Art. 13. (Alloggi da destinare alla locazione nelle zone ad alta tensione abitativa) 1. Il prezzo di acquisto da parte degli enti gestori del patrimonio di edilizia residenziale pubblica degli immobili ad uso abitativo da destinare alla locazione e' indicato, tenendo conto del prezzo medio di mercato, dall'Ufficio tecnico del comune nel cui territorio l'immobile e' ubicato; i comuni possono comunque avvalersi dell'Ufficio tecnico erariale. 2. Sono abrogati il sesto comma dell'articolo 7 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25, e i commi 8 e 9 dell'articolo 5 del decreto-legge 29 ottobre 1986, n. 708, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 899. 3. Agli immobili acquistati ai sensi dell'articolo 21-ter del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, degli articoli 4 e 5-ter del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118, dell'articolo 5 del decreto-legge 29 ottobre 1986, n. 708, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 899, si applicano i canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Le disposizioni di cui al quattordicesimo comma dell'articolo 21-ter del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, al comma 5 dell'articolo 4 del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118, e al comma 12 dell'articolo 5 del decreto-legge 29 ottobre 1986, n. 708, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 899, si applicano esclusivamente agli alloggi di edilizia convenzionata.
Note all'art. 13: - Il decreto legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito con modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25, reca: "Dilazione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per gli immobili adibiti ad uso di abitazione e provvedimenti urgenti per l'edilizia". - Il decreto-legge 29 ottobre 1986, n. 708, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 899, reca: "Misure urgenti per fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilita' abitativo". - Si riporta il testo dell'art. 21-ter del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9 (Norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti), convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94: "Art. 21-ter - La Cassa depositi e prestiti e' autoriziata a concedere al comune di Roma al tasso corrente di interesse, mutui fino all'importo complessivo di duecentoquaranta miliardi di lire, di cui cento miliardi nell'anno 1982, avvalendosi anche dei fondi dei conti correnti postali, per l'acquisizione, anche mediante la procedura di espropriazione, e per completamento di fabbricati a prevalente destinazione residenziale, che non risultino ultimati e i cui lavori siano stati sospesi da oltre un anno. I mutui di cui al comma precedente possono essere assunti in deroga all'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 421, e sono garantiti dallo Stato. Gli interessi passivi dei mutui anzidetti, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 1, quarto comma, del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 43, sono calcolati al netto dei canoni di locazione effettivamente corrisposti al comune di Roma. Tali canoni devono essere versati in apposito conto vincolato di tesoreria da destinare al pagamento delle quote di ammortamento dei mutui relativi. All'atto della concessione dei mutui il comune e' tenuto a comunicare al tesoriere l'importo della rata di ammortamento dovuta alla Cassa depositi e prestiti. Ricevuta la comunicazione, il tesoriere versa alla Cassa depositi e prestiti alle prescritte scadenze, insieme con le indennita' di mora in caso di ritardato versamento, l'importo della rata utilizzando in via prioritaria le disponibilita' esistenti sul conto vincolato di cui al terzo comma. Ai fini degli adempimenti previsti dal comma precedente, il tesoriere e' tenuto a comunicare altresi' all'ente mutuatario l'importo differenziale della rata versata avvalendosi dei fondi ordinari di bilancio. La concessione dei mutui e' subordinata alla presentazione alla Cassa depositi e prestiti da parte del comune di Roma, entro sei mesi dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, della deliberazione che approva il programma di acquisizione e di completamento degli edifici di cui al primo comma. Il costo di acquisizione e di completamento e' determinato in base alla somma della indennita' di espropriazione degli immobili allo stato attuale e dei costi dei lavori di completamento comprensivi delle relative spese generali, delle spese tecniche e della revisione prezzi. Il costo dei lavori di completamento