Art. 15.
(Cessione in proprieta' di alloggi di edilizia residenziale pubblica
ed interventi eseguiti nel comune di Ancona)

  1.  I  contratti relativi alla cessione in proprieta' di alloggi di
edilizia  residenziale  pubblica,  costruiti  a  totale  carico dello
Stato,  per  i  quali  il  prezzo  di  cessione e' stato erroneamente
determinato  ai  sensi  dell'articolo  26  del decreto del Presidente
della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, come sostituito dall'articolo
14  della  legge  27  aprile  1962, n. 231, possono essere sanati con
efficacia  ex  tunc  con  la  stipula  di  un  atto aggiuntivo per la
rettifica del prezzo.
  2.  Sono validi ed efficaci i contratti preliminari e definitivi di
trasferimento  in  proprieta'  degli alloggi di edilizia residenziale
pubblica di proprieta' statale gestiti dagli Istituti autonomi per le
case  popolari,  stipulati entro il 31 maggio 1991 ai sensi del sesto
comma  dell'articolo 28 e dell'articolo 29 della legge 8 agosto 1977,
n. 513.
  3.  Gli  alloggi  di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 640, che sono
stati  assegnati  in  locazione,  possono  essere ceduti agli attuali
conduttori  secondo  i criteri di cui all'articolo 1, comma 10, della
legge 24 dicembre 1993, n. 560.
  4.  Gli alloggi costruiti in attuazione del decreto legislativo del
Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, sono considerati
alloggi  di  edilizia  residenziale  pubblica ai sensi della presente
legge.  Sono  fatte salve le assegnazioni effettuate prima della data
di  entrata  in  vigore  della  presente  legge  a condizione che gli
assegnatari  siano  in possesso dei requisiti per la permanenza negli
alloggi di edilizia residenziale pubblica.
  5.  Gli  alloggi costruiti ai sensi dell'ordinanza del Ministro per
il  coordinamento  della  protezione  civile  n. 22 FPC del 10 maggio
1983,  recante  provvidenze  in  favore  del  comune  di Marsiconuovo
colpito  dal  movimento  franoso del 28 febbraio 1983, sono ceduti in
proprieta',  su  richiesta degli interessati, a coloro che ne abbiano
avuto  la  formale assegnazione, anche provvisoria, con provvedimento
del sindaco. Anche in deroga alle disposizioni vigenti, e' condizione
necessaria   per   la  cessione  che  il  richiedente  sia  detentore
dell'alloggio  oggetto di assegnazione alla data di entrata in vigore
della  presente legge. E' equiparato all'assegnatario chi sia ad esso
subentrato   nella   disponibilita'  dell'alloggio  per  successione,
separazione  legale,  scioglimento  o cessazione degli effetti civili
del matrimonio.
  6. Il prezzo di cessione degli alloggi di cui al comma 5 e' fissato
dal comune nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 24 dicembre
1993, n. 560, e successive modificazioni. L'importo cosi' determinato
e'  ridotto  del  contributo  previsto dalla legge 14 maggio 1981, n.
219,   se   spettante   per   l'abitazione  precedentemente  detenuta
dall'assegnatario  e  se  non diversamente percepito. Contestualmente
alla  cessione  degli  alloggi  e'  trasferita al patrimonio comunale
l'area  di  sedime  e l'eventuale corte degli alloggi distrutti dagli
eventi  calamitosi  di  cui alla citata ordinanza del Ministro per il
coordinamento della protezione civile n. 22 FPC del 10 maggio 1983.
  7.  Nella  determinazione  del  prezzo  di riscatto di cui al terzo
comma  dell'articolo 11 della legge 30 dicembre 1960, n. 1676, non si
tiene  conto  delle  eventuali  opere  aggiuntive  e  delle migliorie
realizzate  a  proprie  spese dagli assegnatari, anche con verbale di
consegna provvisorio, degli alloggi in riscatto.
  8.  Le  opere aggiuntive di cui al comma 7, purche' sanate ai sensi
della  legge  28  febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, e
dell'articolo  39  della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive
modificazioni,  sono  trasferite,  contestualmente  alla  costruzione
originaria,  all'assegnatario  o  ad  altro soggetto avente titolo ai
sensi della legge 30 dicembre 1960, n. 1676.
  9.  Per  gli interventi eseguiti dal comune di Ancona in attuazione
del   decreto-legge   6   ottobre   1972,  n.  552,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  2  dicembre  1972, n. 734, e successive
modificazioni,  i  limiti  massimi  del  contributo  a  fondo perduto
previsti,  rispettivamente,  dal  secondo  comma  dell'articolo 7 del
decreto-legge  4  marzo  1972,  n. 25, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  16  marzo 1972, n. 88, dal quarto comma dell'articolo 3
del   decreto-legge   16   marzo   1973,   n.   31,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  17 maggio 1973, n. 205, dal terzo comma
dell'articolo  21 della legge 11 novembre 1982, n. 828, e dal secondo
comma  dell'articolo  23  della  legge  1o  dicembre 1986, n. 879, si
applicano  con  riferimento  alla data del certificato di ultimazione
dei  lavori  delle  unita' immobiliari risanate sulle quali sia stato
esercitato   il  diritto  di  prelazione  da  parte  dei  proprietari
espropriati.
