemente dalla concessione di mutui fondiari ed edilizi, a parita' di valore attuale in un'unica soluzione o in un massimo di diciotto annualita' costanti, ferma restando l'entita' annuale complessiva del limite di impegno autorizzato a carico dello Stato. Il Comitato esecutivo del CER determina gli ulteriori criteri per le erogazioni dei contributi nonche' il loro ammontare massimo. In caso di alienazione degli alloggi di edilizia agevolata l'atto di trasferimento deve prevedere espressamente, a pena di nullita', il passaggio in capo all'acquirente degli obblighi di locazione nei tempi e con le modalita' stabilite dal CIPE. 3. Il programma di cui al comma 1 e' finalizzato alla realizzazione di interventi di recupero del patrimonio edilizio anche mediante l'acquisizione di edifici da recuperare, di interventi di nuova costruzione, nonche' alla realizzazione delle necessarie opere di urbanizzazione. Gli interventi possono far parte di programmi integrati, ai quali si applica il disposto del comma 5. 4. Alla realizzazione del programma straordinario di cui al comma 1 si applicano le procedure previste dall'art. 3, comma 7-bis, del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il comitato esecutivo del CER stabilisce le modalita' per la presentazione delle domande. 5. Al fine di assicurare la disponibilita' delle aree necessarie alla realizzazione del programma straordinario di cui al comma 1, si applica l'art. 8, nono comma, del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25. Per l'acquisizione delle aree e per la realizzazione delle opere di urbanizzazione, la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere ai comuni interessati mutui decennali senza interessi secondo le modalita' ed alle condizioni da stabilire con apposito decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, utilizzando le disponibilita' del fondo speciale costituito presso la Cassa stessa, ai sensi dell'art. 45 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni. 5-bis. Sono consentiti atti di cessione, con destinazione vincolata alla realizzazione di programmi di edilizia residenziale pubblica o convenzionata, di beni immobili dello Stato e delle Aziende autonome statali, anche se dotate di personalita' giuridica, indicati nel libro terzo, titolo I, capo II, del codice civile, non indispensabili ad usi governativi, ai comuni che ne facciano richiesta entro il 30 aprile di ogni anno e, in sede di prima applicazione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 5-ter. I Ministri competenti, sentiti l'intendenza di finanza, gli uffici tecnici erariali e gli altri uffici centrali e periferici competenti, procedono, entro centoventi giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 5-bis, all'individuazione delle aree disponibili per le cessioni, alla loro valutazione con riferimento all'attuale consistenza e destinazione nonche' alla cessione al comune richiedente. 5-quater. Nella regione Trentino-Alto Adige il programma straordinario di cui al comma 1 e' limitato agli interventi diretti ai dipendenti dello Stato ivi trasferiti per esigenze di servizio. 6. Gli enti pubblici comunque denominati, che gestiscono forme di previdenza e di assistenza, sono tenuti, ad utilizzare per il periodo 1990-95 una somma, non superiore al 40% dei fondi destinati agli investimenti immobiliari, per la costruzione e l'acquisto di immobili a destinazione residenziale, da destinare a dipendenti statali trasferiti per esigenze di servizio, tenendo conto nella costruzione e nell'acquisto di immobili della intensita' abitativa e della consistenza degli uffici statali. ''L'acquisto da parte degli enti pubblici e previdenziali non puo' essere riferito agli immobili costruiti con i contributi dello Stato''. 7. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale determina, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro l'ammontare delle risorse da destinare agli interventi di cui al comma 6". - Il decreto del Ministro dei lavori pubblici 26 aprile 1991, reca: "Aggiornamento dei limiti massimi di costo per gli interventi di edilizia sovvenzionata residenziale pubblica, ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457 determinati dal Comitato esecutivo per l'edilizia residenziale". - La delibera CIPE del 16 marzo 1994, reca: "Legge 17 febbraio 1992, n. 179, recante norme per l'edilizia residenziale pubblica: programmazione per il quadriennio 1992-95". - L'art. 128 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza) e' il seguente: "Art. 128. - 1. Per la costruzione, l'ampliamento o il recupero di immobili destinati a sedi di comunita' terapeutiche il comitato esecutivo del Comitato per l'edilizia residenziale (CER), integrato per tali circostanze da un rappresentante del Ministro per gli affari sociali, puo' concedere agli enti di cui all'art. 11 un contributo in conto capitale fino alla totale copertura della spesa necessaria. 2. La concessione di detto contributo, secondo le procedure dei programmi straordinari attivati dal CER ai sensi dell'art. 3, primo comma, lettera q), della legge 5 agosto 1978, n. 457, comporta un vincolo decennale di destinazione deIl'immobile a sede di comunita' terapeutica residenziale o diurna per tossicodipendenti ed e' subordinata alla previa autorizzazione alla realizzazione dell'opera. 3. I contributi sono ripartiti tra le regioni in proporzione al numero di tossicodipendenti assistiti sulla base delle rilevazioni dell'osservatorio permanente di cui all'art. 132 e, in ogni caso, sono destinati in percentuale non inferiore al 40 per cento al Mezzogiorno a norma dell'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218. 4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992, si provvede mediante l'utilizzo delle disponibilita' della sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti istituita ai sensi dell'art. 10 della legge 5 agosto 1978, n. 457". - Il decreto del Ministro dei lavori pubblici 22 ottobre 1997 reca: "Approvazione del bando di gara relativo al finanziamento di interventi sperimentali nel settore dell'edilizia residenziale sovvenzionata da realizzare nell'ambito di programmi di recupero urbano denominati ''Contratti di quartieri''.". - Il decreto del Ministro dei lavori pubblici 20 maggio 1998 reca: "Modificazioni al decreto 22 ottobre 1997 recante approvazione del bando di gara relativo al finanziamento di interventi sperimentali nel settore dell'edilizia residenziale sovvenzionata da realizzare nell'ambito di programmi di recupero urbano denominati ''Contratti di quartiere''.".