e' commisurato alle tariffe adottate dal comune di Roma per la esecuzione di opere pubbliche e alle vigenti tariffe professionali. Il procedimento per l'espropriazione e l'occupazione di urgenza e' regolato dalle disposizioni delle leggi 22 ottobre 1971, n. 865, e 3 gennaio 1978, n. 1. L'indennita' di espropriazione e' fissata dall'ufficio tecnico del comune di Roma in rapporto al valore venale dei fabbricati e delle loro pertinenze con esclusione di qualsiasi ulteriore maggiorazione. Qualora si tratti di immobili offerti in vendita ai pubblici incanti, l'indennita' di espropriazione e' equivalente al prezzo dell'ultima gara andata deserta, se inferiore a quello determinato ai sensi del comma precedente. Il comune di Roma e' autorizzato a stipulare, con enti o con privati, convenzioni idonee a consentire l'acquisizione di fabbricati da ultimare. In considerazione della eccezionale urgenza nonche' della peculiarita' e complessita' tecnica degli interventi, il comune stesso e' autorizzato altresi' ad affidare mediante concessione la progettazione e l'esecuzione dei lavori di completamento. Gli atti di compravendita e le convenzioni posti in essere in applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo sono esenti da imposizione fiscale per ogni contraente. I fabbricati ultimati sono ceduti in locazione ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392, e del terzo comma dell'art. 2 del presente decreto". - Si riporta il testo degli articoli 4 e 5-ter del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12 (Misure finanziarie in favore delle aree ad alta tensione abitativa), convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118: "Art. 4 (Finanziamento di programma straordinario per l'acquisto e la costruzione di abitazioni da parte dei comuni). - 1. I comuni possono acquistare unita' immobiliari ultimate o ultimabili entro il 31 dicembre 1985 da assegnare ai soggetti di cui al comma 13 del presente articolo. 2. Gli alloggi di nuova costruzione devono avere le caratteristiche tipologiche previste dalla legge 5 agosto 1978, n. 457; 3. I comuni procedono prioritariamente all'acquisto di immobili di edilizia convenzionata ai sensi dell'art. 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e della legge 28 gennaio 1977, n. 10, salvo che sussista la possibilita' di acquisto di altri immobili a migliori condizioni. 4. E' consentito anche l'acquisto di immobili di edilizia convenzionata-agevolata con subentro dell'ente pubblico nella agevolazione e con il vincolo dell'assegnazione temporanea degli alloggi prioritariamente ai soggetti di cui al comma 13 del presente articolo. In tal caso l'onere a carico dell'ente pubblico e' ridotto al tasso minimo di cui all'articolo 20; primo comma, lettera b), della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modifiche e integrazioni. 5. Gli alloggi di cui ai precedenti commi 3 e 4 sono assegnati con contratto di locazione alle condizioni previste nella convenzione; quelli di cui al successivo comma 7 sono assegnati con contratto di locazione ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392. 6. Il prezzo di acquisto degli alloggi di cui al precedenti commi 3 e 4 non puo' essere superiore a quello definito in convenzione. 7. Il prezzo di acquisto degli altri alloggi non puo' superare il valore locativo calcolato con i criteri previsti dagli articoli da 12 a 24 della legge 27 luglio 1978, n. 392. 8. Per gli immobili ultimati entro il 31 dicembre 1975 il prezzo di acquisto, come determinato dal precedente comma 7, puo' essere maggiorato in misura non superiore al venti per cento. 9, Agli acquisti di cui al precedente comma 1 e' riservato l'importo massimo di lire 800 miliardi ivi compresi i fondi non impegnati delle disponibilita' finanziarie attribuite in base agli articoli 7, primo comma, e 8 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, nella legge 15 febbraio 1980, n. 25, ed all'art. 2 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94. A valere sul predetto importo di lire 800 miliardi, una somma non superiore a lire 25 miliardi e' destinata all'acquisto da parte dei comuni interessandi immobili di pertinenza degli enti soppressi, in corso di liquidazione in base alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, da lasciare in locazione agli attuali conduttori con contratto interamente disciplinato dalla legge 27 luglio 1978, n. 392. 