Art. 12.
  (Programmi straordinari di edilizia residenziale da concedere ai
 dipendenti delle Amministrazioni dello Stato impegnati nella lotta
         alla criminalita' organizzata. Disposizioni varie)

  1.  Sono  autorizzate  varianti ai programmi di cui all'articolo 18
del   decreto-legge   13   maggio   1991,  n.  152,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  12 luglio 1991, n. 203, gia' ammessi ai
finanziamenti e per i quali sia stata sottoscritta la convenzione con
il  Segretariato generale del CER, a condizione che tali varianti non
comportino  una  variazione  del  finanziamento pubblico e del numero
complessivo   degli   alloggi   e   che   abbiano  acquisito  formale
approvazione da parte del consiglio comunale.
  2.  I  programmi di cui all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio
1991,  n.  152,  convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio
1991,  n.  203,  comunque ammessi a finanziamento, per i quali non e'
sottoscritta   la   convenzione   urbanistica  con  il  comune  entro
centoventi  giorni  dalla  data  di  entrata in vigore della presente
legge, sono esclusi dal finanziamento.
  3. Le somme non utilizzate per i contributi sui programmi di cui al
comma  2  possono  essere  destinate  all'adeguamento dei costi degli
alloggi  di edilizia sovvenzionata di cui al decreto del Ministro dei
lavori  pubblici  26 aprile 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n.  116  del  20  maggio  1991,  inclusi  nei  programmi,  sino ad un
incremento massimo del 10 per cento.
  4.  Fatta  salva la somma di lire 100 miliardi iscritta al capitolo
8278  dello  stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori
pubblici,  gli  ulteriori  residui, da accertare alla conclusione del
programma,  sono ripartiti tra le regioni sulla base dei coefficienti
adottati  per  il  biennio 1994-1995 nella delibera CIPE del 16 marzo
1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1994.
  5.  I  contributi di cui all'articolo 128 del testo unico approvato
con  decreto  del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,
non  utilizzati  alla data di entrata in vigore della presente legge,
sono  destinati  al  finanziamento  dei  programmi di recupero urbano
denominati  "Contratti di quartiere" da individuare in relazione alle
esigenze  finanziarie,  occupazionali e socio-economiche da parte del
comitato  esecutivo  del  CER tra le proposte presentate ai sensi dei
decreti  del Ministro dei lavori pubblici 22 ottobre 1997 e 20 maggio
1998 pubblicati rispettivamente nelle Gazzette Ufficiali n. 24 del 30
gennaio 1998 e n. 119 del 25 maggio 1998.
  6.  E'  autorizzata  la  rilocalizzazione  dei  programmi,  di  cui
all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge 12 luglio 1991, n. 203, per i quali
sia stato concluso e ratificato accordo di programma in variante agli
strumenti  urbanistici, ma non ancora sottoscritta la convenzione tra
gli  affidatari  e il Segretariato generale del CER, a condizione che
la  richiesta pervenga allo stesso Segretariato entro sessanta giorni
dalla  data  di  entrata  in  vigore della presente legge, unitamente
all'assenso  del  sindaco del comune interessato, alla certificazione
da   parte  di  quest'ultimo  della  conformita'  della  destinazione
urbanistica  vigente  con  le  previsioni del programma, nonche' alla
documentazione   relativa   alla   piena  disponibilita'  delle  aree
indicate,  e  che  non  sia  modificato  il  numero complessivo degli
alloggi  con le relative quote di edilizia agevolata e sovvenzionata.
Il   Segretariato  generale  del  CER  esclude  dal  finanziamento  i
programmi di cui al presente comma per i quali non venga sottoscritta
la  relativa  convenzione  urbanistica  entro centoventi giorni dalla
data della richiesta di rilocalizzazione.
  7. Il prefetto autorizza, su richiesta del sindaco, la destinazione
degli  alloggi finanziati ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge
13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12
luglio 1991, n. 203, alle finalita' di cui al comma 6.
 
Note all'art. 12:
            -  L'art.  18  del  decreto-legge  13 maggio 1991, n. 152
          (Provvedimenti urgenti in tema di lotta  alla  criminalita'
          organizzata    e    di   trasparenza   e   buon   andamento
          dell'attivita'     amministrativa),     convertito,     con
          modificazioni,  dalla  legge  12 luglio 1991, n. 203, e' il
          seguente:
            "Art. 18. - 1. Per favorire la mobilita' del personale e'
          avviato un programma straordinario di edilizia residenziale
          da concedere in locazione  o  in  godimento  ai  dipendenti
          delle  amministrazioni  dello  Stato quando e' strettamente
          necessario alla lotta alla  criminalita'  organizzata,  con
          priorita' per coloro che vengano trasferiti per esigenze di
          servizio. Alla realizzazione di tale programma si provvede:
             a)  per  l'edilizia  agevolata,  con limite d'impegno di
          lire 50 miliardi a valere sul limite d'impegno di lire  150
          miliardi relativo al 1990 previsto al comma 3 dell'art. 22,
          della legge 11 marzo 1988, n. 67;
             b) per l'edilizia sovvenzionata, con un finanziamento di
          900 miliardi alla cui copertura si provvede con prelievo di
          300  miliardi  per anno dei proventi relativi ai contributi
          di cui al primo comma, lettere b) e c), dell'art. 10  della
          legge  14  febbraio  1963,  n. 60, relativi agli anni 1990,
          1991, e  1992.  La  restante  parte  di  tali  proventi  e'
          ripartita  fra le regioni, ferma restando la riserva di cui
          all'art.  2, primo comma, lettera c), della legge 5  agosto
          1978, n. 457.