  10.   Le   unita'   immobiliari  realizzate  con  i  fondi  di  cui
all'articolo  14  del  decreto-legge 4 marzo 1972, n. 25, convertito,
con modificazioni, dalla legge 16 marzo 1972, n. 88, e all'articolo 2
del   decreto-legge   14  dicembre  1974,  n.  658,  convertito,  con
modificazioni,   dalla  legge  15  febbraio  1975,  n.  7,  ancorche'
rientranti negli ambiti dei piani di edilizia economica e popolare, e
fatte  salve le assegnazioni in proprieta' effettuate o da effettuare
ai sensi degli articoli 16, 17 e 18 del decreto-legge 6 ottobre 1972,
n.  552,  convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 1972,
n.  734,  e successive modificazioni, possono essere alienate secondo
le  modalita'  stabilite  dalla  legge  24  dicembre  1993, n. 560, e
successive   modificazioni.   I  relativi  proventi,  nonche'  quelli
derivanti   dall'attuazione  dell'articolo  18  del  decreto-legge  6
ottobre  1972,  n.  552, convertito, con modificazioni, dalla legge 2
dicembre  1972,  n.  734, e successive modificazioni, sono utilizzati
dal comune di Ancona per il proseguimento del programma di intervento
nel centro storico ai sensi del citato decreto-legge n. 658 del 1974,
per  far  fronte  ai  maggiori  oneri sopravvenuti per i procedimenti
espropriativi  e per la detrazione dei contributi di cui all'articolo
21 del citato decreto-legge n. 552 del 1972.
  11.   L'ultimo  periodo  del  quarto  comma  dell'articolo  17  del
decreto-legg e 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 dicembre 1972, n. 734, e' sostituito dal seguente: "Dal
costo  e'  detratta la quota di contributo di cui all'articolo 21". 1
2.  Dopo il quarto comma dell'articolo 17 del decreto-legge 6 ottobre
1972,  n.  552, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre
1972,  n. 734, come modificato dal comma 11 del presente articolo, e'
inserito il seguente:
 "Nei  casi  di  contenzioso  legale  ovvero  di mancata accettazione
dell'indennita' di esproprio come determinata dal comune di Ancona ai
sensi  della  legge  della  regione Marche 18 aprile 1979, n. 17, gli
eventuali   maggiori   indennizzi   liquidati   saranno  riaddebitati
esclusivamente ai ricorrenti qualora gli stessi esercitino il diritto
di   prelazione   per   il   riacquisto   delle   unita'  immobiliari
ristrutturate.  Nel  caso  di  riassegnazioni  parziali tale addebito
sara' effettuato in proporzione alla superficie riassegnata".
 
Note all'art. 15:
            - L'art. 26 del decreto del Presidente  della  Repubblica
          17  gennaio  1959,  n.  2  (Norme concernenti la disciplina
          della cessione in proprieta' degli alloggi di tipo popolare
          ed economico), come sostituito dall'art.  14 della legge 27
          aprile 1962, n. 231 (Modifiche al  decreto  del  Presidente
          della  Repubblica  17 gennaio 1959, n. 2 per la cessione in
          proprieta' degli alloggi di tipo popolare ed economico), e'
          il seguente:
            "Art. 26 (Cessione degli alloggi  di  cui  alla  legge  9
          agosto  1954,  n.  640).  -  Gli  alloggi  costruiti  o  da
          costruire ai sensi della legge 9 agosto  1954,  n.  640,  e
          tutti  gli  altri  alloggi  costruiti a totale carico dello
          Stato per le categorie meno abbienti, nonche'  gli  alloggi
          costruiti  dall'U.N.R.R.A.-Casas,  anche  con fondi E.R.P.,
          vengono ceduti in proprieta' in unica soluzione  ovvero  in
          non  oltre  25  anni, in rate mensili costanti posticipate,
          senza interessi.
            Il prezzo di cessione e' pari al cinquanta per cento  del
          costo di costruzione di ogni singolo alloggio".
            -  Si  riporta  il  testo  del sesto comma dell'art. 28 e
          l'art. 29 della legge 8 agosto 1977, n. 513  (Provvedimenti
          urgenti   per   l'accelerazione  dei  programmi  in  corso,
          finanziamento di un programma straordinario e canone minimo
          dell'edilizia residenziale pubblica):
            "In pendenza della  valutazione  definitiva  dell'ufficio
          tecnico   erariale  per  i  singoli  alloggi  gli  istituti
          autonomi per le case popolari sono autorizzati a  stipulare
          un contratto preliminare di vendita sulla base di un prezzo
          provvisorio stabilito mediante valutazioni per campione".