10. I comuni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, comunicano al comitato esecutivo del CER la disponibilita' di alloggi da acquistare, aventi le caratteristiche indicate nei commi precedenti. Nei successivi trenta giorni il comitato esecutivo del CER delibera la messa a disposizione dei fondi entro la disponibilita' finanziaria di cui al precedente comma 9 e sulla base di criteri di ripartizione appositamente determinati. 10-bis. Gli acquisti di immobili debbono comunque essere effettuati entro 60 giorni dalla comunicazione della delibera di cui al precedente comma 10. 10-ter. Se l'acquisto di alloggi non esaurisce la somma attribuita ai comuni, questi possono utilizzare i fondi loro assegnati per la costruzione di nuovi alloggi. A tal fine, unitamente alle indicazioni di cui al comma 10, i comuni trasmettono al comitato esecutivo del CER un programma costruttivo indicando i tempi di attuazione e dichiarando la effettiva disponibilita' dell'area edificabile, richiamando all'uopo quanto stabilito dal nono comma dell'art. 8 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25. 11. Alla maggiore esigenza di contributo determinata dall'applicazione del precedente comma 4, si fa' fronte mediante la disponibilita' di cui all'art. 4-bis del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 462, convertito con modificazioni, nella legge 10 novembre 1983, n. 637. 12. (Soppresso). 13. Possono chiedere l'assegnazione temporanea delle unita' immobiliari di cui ai precedenti commi 1 e 10-ter coloro nei cui confronti, alla data della domanda, sia stato eseguito o sia immediatamente eseguibile, senza tener conto della sospensione di cui al precedente art. 1, un provvedimento di rilascio dell'immobile locato, purche' il nucleo familiare sia in possesso del requisito di cui all'articolo 20, primo comma, lettera a) punto 3, della legge 5 agosto 1978, n. 457 come aggiornato dalla delibera CIPE del 12 giugno 1984 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 199 del 20 luglio 1984, determinato ai sensi dell'art. 2, quattordicesimo comma del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94, e risultante da dichiarazione resa ai sensi dell'art. 24 della legge 13 aprile 1977, n. 114. Non si tiene conto del predetto requisito qualora il richiedente dimostri di avere in corso un procedimento di rilascio di una unita' immobiliare di sua proprieta' da destinare a propria abitazione. 14. I richiedenti debbono, inoltre, dichiarare, sotto la propria responsabilita', di non avere la disponibilita' di altra adeguata unita' immobiliare nel comune di residenza ovvero nei comuni confinanti. 15. Ai fini della graduatoria occorre comunque dichiarare la proprieta' di unita' immobiliari diverse da quelle di cui al precedente comma 14. 16. In caso di dichiarazioni mendaci si applica l'articolo 495 del codice penale". "Art. 5-ter (Programma integrativo per il comune di Roma). - 1. Il comune di Roma e' autorizzato ad integrare le previsioni del programma di cui all'articolo 21-ter del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, entro i limiti dell'importo complessivo di lire 240 miliardi previsto nello stesso articolo dei mutui che la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere al comune medesimo unicamente per l'acquisizione ed il completamento dei fabbricati aventi le caratteristiche di cui al citato art. 21-ter. 2. L'erogazione delle somme occorrenti per la realizzazione delle suddette previsioni e' subordinata alla presentazione alla Cassa depositi e prestiti, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, del programma integrativo. 3. Agli interventi previsti nel programma integrativo si applicano le disposizioni del suddetto art. 21-ter del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94". - L'art. 5 del citato decreto-legge 29 ottobre 1986, n. 708, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 899, come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 5. - 1. Per far fronte alla situazione di particolare tensione abitativa che si registra nei comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti, secondo le risultanze del censimento del 25 ottobre 1981, il comitato esecutivo del Comitato per l'edilizia residenziale - CER - ripartisce fra tali comuni la somma di L. 800 miliardi per provvedere: a) quanto a L. 600 miliardi, all'acquisto di immobili abitabili alla data dell'acquisto stesso; una quota non superiore al 20 per cento della somma assegnata a ciascun comune puo' essere utilizzata per il recupero di immobili di loro proprieta' destinati a uso abitativo; b) quanto a L. 200 miliardi, alla corresponsione, direttamente da parte dei comuni, dei contributi in conto capitale di cui al decimo comma dell'art. 2 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94. 