            2.  Gli  interventi di cui al comma 1 sono realizzati dai
          comuni, dagli  IACP,  da  imprese  di  costruzione  e  loro
          consorzi  e da cooperative e loro consorzi. l contributi di
          cui  al  comma  1,  lettera  a),   sono   concessi,   anche
          indipendentemente  dalla  concessione  di mutui fondiari ed
          edilizi, a parita' di valore attuale in un'unica  soluzione
          o  in  un  massimo  di  diciotto annualita' costanti, ferma
          restando  l'entita'  annuale  complessiva  del  limite   di
          impegno  autorizzato  a  carico  dello  Stato.  Il Comitato
          esecutivo del CER determina gli ulteriori  criteri  per  le
          erogazioni   dei   contributi  nonche'  il  loro  ammontare
          massimo.  In caso di alienazione degli alloggi di  edilizia
          agevolata    l'atto   di   trasferimento   deve   prevedere
          espressamente, a pena di nullita',  il  passaggio  in  capo
          all'acquirente  degli obblighi di locazione nei tempi e con
          le modalita' stabilite dal CIPE.
            3.  Il  programma  di  cui al comma 1 e' finalizzato alla
          realizzazione di  interventi  di  recupero  del  patrimonio
          edilizio   anche  mediante  l'acquisizione  di  edifici  da
          recuperare, di interventi  di  nuova  costruzione,  nonche'
          alla    realizzazione    delle    necessarie    opere    di
          urbanizzazione.    Gli  interventi  possono  far  parte  di
          programmi  integrati,  ai  quali si applica il disposto del
          comma 5.
            4. Alla realizzazione del programma straordinario di  cui
          al  comma 1 si applicano le procedure previste dall'art. 3,
          comma 7-bis, del decreto-legge  7  febbraio  1985,  n.  12,
          convertito,  con  modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985,
          n. 118. Entro sessanta giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore  della  legge di conversione del presente decreto il
          comitato esecutivo del CER stabilisce le modalita'  per  la
          presentazione delle domande.
            5.  Al  fine  di  assicurare la disponibilita' delle aree
          necessarie alla realizzazione del  programma  straordinario
          di  cui  al  comma  1, si applica l'art. 8, nono comma, del
          decreto-legge 15 dicembre 1979,  n.  629,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  15  febbraio 1980, n. 25. Per
          l'acquisizione delle aree  e  per  la  realizzazione  delle
          opere  di  urbanizzazione,  la Cassa depositi e prestiti e'
          autorizzata  a  concedere  ai  comuni   interessati   mutui
          decennali  senza  interessi  secondo  le  modalita' ed alle
          condizioni da stabilire con apposito decreto  del  Ministro
          del   tesoro,  di  concerto  con  il  Ministro  dei  lavori
          pubblici, utilizzando le disponibilita' del fondo  speciale
          costituito  presso  la  Cassa stessa, ai sensi dell'art. 45
          della  legge  22  ottobre  1971,  n.  865,   e   successive
          modificazioni ed integrazioni.
            5-bis. Sono consentiti atti di cessione, con destinazione
          vincolata  alla  realizzazione  di  programmi  di  edilizia
          residenziale pubblica o  convenzionata,  di  beni  immobili
          dello  Stato  e  delle  Aziende  autonome statali, anche se
          dotate di personalita' giuridica, indicati nel libro terzo,
          titolo I, capo II, del codice civile, non indispensabili ad
          usi governativi, ai comuni che ne facciano richiesta  entro
          il 30 aprile di ogni anno e, in sede di prima applicazione,
          entro  trenta  giorni dalla data di entrata in vigore della
          legge di conversione del presente decreto.
            5-ter. I Ministri  competenti,  sentiti  l'intendenza  di
          finanza,  gli  uffici  tecnici  erariali e gli altri uffici
          centrali  e   periferici   competenti,   procedono,   entro
          centoventi  giorni  dal ricevimento della domanda di cui al
          comma 5-bis, all'individuazione delle aree disponibili  per
          le   cessioni,   alla   loro  valutazione  con  riferimento
          all'attuale  consistenza  e   destinazione   nonche'   alla
          cessione al comune richiedente.