            "Art.  29. - Su proposta motivata del competente istituto
          autonomo per le case popolari, la regione puo'  autorizzare
          il  trasferimento  in  proprieta'  agli  assegnatari  degli
          alloggi  di  edilizia  residenziale  pubblica  compresi  in
          edifici  nei  quali  i  trasferimenti gia' perfezionati non
          siano inferiori ai  sette  decimi  della  loro  consistenza
          complessiva  o  la  cui cessione sia utile per una migliore
          gestione del patrimonio amministrato, a condizione che  gli
          alloggi,  per  la  loro  consistenza ed ubicazione, abbiano
          scarsa rilevanza sociale e nei limiti comunque del  15  per
          cento,  al  netto  degli  alloggi  in  corso di cessione in
          proprieta' del patrimonio gestito dall'istituto.
            La cessione avviene alle condizioni e  con  le  modalita'
          previste  dal  precedente  articolo  28.  Il  valore venale
          dell'alloggio e'  determinato  al  momento  della  cessione
          stessa".
            -  La  legge  9 agosto 1954, n. 640, reca: "Provvedimenti
          per l'eliminazione delle abitazioni malsane".
            - Per l'art. 1, comma 10, della  legge  n.  560/1993,  si
          veda in note all'art. 4.
            - Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato
          10  aprile 1947, n. 261, reca: "Disposizioni per l'alloggio
          dei rimasti senza tetto in seguito ad eventi bellici e  per
          l'attuazione dei piani di ricostruzione".
            -  La legge 14 maggio 1981, n. 219, reca: "Conversione in
          legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 marzo  1981,
          n.   75,  recante  ulteriori  interventi  in  favore  delle
          popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre  1980
          e   del   febbraio  1981.  Provvedimenti  organici  per  la
          ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti".
            - Il terzo comma dell'art. 11  della  legge  30  dicembre
          1960,  n.  1676 (Norme per la costruzione di abitazioni per
          i lavoratori agricoli), e' il seguente:
            "Il prezzo di riscatto dovra' essere calcolato sulla base
          del 50 per cento del costo dell'immobile  o  dell'opera  di
          risanamento,  riattamento o ampliamento, senza interessi, e
          potra' essere corrisposto in non piu' di 25 rate annuali in
          caso di nuove costruzioni e non piu' di 10 rate annuali nel
          caso di risanamento, riattamento od ampliamento".
            - La legge 28 febbraio  1985,  n.  47,  reca:  "Norme  in
          materia  di  controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia,
          sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie".
            - L'art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724  (Misure
          di   razionalizzazione   della  finanza  pubblica),  e'  il
          seguente:
            "Art.  39   (Definizione   agevolata   delle   violazioni
          edilizie).  -  1.    Le  disposizioni di cui ai capi IV e V
          della  legge  28  febbraio  1985,  n.  47,   e   successive
          modificazioni e integrazioni, come ulteriormente modificate
          dal  presente articolo, si applicano alle opere abusive che
          risultino ultimate entro il 31 dicembre  1993,  e  che  non
          abbiano  comportato  ampliamento del manufatto superiore al
          30 per cento della volumetria della costruzione  originaria
          ovvero,   indipendentemente  dalla  volumetria  iniziale  o
          assentita, un ampliamento superiore a 750  metri  cubi.  Le
          suddette  disposizioni  trovano  altresi' applicazione alle
          opere abusive realizzate nel termine di cui sopra  relative
          a  nuove  costruzioni  non  superiori ai 750 metri cubi per
          singola richiesta di concessione edilizia in  sanatoria.  I
          termini contenuti nelle disposizioni richiamate al presente
          comma  e  decorrenti  dalla data di entrata in vigore della
          legge 28 febbraio 1985, n. 47, o delle leggi di  successiva
          modificazione  o  integrazione,  sono  da  intendersi  come
          riferiti alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          articolo.   I  predetti  limiti  di  cubatura  non  trovano
          applicazione nel caso  di  annullamento  della  concessione
          edilizia.  Il procedimento di sanatoria degli abusi edilizi
          posti in essere dalla persona imputata di uno  dei  delitti
          di  cui agli articoli 416-bis, 648-bis e 648-ter del codice
          penale,  o  da  terzi  per  suo conto, e' sospeso fino alla
          sentenza  definitiva  di  non  luogo  a  procedere   o   di
          proscioglimento   o   di   assoluzione.   Non  puo'  essere
          conseguita la concessione in sanatoria degli abusi  edilizi
          se interviene sentenza definitiva di condanna per i delitti
          sopra  indicati. Fatti salvi gli accertamenti di ufficio in
          ordine alle condanne riportate nel certificato generale del
          casellario giudiziale ad opera del comune,  il  richiedente
          deve  attestare, con dichiarazione sottoscritta nelle forme
          di cui all'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, di non
          avere carichi pendenti in relazione ai delitti di cui  agli
          articoli 416-bis, 648-bis e 648-ter del codice penale.
