Art. 13.
  (Alloggi da destinare alla locazione nelle zone ad alta tensione
                             abitativa)

  1. Il prezzo di acquisto da parte degli enti gestori del patrimonio
di  edilizia residenziale pubblica degli immobili ad uso abitativo da
destinare  alla locazione e' indicato, tenendo conto del prezzo medio
di  mercato,  dall'Ufficio  tecnico  del  comune  nel  cui territorio
l'immobile   e'   ubicato;   i   comuni  possono  comunque  avvalersi
dell'Ufficio tecnico erariale.
  2.  Sono  abrogati il sesto comma dell'articolo 7 del decreto-legge
15  dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge
15  febbraio  1980,  n.  25,  e  i  commi  8  e 9 dell'articolo 5 del
decreto-legge 29 ottobre 1986, n. 708, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 dicembre 1986, n. 899.
  3.  Agli  immobili  acquistati  ai  sensi  dell'articolo 21-ter del
decreto-legge  23  gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  25  marzo  1982,  n.  94,  degli articoli 4 e 5-ter del
decreto-legge  7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni,
dalla  legge 5 aprile 1985, n. 118, dell'articolo 5 del decreto-legge
29  ottobre  1986, n. 708, convertito, con modificazioni, dalla legge
23  dicembre  1986,  n. 899, si applicano i canoni di locazione degli
alloggi  di edilizia residenziale pubblica. Le disposizioni di cui al
quattordicesimo  comma  dell'articolo  21-ter  del  decreto-legge  23
gennaio  1982,  n.  9,  convertito, con modificazioni, dalla legge 25
marzo  1982,  n.  94,  al comma 5 dell'articolo 4 del decreto-legge 7
febbraio  1985,  n.  12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5
aprile  1985, n. 118, e al comma 12 dell'articolo 5 del decreto-legge
29  ottobre  1986, n. 708, convertito, con modificazioni, dalla legge
23 dicembre 1986, n. 899, si applicano esclusivamente agli alloggi di
edilizia convenzionata.
 
Note all'art. 13:
            -  Il  decreto legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito
          con modificazioni, dalla legge 15  febbraio  1980,  n.  25,
          reca:   "Dilazione  dell'esecuzione  dei  provvedimenti  di
          rilascio per gli immobili adibiti ad uso  di  abitazione  e
          provvedimenti urgenti per l'edilizia".
            -  Il  decreto-legge 29 ottobre 1986, n. 708, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 23 dicembre  1986,  n.  899,
          reca:   "Misure   urgenti  per  fronteggiare  l'eccezionale
          carenza di disponibilita' abitativo".
            - Si riporta il testo dell'art. 21-ter del  decreto-legge
          23  gennaio 1982, n. 9 (Norme per l'edilizia residenziale e
          provvidenze  in  materia  di  sfratti),   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94:
            "Art.   21-ter   -   La  Cassa  depositi  e  prestiti  e'
          autoriziata a concedere al comune di Roma al tasso corrente
          di  interesse,  mutui  fino  all'importo   complessivo   di
          duecentoquaranta  miliardi  di  lire, di cui cento miliardi
          nell'anno 1982,  avvalendosi  anche  dei  fondi  dei  conti
          correnti  postali,  per  l'acquisizione,  anche mediante la
          procedura   di   espropriazione,  e  per  completamento  di
          fabbricati a prevalente destinazione residenziale, che  non
          risultino  ultimati  e  i cui lavori siano stati sospesi da
          oltre un anno.
            I mutui di cui al comma precedente possono essere assunti
          in deroga all'art. 19  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  19  giugno 1979, n. 421, e sono garantiti dallo
          Stato.
            Gli interessi passivi dei mutui anzidetti, in deroga alle
          disposizioni  di  cui  all'art.  1,   quarto   comma,   del
          decreto-legge  29  dicembre  1977,  n.  946,  convertito in
          legge, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978,  n.
          43,  sono  calcolati  al  netto  dei  canoni  di  locazione
          effettivamente corrisposti al comune di Roma.  Tali  canoni
          devono  essere  versati  in  apposito  conto  vincolato  di
          tesoreria  da  destinare  al  pagamento  delle   quote   di
          ammortamento dei mutui relativi.
            All'atto  della concessione dei mutui il comune e' tenuto
          a  comunicare  al  tesoriere  l'importo   della   rata   di
          ammortamento dovuta alla Cassa depositi e prestiti.
            Ricevuta  la comunicazione, il tesoriere versa alla Cassa
          depositi e prestiti alle prescritte scadenze,  insieme  con
          le  indennita'  di  mora  in  caso di ritardato versamento,
          l'importo della rata  utilizzando  in  via  prioritaria  le
          disponibilita'  esistenti  sul  conto  vincolato  di cui al
          terzo comma.
