Art. 14.
 (Destinazione dei fondi di cui alla lettera r-bis) del primo comma
         dell'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 457)

  1. I fondi di cui alla lettera r-bis) del primo comma dell'articolo
3 della legge 5 agosto 1978, n. 457, come modificata dall'articolo 2,
comma 3, della presente legge, sono ripartiti dal Ministro dei lavori
pubblici  tra  le  regioni,  sulla  base  dei  criteri indicati nelle
deliberazioni  del  Comitato  interministeriale per la programmazione
economica   (CIPE)   che  hanno  stabilito  le  relative  riserve  di
finanziamenti.
  2.  Sono  abrogati  i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 31 della legge 5
febbraio 1992, n. 104.
 
Note all'art. 14:
            -  Per la lettera r-bis del primo comma dell'art. 3 della
          legge 5 agosto 1978, n. 457, si veda in note all'art. 2.
            - La legge 5 febbraio 1992, n. 104,  reca:  "Legge-quadro
          per  l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle
          persone handicappate".