            2.  Il  rilascio  della  concessione  o autorizzazione in
          sanatoria non comporta limitazione ai diritti dei terzi.
            3. Per gli abusi edilizi commessi fino al 15 marzo 1985 e
          dal  16  marzo  1985  al  31  dicembre  1993,   la   misura
          dell'oblazione,  prevista nella tabella allegata alla legge
          di cui al comma 1, in relazione al periodo dal  30  gennaio
          1977 al 1 ottobre 1983, e' moltiplicata rispettivamente per
          2  e  per  3. La misura dell'oblazione, come determinata ai
          sensi del presente comma, e' elevata  di  un  importo  pari
          alla   meta',  nei  comuni  con  popolazione  superiore  ai
          centomila abitanti.
            4. La domanda  di  concessione  o  di  autorizzazione  in
          sanatoria,  con la prova del pagamento dell'oblazione, deve
          essere  presentata  al  comune  competente,   a   pena   di
          decadenza entro il 31 marzo 1995.  La documentazione di cui
          all'art.  35, terzo comma, della legge 28 febbraio 1985, n.
          47, e' sostituita da apposita dichiarazione del richiedente
          resa ai sensi dell'art. 4 della legge 4  gennaio  1968,  n.
          15.    Resta   fermo   l'obbligo   di   allegazione   della
          documentazione fotografica e,  ove  prescritto,  quello  di
          presentazione  della  perizia giurata, della certificazione
          di cui alla lettera b) del predetto  terzo  comma,  nonche'
          del  progetto di adeguamento statico di cui al quinto comma
          dello  stesso  articolo  35.  Il  pagamento  dell'oblazione
          dovuta  ai  sensi  della  legge  28  febbraio  1985, n. 47,
          dell'eventuale integrazione di cui al comma 6, degli  oneri
          di concessione di cui al comma 9, nonche' la documentazione
          di  cui  al  presente  comma  e  la denuncia in catasto nel
          termine di cui all'art. 52, secondo comma, della  legge  28
          febbraio  1985,  n.  47, come da ultimo prorogato dall'art.
          9, comma 8, del D.-L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ed
          il decorso del termine di un anno  e  di  due  anni  per  i
          comuni  con  piu' di 500.000 abitanti dalla data di entrata
          in vigore della  presente  legge  senza  l'adozione  di  un
          provvedimento negativo del comune, equivale a concessione o
          ad  autorizzazione  edilizia in sanatoria salvo il disposto
          del periodo successivo; ai fini del rispetto  del  suddetto
          termine  la  ricevuta  attestante  il pagamento degli oneri
          concessori e la documentazione di denuncia al catasto  puo'
          essere depositata entro la data di compimento dell'anno. Se
          nei  termini  previsti  l'oblazione  dovuta  non  e'  stata
          interamente  corrisposta o e' stata determinata in modo non
          veritiero e palesemente doloso, le  costruzioni  realizzate
          senza licenza o concessione edilizia sono assoggettate alle
          sanzioni  richiamate  agli  articoli 40 e 45 della legge 28
          febbraio 1985, n. 47. Le citate sanzioni non  si  applicano
          nel  caso  in  cui  il  versamento sia stato effettuato nei
          termini per errore ad ufficio incompetente alla riscossione
          dello stesso.  ''La  mancata  presentazione  dei  documenti
          previsti  per  legge  entro  il  termine  di tre mesi dalla
          espressa richiesta di integrazione  notificata  dal  comune
          comporta  l'improcedibilita' della domanda e il conseguente
          diniego della concessione o autorizzazione in sanatoria per
          carenza di documentazione''. Si fanno salvi i provvedimenti
          emanati  per   la   determinazione   delle   modalita'   di
          versamento, riscossione e rimborso dell'oblazione.