            Ai fini degli adempimenti previsti dal comma  precedente,
          il  tesoriere  e'  tenuto  a  comunicare  altresi' all'ente
          mutuatario  l'importo  differenziale  della  rata   versata
          avvalendosi dei fondi ordinari di bilancio.
            La    concessione   dei   mutui   e'   subordinata   alla
          presentazione alla Cassa depositi e prestiti da  parte  del
          comune  di  Roma,  entro  sei  mesi dalla entrata in vigore
          della legge di  conversione  del  presente  decreto,  della
          deliberazione che approva il programma di acquisizione e di
          completamento degli edifici di cui al primo comma.
            Il   costo   di   acquisizione   e  di  completamento  e'
          determinato  in  base  alla  somma  della   indennita'   di
          espropriazione  degli  immobili  allo  stato  attuale e dei
          costi  dei  lavori  di  completamento   comprensivi   delle
          relative  spese  generali,  delle  spese  tecniche  e della
          revisione prezzi. Il costo dei lavori di  completamento  e'
          commisurato alle tariffe adottate dal comune di Roma per la
          esecuzione  di  opere  pubbliche  e  alle  vigenti  tariffe
          professionali.
            Il procedimento per l'espropriazione e  l'occupazione  di
          urgenza  e'  regolato  dalle  disposizioni  delle  leggi 22
          ottobre 1971, n. 865, e 3 gennaio 1978, n. 1.
            L'indennita' di espropriazione  e'  fissata  dall'ufficio
          tecnico del comune di Roma in rapporto al valore venale dei
          fabbricati  e  delle  loro  pertinenze  con  esclusione  di
          qualsiasi ulteriore maggiorazione.   Qualora si  tratti  di
          immobili   offerti   in   vendita   ai   pubblici  incanti,
          l'indennita' di espropriazione  e'  equivalente  al  prezzo
          dell'ultima  gara  andata  deserta,  se  inferiore a quello
          determinato ai sensi del comma precedente.
            Il comune di Roma e' autorizzato a stipulare, con enti  o
          con privati, convenzioni idonee a consentire l'acquisizione
          di fabbricati da ultimare.
            In considerazione della eccezionale urgenza nonche' della
          peculiarita'  e  complessita'  tecnica degli interventi, il
          comune stesso e' autorizzato altresi' ad affidare  mediante
          concessione  la  progettazione e l'esecuzione dei lavori di
          completamento.
            Gli atti di  compravendita  e  le  convenzioni  posti  in
          essere   in  applicazione  delle  disposizioni  di  cui  al
          presente articolo sono esenti da  imposizione  fiscale  per
          ogni contraente.
            I  fabbricati  ultimati sono ceduti in locazione ai sensi
          della legge 27 luglio 1978,  n.  392,  e  del  terzo  comma
          dell'art. 2 del presente decreto".
            -  Si  riporta  il  testo  degli  articoli  4 e 5-ter del
          decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12 (Misure finanziarie in
          favore delle aree ad alta tensione abitativa),  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118:
            "Art.  4  (Finanziamento  di  programma straordinario per
          l'acquisto e la costruzione  di  abitazioni  da  parte  dei
          comuni).   -   1.   I   comuni  possono  acquistare  unita'
          immobiliari ultimate o ultimabili entro il 31 dicembre 1985
          da assegnare ai soggetti di cui al comma  13  del  presente
          articolo.
            2.  Gli  alloggi  di  nuova  costruzione  devono avere le
          caratteristiche tipologiche previste dalla legge  5  agosto
          1978, n. 457;
            3.  I  comuni  procedono prioritariamente all'acquisto di
          immobili di edilizia convenzionata ai  sensi  dell'art.  35
          della  legge  22  ottobre  1971,  n.  865, e della legge 28
          gennaio 1977, n. 10, salvo che sussista la possibilita'  di
          acquisto di altri immobili a migliori condizioni.
            4. E' consentito anche l'acquisto di immobili di edilizia
          convenzionata-agevolata  con  subentro  dell'ente  pubblico
          nella  agevolazione  e  con  il  vincolo  dell'assegnazione
          temporanea  degli  alloggi  prioritariamente ai soggetti di
          cui al comma 13 del presente articolo. In tal caso  l'onere
          a  carico  dell'ente pubblico e' ridotto al tasso minimo di
          cui all'articolo 20; primo comma, lettera b), della legge 5
          agosto 1978, n. 457, e successive modifiche e integrazioni.