2. I contributi di cui alla lettera b) del comma 1 sono destinati, sentito il parere della commissione di cui all'art. 2, a coloro nei cui confronti sia stato eseguito o sia eseguibile un provvedimento di rilascio. 3. I comuni di cui la comma 1 possono procedere all'acquisto di alloggi nei comuni vicini, anche se non confinanti. 4. Gli alloggi devono avere le caratteristiche tipologiche di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457, salvo eventuali deroghe approvate dal comitato esecutivo del CER. 5. I comuni procedono prioritariamente all'acquisto di immobili di edilizia convezionata ai sensi dell'art. 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e della legge 28 gennaio 1977, n. 10, salvo che sussista la possibilita' di acquisto di altri immobili a migliori condizioni. 6. E' consentito, in relazione alla natura del finanziamento disponibile, anche l'acquisto di immobili di edilizia convenzionata-agevolata, con subentro dell'ente pubblico nell'agevolazione. In tal caso l'onere a carico dell'ente pubblico e' ridotto al tasso minimo di cui all'art. 20, primo comma, lettera b), della legge 5 agosto 1978, n. 457. 7. Il prezzo di acquisto degli alloggi di cui ai commi 5 e 6 non puo' essere superiore a quello definito in convenzione. 8. (Abrogato). 9. (Abrogato). 10. Le assegnazioni delle unita' immobiliari acquistate sono disposte dal comune, sentito il parere della commissione di cui all'art. 2 e tenendo comunque conto della composizione e del reddito complessivo del nucleo familiare del beneficiario. 11. I soggetti assegnatari degli alloggi devono essere in possesso dei requisiti di cui al comma 2 e rientrare nelle fasce di reddito di cui all'art. 20 della legge 5 agosto 1978, n. 457. 12. Gli alloggi di cui ai commi 5 e 6 sono assegnati con contratto di locazione alle condizioni previste nella convenzione quelli di cui al comma 8 sono assegnati con contratto di locazione ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392. 13. Il comitato esecutivo del CER procede alla ripartizione delle somme previste nel comma 1 sulla base del numero degli abitanti residenti al censimento del 25 ottobre 1981, dei provvedimenti di rilascio emessi e delle richieste di esecuzione dei provvedimenti stessi. Per tali adempimenti il comitato esecutivo e' integrato dal rappresentante del Ministero dell'interno in seno al CER. 14. I comuni entro sessanta giorni dalla ripartizione inviano al CER un programma di utilizzazione dei fondi assegnati, secondo le finalita' indicate nel comma 1. 15. La messa a disposizione dei fondi, ripartiti ai sensi del comma 13 per l'acquisto degli immobili di cui alla lettera a) del comma 1, e' effettuata quando i comuni abbiano dato completa attuazione al programma di acquisti di cui all'art. 4, comma 9, del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni dalla legge 5 aprile 1985, n. 118. Il C.E.R. accerta la regolare esazione dei canoni di locazione degli immobili acquisiti con il programma di cui al presente decreto, nonche' con quello di cui all'art. 4, comma 9 del citato decreto-legge. 15-bis. I fondi di cui al comma 13 non utilizzati da parte dei comuni di cui al comma 1 sono destinati da parte del CER, sulla base di richieste ad esso inoltrate, all'acquisto di alloggi da parte di altri comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti in cui si registrino difficolta' abitative nel mercato dell'affitto. 16. Al finanziamento di L. 600 miliardi di cui alla lettera a) del comma 1 si provvede, quanto a L. 100 miliardi, mediante apposito stanziamento da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1986 e, quanto a L. 500 miliardi, con mutui che la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere al tasso di interesse annuo del 4 per cento, avvalendosi dei fondi dei conti correnti postali di cui al decreto legislativo luogotenenziale 6 settembre 1917, n. 1451. I mutui sono garantiti dallo Stato. 17. L'ammortamento dei mutui e' disciplinato dalle norme previste dai commi quarto, quinto, sesto e settimo dell'articolo 8 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25. 18. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a L. 300 miliardi per l'anno 1986, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo utilizzando, per L. 250 miliardi, l'accantonamento ''Interventi a favore della regione Calabria'' e, per L. 50 miliardi, l'accantonamento ''Completamento interventi avviati in attuazione della legge 14 marzo 1977, n. 73''. 19. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".