            5. L'oblazione prevista dal presente articolo deve essere
          corrisposta  a mezzo di versamento, entro il 31 marzo 1995,
          dell'importo fisso indicato nella tabella B  allegata  alla
          presente  legge  e  della restante parte in quattro rate di
          pari importo da effettuarsi rispettivamente  il  15  aprile
          1995,  il  15  luglio  1995,  il 15 settembre 1995 ed il 15
          dicembre 1995. E' consentito il versamento  della  restante
          parte   dell'oblazione,   in  una  unica  soluzione,  entro
          sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente  legge, ovvero entro il termine di scadenza di una
          delle  suindicate   rate.   Ove   l'intera   oblazione   da
          corrispondere  sia  di  importo  minore  o  pari rispetto a
          quello  indicato   nella   tabella   dicui   sopra   ovvero
          l'oblazione  stessa, pari a L. 2.000.000, sia riferita alle
          opere di cui al numero 7 della tabella allegata alla  legge
          28  febbraio  1985, n. 47, il versamento dell'intera somma,
          dovuta  a  titolo  di   oblazione   per   ciascuna   unita'
          immobiliare,  deve  essere  effettuato  in unica soluzione,
          entro il 15 dicembre 1995, purche'  la  domanda  sia  stata
          presentata  nei termini. Per le opere di cui ai numeri 4, 5
          e 6 della tabella allegata alla stessa legge,  l'oblazione,
          pari  a  L.  5.000.000,  deve essere pagata con la medesima
          modalita'  di  cui  sopra.  Le  somme  gia'   versate,   in
          adempimento  di norme contenute nei decreti-legge 26 luglio
          1994, n. 468, 27 settembre 1994,  n.  551,  e  25  novembre
          1994,  n.  649,  che  siano  di  importo superiore a quello
          indicato nel  presente  comma  sono  portate  in  riduzione
          dell'importo  complessivo  della oblazione da versare entro
          il 15 dicembre 1995.
            6. I soggetti che hanno presentato domanda di concessione
          o di autorizzazione edilizia in sanatoria ai sensi del capo
          IV della legge 28 febbraio 1985, n. 47,  o  i  loro  aventi
          causa,  se non e' stata interamente corrisposta l'oblazione
          dovuta ai sensi  della  stessa  legge  devono,  a  pena  di
          improcedibilita'  della  domanda,  versare,  in luogo della
          somma residua, il triplo  della  differenza  tra  la  somma
          dovuta  e  quella  versata,  in unica soluzione entro il 31
          marzo  1996.  La  disposizione  di  cui  sopra  non   trova
          applicazione   nel   caso  in  cui  a  seguito  dell'intero
          pagamento   dell'oblazione   sia   dovuto   unicamente   il
          conguaglio purche' sia stato richiesto nei termini  di  cui
          all'art. 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47.
            7.  All'art. 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, dopo
          il primo comma e' inserito  il  seguente:  ''Per  le  opere
          eseguite su immobili soggetti alla legge 29 giugno 1939, n.
          1497,   e   al   decreto-legge  27  giugno  1985,  n.  312,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 8  agosto  1985,
          n. 431, relative ad ampliamenti o tipologie d'abuso che non
          comportano  aumento  di  superficie  o di volume, il parere
          deve essere rilasciato entro centoventi  giorni;  trascorso
          tale  termine  il  parere  stesso  si intende reso in senso
          favorevole''.
            8. Nel caso di interventi edilizi nelle zone e fabbricati
          sottoposti a vincolo ai sensi delle leggi 1 giugno 1939, n.
          1089, 29 giugno 1939,  n.  1497,  e  del  decreto-legge  27
          giugno  1985,  n. 312, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 8 agosto 1985, n. 431, il rilascio della  concessione
          edilizia  o  della autorizzazione in sanatoria, subordinato
          al conseguimento delle autorizzazioni delle amministrazioni
          preposte alla tutela del vincolo, estingue il reato per  la
          violazione del vincolo stesso.
            9.  Alle  domande di concessione in sanatoria deve essere
          altresi' allegata una ricevuta comprovante il pagamento  al
          comune,  nel  cui  territorio e' ubicata la costruzione, di
          una somma a titolo di anticipazione degli oneri concessori,
          se dovuti, calcolata nella misura indicata nella tabella  C
          allegata  alla presente legge, rispettivamente per le nuove
          costruzioni e gli  ampliamenti  e  per  gli  interventi  di
          ristrutturazione  edilizia  di cui all'art 31, primo comma,
          lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 457, nonche'  per
          le   modifiche   di  destinazione  d'uso,  ove  soggette  a
          sanatoria.  Per  il  pagamento  dell'anticipo  degli  oneri
          concessori  si applica la stessa rateizzazione prevista per
          l'oblazione.  Coloro che in proprio o in  forme  consortili
          abbiano  eseguito o intendano eseguire parte delle opere di
          urbanizzazione primaria, secondo le  disposizioni  tecniche
          dettate dagli uffici comunali, possono invocare lo scorporo
          delle  aliquote, da loro sostenute, che riguardino le parti
          di  interesse  pubblico.  Le  modalita'  di  pagamento  del
          conguaglio  sono  definite entro sessanta giorni dalla data
          di entrata in vigore della presente legge,  dal  comune  in
          cui  l'abuso e' stato realizzato.  Qualora l'importo finale
          degli oneri concessori applicati nel comune  di  ubicazione
          dell'immobile  risulti  inferiore alla somma indicata nella
          predetta  tabella  C,  la  somma  da  versare,   in   unica
          soluzione, deve essere pari a detto minore importo.