            5. Gli alloggi di cui ai precedenti  commi  3  e  4  sono
          assegnati   con  contratto  di  locazione  alle  condizioni
          previste nella convenzione; quelli  di  cui  al  successivo
          comma  7 sono assegnati con contratto di locazione ai sensi
          della legge 27 luglio 1978, n. 392.
            6.  Il  prezzo  di  acquisto  degli  alloggi  di  cui  al
          precedenti  commi  3 e 4 non puo' essere superiore a quello
          definito in convenzione.
            7. Il prezzo di acquisto degli  altri  alloggi  non  puo'
          superare   il  valore  locativo  calcolato  con  i  criteri
          previsti dagli articoli da 12 a 24 della  legge  27  luglio
          1978, n. 392.
            8. Per gli immobili ultimati entro il 31 dicembre 1975 il
          prezzo  di  acquisto, come determinato dal precedente comma
          7, puo' essere maggiorato in misura non superiore al  venti
          per cento.
            9,  Agli  acquisti  di  cui  al  precedente  comma  1  e'
          riservato  l'importo  massimo  di  lire  800  miliardi  ivi
          compresi   i   fondi  non  impegnati  delle  disponibilita'
          finanziarie attribuite  in  base  agli  articoli  7,  primo
          comma,  e  8  del  decreto-legge  15 dicembre 1979, n. 629,
          convertito, con  modificazioni,  nella  legge  15  febbraio
          1980,  n.  25, ed all'art.   2 del decreto-legge 23 gennaio
          1982, n. 9, convertito, con modificazioni, nella  legge  25
          marzo  1982,  n.  94. A valere sul predetto importo di lire
          800 miliardi, una somma non superiore a lire 25 miliardi e'
          destinata all'acquisto da  parte  dei  comuni  interessandi
          immobili  di  pertinenza  degli enti soppressi, in corso di
          liquidazione in base alla legge 4 dicembre 1956,  n.  1404,
          da  lasciare  in  locazione  agli  attuali  conduttori  con
          contratto interamente disciplinato dalla  legge  27  luglio
          1978, n. 392.
            10. I comuni, entro sessanta giorni dalla data di entrata
          in  vigore della legge di conversione del presente decreto,
          comunicano al comitato esecutivo del CER la  disponibilita'
          di   alloggi   da  acquistare,  aventi  le  caratteristiche
          indicate nei commi precedenti. Nei successivi trenta giorni
          il  comitato  esecutivo  del  CER  delibera  la   messa   a
          disposizione  dei fondi entro la disponibilita' finanziaria
          di cui al precedente comma 9 e sulla  base  di  criteri  di
          ripartizione appositamente determinati.
            10-bis.  Gli acquisti di immobili debbono comunque essere
          effettuati  entro  60  giorni  dalla  comunicazione   della
          delibera di cui al precedente comma 10.
            10-ter.  Se  l'acquisto di alloggi non esaurisce la somma
          attribuita ai comuni, questi  possono  utilizzare  i  fondi
          loro  assegnati  per la costruzione di nuovi alloggi. A tal
          fine, unitamente alle indicazioni di cui  al  comma  10,  i
          comuni   trasmettono  al  comitato  esecutivo  del  CER  un
          programma costruttivo indicando i  tempi  di  attuazione  e
          dichiarando    la    effettiva   disponibilita'   dell'area
          edificabile, richiamando all'uopo quanto stabilito dal nono
          comma dell'art. 8 del decreto-legge 15  dicembre  1979,  n.
          629, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15
          febbraio 1980, n. 25.
            11.  Alla  maggiore  esigenza  di  contributo determinata
          dall'applicazione del precedente comma  4,  si  fa'  fronte
          mediante  la  disponibilita'  di  cui  all'art.  4-bis  del
          decreto-legge 12 settembre 1983,  n.  462,  convertito  con
          modificazioni, nella legge 10 novembre 1983, n. 637.
            12. (Soppresso).
            13.  Possono  chiedere  l'assegnazione  temporanea  delle
          unita' immobiliari di cui ai precedenti commi  1  e  10-ter
          coloro  nei  cui  confronti,  alla  data della domanda, sia
          stato eseguito o sia immediatamente eseguibile, senza tener
          conto  della  sospensione  di  cui al precedente art. 1, un
          provvedimento di rilascio dell'immobile locato, purche'  il
          nucleo  familiare  sia  in  possesso  del  requisito di cui
          all'articolo 20, primo comma, lettera  a)  punto  3,  della
          legge  5 agosto 1978, n. 457 come aggiornato dalla delibera
          CIPE del 12 giugno 1984 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          n. 199 del 20 luglio 1984, determinato ai  sensi  dell'art.