            5-quater.  Nella regione Trentino-Alto Adige il programma
          straordinario di cui al comma 1 e' limitato agli interventi
          diretti  ai  dipendenti  dello  Stato  ivi  trasferiti  per
          esigenze di servizio.
            6.  Gli enti pubblici comunque denominati, che gestiscono
          forme di  previdenza  e  di  assistenza,  sono  tenuti,  ad
          utilizzare  per il periodo 1990-95 una somma, non superiore
          al 40% dei fondi destinati agli  investimenti  immobiliari,
          per  la costruzione e l'acquisto di immobili a destinazione
          residenziale, da destinare a dipendenti statali  trasferiti
          per esigenze di servizio, tenendo conto nella costruzione e
          nell'acquisto  di  immobili  della  intensita'  abitativa e
          della consistenza degli  uffici  statali.  ''L'acquisto  da
          parte  degli  enti pubblici e previdenziali non puo' essere
          riferito agli immobili costruiti  con  i  contributi  dello
          Stato''.
            7.  Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
          della  legge  di  conversione  del  presente  decreto,   il
          Ministro  del  lavoro e della previdenza sociale determina,
          con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro
          l'ammontare delle risorse da destinare agli  interventi  di
          cui al comma 6".
            -  Il  decreto del Ministro dei lavori pubblici 26 aprile
          1991, reca:  "Aggiornamento dei limiti massimi di costo per
          gli  interventi  di  edilizia  sovvenzionata   residenziale
          pubblica,  ai  sensi  della  legge  5  agosto  1978, n. 457
          determinati   dal   Comitato   esecutivo   per   l'edilizia
          residenziale".
            -  La  delibera  CIPE  del 16 marzo 1994, reca: "Legge 17
          febbraio  1992,  n.  179,  recante  norme  per   l'edilizia
          residenziale  pubblica:   programmazione per il quadriennio
          1992-95".
            - L'art. 128 del testo unico approvato  con  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo
          unico  delle  leggi  in   materia   di   disciplina   degli
          stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,  prevenzione, cura e
          riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza)  e'
          il seguente:
            "Art.  128.  -  1. Per la costruzione, l'ampliamento o il
          recupero  di  immobili  destinati  a  sedi   di   comunita'
          terapeutiche   il   comitato  esecutivo  del  Comitato  per
          l'edilizia   residenziale   (CER),   integrato   per   tali
          circostanze  da  un  rappresentante  del  Ministro  per gli
          affari sociali, puo' concedere agli enti di cui all'art. 11
          un contributo in conto capitale fino alla totale  copertura
          della spesa necessaria.
            2.   La  concessione  di  detto  contributo,  secondo  le
          procedure dei programmi straordinari attivati  dal  CER  ai
          sensi  dell'art.  3, primo comma, lettera q), della legge 5
          agosto 1978, n.  457,  comporta  un  vincolo  decennale  di
          destinazione  deIl'immobile a sede di comunita' terapeutica
          residenziale  o  diurna   per   tossicodipendenti   ed   e'
          subordinata  alla  previa autorizzazione alla realizzazione
          dell'opera.
            3.  I  contributi  sono  ripartiti  tra  le  regioni   in
          proporzione  al numero di tossicodipendenti assistiti sulla
          base delle rilevazioni dell'osservatorio permanente di  cui
          all'art. 132 e, in ogni caso, sono destinati in percentuale
          non  inferiore  al  40  per  cento  al  Mezzogiorno a norma
          dell'art. 1 del testo unico delle  leggi  sugli  interventi
          nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della
          Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.
            4.   All'onere  derivante  dall'attuazione  del  presente
          articolo, valutato in lire 100 miliardi per ciascuno  degli
          anni  1990,  1991  e  1992, si provvede mediante l'utilizzo
          delle disponibilita' della  sezione  autonoma  della  Cassa
          depositi  e  prestiti istituita ai sensi dell'art. 10 della
          legge 5 agosto 1978, n. 457".
            - Il decreto del Ministro dei lavori pubblici 22  ottobre
          1997  reca:    "Approvazione  del bando di gara relativo al
          finanziamento  di  interventi  sperimentali   nel   settore
          dell'edilizia   residenziale  sovvenzionata  da  realizzare
          nell'ambito di  programmi  di  recupero  urbano  denominati
          ''Contratti di quartieri''.".
            -  Il  decreto del Ministro dei lavori pubblici 20 maggio
          1998 reca:   "Modificazioni  al  decreto  22  ottobre  1997
          recante   approvazione   del  bando  di  gara  relativo  al
          finanziamento  di  interventi  sperimentali   nel   settore
          dell'edilizia   residenziale  sovvenzionata  da  realizzare
          nell'ambito di  programmi  di  recupero  urbano  denominati
          ''Contratti di quartiere''.".