            10.  Le  domande  di  concessione in sanatoria presentate
          entro il 30 giugno 1987  e  non  definite  per  il  mancato
          pagamento dell'oblazione, secondo quanto previsto dall'art.
          40,  primo  comma,  ultimo periodo, della legge 28 febbraio
          1985, n. 47, devono essere integrate dalla presentazione di
          una ricevuta  attestante  il  pagamento  al  comune,  entro
          sessanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in vigore della
          presente  legge,  di  una  quota pari al 70 per cento delle
          somme di cui al comma  9,  se  dovute.  Qualora  gli  oneri
          concessori  siano stati determinati ai sensi della legge 28
          gennaio 1977, n. 10, dalla  legislazione  regionale  e  dai
          conseguenti  provvedimenti attuativi di questa, gli importi
          dovuti devono essere pari, in deroga a quanto previsto  dal
          presente comma, all'intera somma calcolata, in applicazione
          dei  parametri  in  vigore alla data del 30 giugno 1989. Il
          mancato pagamento degli oneri concessori, di cui al comma 9
          ed al presente comma, entro il  termine  di  cui  al  primo
          periodo   del   presente   comma   comporta  l'applicazione
          dell'interesse del 10 per cento annuo sulle somme dovute.
            10-bis. Per le domande di concessione o autorizzazione in
          sanatoria presentate entro il 30 giugno 1987 sulle quali il
          sindaco   abbia   espresso   provvedimento    di    diniego
          successivamente  al  31  marzo  1995,  sanabili a norma del
          presente articolo, gli  interessati  possono  chiederne  la
          rideterminazione   sulla   base  delle  disposizioni  della
          presente legge.
            11. I soggetti che hanno presentato entro il 31  dicembre
          1993  istanza  di  concessione  ai sensi dell'art. 13 della
          legge 28  febbraio  1985,  n.  47,  possono  chiedere,  nel
          rispetto dei termini e degli obblighi previsti dal presente
          articolo,   che   l'istanza   sia  considerata  domanda  di
          concessione in sanatoria. Entro il 30 giugno 1998 i  comuni
          determinano in via definitiva i contributi di concessione e
          l'importo,   da  richiedere  a  titolo  di  conguaglio  dei
          versamenti di cui ai commi 9 e 10.  L'interessato  provvede
          agli adempimenti conseguenti entro 60 giorni dalla notifica
          della  richiesta.  Per  il pagamento degli oneri dovuti, il
          proprietario puo' accedere al credito  fondiario,  compresa
          l'anticipazione bancaria, o ad altre forme di finanziamento
          offrendo  in garanzia gli immobili oggetto della domanda di
          sanatoria.
            12. Per le opere oggetto degli  abusi  edilizi  posti  in
          essere  dai  soggetti di cui al comma 1, ultimo periodo, la
          sentenza del giudice penale che irroga le sanzioni  di  cui
          all'art. 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, dispone la
          confisca.  Per  effetto  di  tale  confisca,  le opere sono
          acquisite  di  diritto  e   gratuitamente   al   patrimonio
          indisponibile  del  comune sul cui territorio insistono. La
          sentenza di cui al presente comma e' titolo per l'immediata
          trascrizione nei registri immobiliari.
            13.  Per  le  opere  realizzate  al  fine  di  ovviare  a
          situazioni   di   estremo   disagio  abitativo,  la  misura
          dell'oblazione e' ridotta percentualmente in  relazione  ai
          limiti,  alla tipologia del reddito ed all'ubicazione delle
          stesse  opere  secondo  quanto  previsto  dalla  tabella  D
          allegata    alla   presente   legge.   Per   il   pagamento
          dell'oblazione si applicano le modalita' di cui al comma  5
          del  presente  articolo.  Le regioni possono modificare, ai
          sensi di  quanto  disposto  dall'art.  37  della  legge  28
          febbraio  1985, n. 47, e successive modificazioni, le norme
          di attuazione degli articoli 5,  6  e  10  della  legge  28
          gennaio   1977,   n.   10.  La  misura  del  contributo  di
          concessione, in relazione alla tipologia delle costruzioni,
          alla loro destinazione d'uso ed alla loro localizzazione in
          riferimento all'ampiezza ed all'andamento  demografico  dei
          comuni  nonche'  alle loro caratteristiche geografiche, non
          puo'  risultare  inferiore  al  70  per  cento  di   quello
          determinato  secondo  le norme vigenti alla data di entrata
          in  vigore  della  presente  disposizione.  Il  potere   di
          legiferare  in  tal  senso  e'  esercitabile  entro novanta
          giorni  dalla  predetta  data;  decorso  inutilmente   tale
          termine, si applicano le disposizioni vigenti alla medesima
          data.