          2, quattordicesimo comma del decreto-legge 23 gennaio 1982,
          n.  9,  convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo
          1982, n.  94, e risultante da dichiarazione resa  ai  sensi
          dell'art.  24  della  legge  13 aprile 1977, n. 114. Non si
          tiene conto del predetto requisito qualora  il  richiedente
          dimostri  di  avere in corso un procedimento di rilascio di
          una unita' immobiliare di sua  proprieta'  da  destinare  a
          propria abitazione.
            14.  I richiedenti debbono, inoltre, dichiarare, sotto la
          propria responsabilita', di non avere la disponibilita'  di
          altra  adeguata  unita' immobiliare nel comune di residenza
          ovvero nei comuni confinanti.
            15. Ai fini della graduatoria occorre comunque dichiarare
          la proprieta' di unita' immobiliari diverse  da  quelle  di
          cui al precedente comma 14.
            16.   In   caso   di  dichiarazioni  mendaci  si  applica
          l'articolo 495 del codice penale".
            "Art. 5-ter  (Programma  integrativo  per  il  comune  di
          Roma).  - 1.  Il comune di Roma e' autorizzato ad integrare
          le previsioni del programma di cui all'articolo 21-ter  del
          decreto-legge  23 gennaio 1982, n.  9, convertito in legge,
          con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94,  entro
          i  limiti  dell'importo  complessivo  di  lire 240 miliardi
          previsto nello stesso  articolo  dei  mutui  che  la  Cassa
          depositi e prestiti e'
           autorizzata  a concedere al comune medesimo unicamente per
          l'acquisizione ed il completamento dei fabbricati aventi le
          caratteristiche di cui al citato art. 21-ter.
            2.   L'erogazione   delle   somme   occorrenti   per   la
          realizzazione delle suddette previsioni e' subordinata alla
          presentazione  alla  Cassa  depositi  e prestiti, entro tre
          mesi dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione    del    presente   decreto,   del   programma
          integrativo.
            3. Agli interventi previsti nel programma integrativo  si
          applicano  le  disposizioni  del  suddetto  art. 21-ter del
          decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito  in  legge,
          con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94".
            -  L'art.  5 del citato decreto-legge 29 ottobre 1986, n.
          708, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre
          1986, n. 899, come modificato dalla presente legge,  e'  il
          seguente:
            "Art.   5.  -  1.  Per  far  fronte  alla  situazione  di
          particolare tensione abitativa che si registra  nei  comuni
          con  popolazione  superiore  a 300.000 abitanti, secondo le
          risultanze del censimento del 25 ottobre 1981, il  comitato
          esecutivo  del Comitato per l'edilizia residenziale - CER -
          ripartisce fra tali comuni la somma di L. 800 miliardi  per
          provvedere:
             a)  quanto  a  L. 600 miliardi, all'acquisto di immobili
          abitabili alla data dell'acquisto  stesso;  una  quota  non
          superiore  al  20 per cento della somma assegnata a ciascun
          comune puo' essere utilizzata per il recupero  di  immobili
          di loro proprieta' destinati a uso abitativo;
             b)  quanto  a  L.  200  miliardi,  alla  corresponsione,
          direttamente da parte dei comuni, dei contributi  in  conto
          capitale   di   cui   al   decimo  comma  dell'art.  2  del
          decreto-legge  23  gennaio  1982,  n.  9,  convertito   con
          modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94.
            2.  I  contributi di cui alla lettera b) del comma 1 sono
          destinati, sentito  il  parere  della  commissione  di  cui
          all'art. 2, a coloro nei cui confronti sia stato eseguito o
          sia eseguibile un provvedimento di rilascio.
            3.   I  comuni  di  cui  la  comma  1  possono  procedere
          all'acquisto di alloggi nei comuni  vicini,  anche  se  non
          confinanti.
            4.   Gli   alloggi   devono   avere   le  caratteristiche
          tipologiche di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457,  salvo
          eventuali deroghe approvate dal comitato esecutivo del CER.
            5.  I  comuni  procedono prioritariamente all'acquisto di
          immobili di edilizia convezionata  ai  sensi  dell'art.  35
          della  legge  22  ottobre  1971,  n.  865, e della legge 28
          gennaio 1977, n. 10, salvo che sussista la possibilita'  di
          acquisto di altri immobili a migliori condizioni.
            6.   E'   consentito,   in   relazione  alla  natura  del
          finanziamento disponibile, anche l'acquisto di immobili  di
          edilizia  convenzionata-agevolata,  con  subentro dell'ente
          pubblico nell'agevolazione. In tal caso  l'onere  a  carico
          dell'ente  pubblico  e'  ridotto  al  tasso  minimo  di cui
          all'art.  20, primo comma, lettera b), della legge 5 agosto
          1978, n. 457.