            14.  Per l'applicazione della riduzione dell'oblazione e'
          in ogni caso richiesto che l'opera abusiva risulti  adibita
          ad  abitazione  principale,  ovvero destinata ad abitazione
          principale  del  proprietario  residente   all'estero   del
          possessore  dell'immobile  o di altro componente del nucleo
          familiare in relazione di parentela entro il terzo grado  o
          di   affinita'  entro  il  secondo  grado,  e  che  vi  sia
          convivenza da almeno due anni; e' necessario inoltre che le
          opere abusive risultino  di  consistenza  non  superiore  a
          quella  indicata  al  comma  1  del  presente  articolo. La
          riduzione dell'oblazione  si  applica  anche  nei  casi  di
          ampliamento   dell'abitazione   e  di  effettuazione  degli
          interventi di cui alle lettere c) e d) dell'art. 31,  primo
          comma,  della  legge  5  agosto  1978, n. 457. La riduzione
          dell'oblazione non si applica nel caso di presentazione  di
          piu'  di  una  richiesta di sanatoria da parte dello stesso
          soggetto.
            15. Il reddito di riferimento  di  cui  al  comma  13  e'
          quello  dichiarato ai fini IRPEF per l'anno 1993 dal nucleo
          familiare del possessore ovvero, nel caso  di  piu'  aventi
          titolo,   e'  quello  derivante  dalla  somma  della  quota
          proporzionale dei redditi dichiarati per l'anno  precedente
          dai  nuclei  familiari dei possessori dell'immobile. A tali
          fini si considera la natura del reddito prevalente  qualora
          ricorrano  diversi  tipi di reddito. Ove l'immobile sanato,
          ai sensi del comma 14, venga  trasferito,  con  atto  inter
          vivos  a  titolo  oneroso  a  terzi,  entro  dieci  anni  a
          decorrere dalla data di entrata in  vigore  della  presente
          legge,  e' dovuta la differenza tra l'oblazione corrisposta
          in misura ridotta e l'oblazione come determinata  ai  sensi
          del  comma  3,  maggiorata  degli  interessi  nella  misura
          legale. La ricevuta del versamento  della  somma  eccedente
          deve  essere  allegata  a  pena  di  nullita'  all'atto  di
          trasferimento dell'immobile.
            16.  All'oblazione  calcolata  ai  sensi   del   presente
          articolo  continuano  ad  applicarsi  le  riduzioni  di cui
          all'art. 34, terzo, quarto e settimo comma della  legge  28
          febbraio  1985, n. 47, ovvero, anche in deroga ai limiti di
          cubatura di cui  al  comma  1  del  presente  articolo,  le
          riduzioni  di cui al settimo comma dello stesso art. 34. Ai
          fini dell'applicazione del presente comma la domanda di cui
          al comma 4 e' integrata dal certificato di cui all'art. 35,
          terzo  comma,  lettera  d), della suddetta legge, in quanto
          richiesto. La riduzione di un terzo dell'oblazione  di  cui
          alla  lettera  c)  del  settimo  comma  dell'art.  34 della
          predetta legge n. 47 del 1985 e' aumentata al 50 per cento.
          Se l'opera e' da completare, il certificato di cui all'art.
          35, terzo comma, lettera d), della legge 28 febbraio  1985,
          n.   47,   puo'  essere  sostituito  da  dichiarazione  del
          richiedente resa ai sensi della legge 4  gennaio  1968,  n.
          15.
            17. Ai fini della determinazione delle norme tecniche per
          l'adeguamento   antisismico   dei   fabbricati  oggetto  di
          sanatoria edilizia si applicano le norme di cui alla  legge
          2   febbraio   1974,  n.  64,  dei  successivi  decreti  di
          attuazione,  delle  ordinanze,  nonche'  dei  decreti   del
          Ministro  dei  lavori  pubblici.  In  deroga  ad ogni altra
          disposizione il progetto di adeguamento per le  costruzioni
          nelle  zone  sottoposte a vincolo sismico di cui all'ottavo
          comma dell'art. 35 della legge 28  febbraio  1985,  n.  47,
          puo' essere predisposto secondo le prescrizioni relative al
          miglioramento ed adeguamento degli edifici esistenti di cui
          al  punto  C.9  delle  norme tecniche per le costruzioni in
          zone sismiche, allegate al decreto del Ministro dei  lavori
          pubblici   24   gennaio  1986,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n.  108  del  12  maggio  1986.  A  tal  fine  la
          certificazione  di  cui  alla  lettera  b)  del terzo comma
          dell'articolo 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47,  deve
          essere integrata da idonei accertamenti e verifiche.