            7. Il prezzo di acquisto degli alloggi di cui ai commi  5
          e  6  non  puo'  essere  superiore  a  quello  definito  in
          convenzione.
            8. (Abrogato).
            9. (Abrogato).
            10. Le assegnazioni delle unita'  immobiliari  acquistate
          sono   disposte   dal   comune,  sentito  il  parere  della
          commissione di cui all'art.  2  e  tenendo  comunque  conto
          della  composizione  e  del  reddito complessivo del nucleo
          familiare del beneficiario.
            11. I soggetti assegnatari degli alloggi devono essere in
          possesso dei requisiti di cui al comma 2 e rientrare  nelle
          fasce  di  reddito  di cui all'art. 20 della legge 5 agosto
          1978, n. 457.
            12. Gli alloggi di cui ai commi 5 e 6 sono assegnati  con
          contratto  di  locazione  alle  condizioni  previste  nella
          convenzione quelli di cui al comma  8  sono  assegnati  con
          contratto di locazione ai sensi della legge 27 luglio 1978,
          n. 392.
            13.   Il   comitato   esecutivo   del  CER  procede  alla
          ripartizione delle somme previste nel comma  1  sulla  base
          del  numero  degli  abitanti residenti al censimento del 25
          ottobre 1981, dei provvedimenti di rilascio emessi e  delle
          richieste di esecuzione dei provvedimenti stessi.  Per tali
          adempimenti   il   comitato   esecutivo  e'  integrato  dal
          rappresentante del Ministero dell'interno in seno al CER.
            14. I comuni entro  sessanta  giorni  dalla  ripartizione
          inviano  al  CER  un  programma  di utilizzazione dei fondi
          assegnati, secondo le finalita' indicate nel comma 1.
            15. La messa a disposizione dei fondi, ripartiti ai sensi
          del comma 13 per l'acquisto  degli  immobili  di  cui  alla
          lettera  a)  del  comma  1,  e'  effettuata quando i comuni
          abbiano dato completa attuazione al programma  di  acquisti
          di  cui  all'art.  4, comma 9, del decreto-legge 7 febbraio
          1985, n. 12, convertito, con modificazioni  dalla  legge  5
          aprile 1985, n. 118. Il C.E.R. accerta la regolare esazione
          dei  canoni  di  locazione  degli immobili acquisiti con il
          programma di cui al presente decreto, nonche' con quello di
          cui all'art. 4, comma 9 del citato decreto-legge.
            15-bis. I fondi di cui al  comma  13  non  utilizzati  da
          parte  dei comuni di cui al comma 1 sono destinati da parte
          del  CER,  sulla  base  di  richieste  ad  esso  inoltrate,
          all'acquisto  di  alloggi  da  parte  di  altri  comuni con
          popolazione  superiore  a  100.000  abitanti  in   cui   si
          registrino difficolta' abitative nel mercato dell'affitto.
            16.  Al  finanziamento  di  L.  600  miliardi di cui alla
          lettera a) del  comma  1  si  provvede,  quanto  a  L.  100
          miliardi, mediante apposito stanziamento da iscrivere nello
          stato  di  previsione  del  Ministero del tesoro per l'anno
          1986 e, quanto a L. 500 miliardi, con mutui  che  la  Cassa
          depositi  e prestiti e' autorizzata a concedere al tasso di
          interesse annuo del 4 per cento, avvalendosi dei fondi  dei
          conti  correnti  postali  di  cui  al  decreto  legislativo
          luogotenenziale 6 settembre 1917, n.  1451.  I  mutui  sono
          garantiti dallo Stato.
            17.  L'ammortamento dei mutui e' disciplinato dalle norme
          previste  dai  commi  quarto,  quinto,  sesto   e   settimo
          dell'articolo 8 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629,
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  15 febbraio
          1980, n. 25.
            18. All'onere derivante  dall'applicazione  del  presente
          articolo,  pari  a  L.  300  miliardi  per  l'anno 1986, si
          provvede   mediante    corrispondente    riduzione    dello
          stanziamento  iscritto  al  capitolo  9001  dello  stato di
          previsione del Ministero del tesoro  per  l'anno  medesimo,
          all'uopo utilizzando, per L. 250 miliardi, l'accantonamento
          ''Interventi a favore della regione Calabria'' e, per L. 50
          miliardi,   l'accantonamento   ''Completamento   interventi
          avviati in attuazione della legge 14 marzo 1977, n. 73''.
            19.  Il  Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,
          con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".