            18.  Il presente articolo sostituisce le norme in materia
          incompatibili, salvo le disposizioni riferite ai termini di
          versamento dell'oblazione, degli oneri di concessione e  di
          presentazione   delle   domande,   che  si  intendono  come
          modificative di quelle sopra indicate.
            19. Per le opere abusive divenute sanabili in forza della
          presente legge, il proprietario che ha adempiuto agli oneri
          previsti  per  la  sanatoria  ha  il  diritto  di  ottenere
          l'annullamento  delle  acquisizioni  al patrimonio comunale
          dell'area di sedime  e delle opere sopra questa  realizzate
          disposte  in  attuazione  dell'art.  7,  terzo comma, della
          legge 28 febbraio 1985, n. 47,  e  la  cancellazione  delle
          relative  trascrizioni  nel  pubblico  registro immobiliare
          dietro esibizione  di  certificazione  comunale  attestante
          l'avvenuta  presentazione  della domanda di sanatoria. Sono
          in ogni caso fatti salvi i diritti dei terzi e  del  comune
          nel  caso  in  cui le opere stesse siano state destinate ad
          attivita' di pubblica utilita' entro la data del 1 dicembre
          1994.
            20. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni  di  cui
          al  comma  1,  i  vincoli  di  inedificabilita'  richiamati
          dall'art. 33 della legge  28  febbraio  1985,  n.  47,  non
          comprendono  il  divieto  transitorio di edificare previsto
          dall'art. 1-quinquies del decreto-legge 27 giugno 1985,  n.
          312,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 8 agosto
          1985, n. 431, fermo restando il rispetto  dell'articolo  12
          del  decreto-legge  12  gennaio 1988, n. 2, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 3 marzo 1988, n. 68.
            21.   Le   disposizioni  del  presente  articolo  non  si
          applicano alle regioni a statuto speciale ed alle  province
          autonome  di  Trento  e di Bolzano, se incompatibili con le
          attribuzioni previste dagli statuti delle  stesse  e  dalle
          relative  norme  di  attuazione  ad  esclusione  di  quelle
          relative alla misura dell'oblazione ed ai  termini  per  il
          versamento di questa".
            -  Il  decreto-legge  6 ottobre 1972, n. 552, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 2  dicembre  1972,  n.  734,
          reca:   "Conversione   in  legge,  con  modificazioni,  del
          decreto-legge 6 ottobre 1972,  n.  552,  recante  ulteriori
          provvidenze  a  favore  delle  popolazioni dei comuni delle
          Marche  colpite  dal  terremoto;  e  proroga  dei   termini
          previsti dal decreto-legge 1 aprile 1971, n. 119, in favore
          dei comuni colpiti dal terremoto in provincia di Viterbo".
            -  Il secondo comma dell'art. 7 del decreto-legge 4 marzo
          1972, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla  legge  6
          marzo   1972,   n.      88   (Conversione   in  legge,  con
          modificazioni, del  decreto-legge  4  marzo  1972,  n.  25,
          concernente  provvidenze  a  favore  delle  popolazioni dei
          comuni   delle   Marche   colpiti   dal    terremoto    del
          gennaio-febbraio  1972  e provvedimenti in favore di comuni
          colpiti dai terremoti dell'anno 1971 e  dalle  alluvioni  e
          mareggiate  verificatesi  nel gennaio-febbraio 1972), e' il
          seguente:
            "L'ammontare dei contributi di cui  al  comma  precedente
          non  puo' superare la somma di L. 5.000.000 per ogni unita'
          immobiliare".
            - Il quarto comma dell'art. 3 del decreto-legge 16  marzo
          1973,  n. 31, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
          maggio  1973,   n.   205   (Conversione   in   legge,   con
          modificazioni,  del  decreto-legge  16  marzo 1973, recante
          provvidenze a favore delle  popolazioni  dei  comuni  delle
          Marche,  dell'Umbria,  dell'Abruzzo e del Lazio colpiti dal
          terremoto nel  novembre-dicembre  1972  nonche'  norme  per
          accelerare  l'opera  di  ricostruzione  di Tuscania), e' il
          seguente:
            "L'ammontare dei contributi di cui  ai  commi  precedenti
          non  puo'  superare la somma di lire 5 milioni per ciascuna
          unita' immobiliare".
            - Il terzo comma dell'art. 21  della  legge  11  novembre
          1982, n.  828 (Ulteriori provvedimenti per il completamento
          dell'opera  di ricostruzione e di sviluppo delle zone della
          regione Friuli-Venezia Giulia  colpite  dal  terremoto  de1
          1976  e delle zone terremotate della regione Marche), e' il
          seguente:
            "Il limite previsto sia dal secondo comma dell'art. 7 del
          decreto-legge  4  marzo  1972,  n.   25,   convertito   con
          modificazioni  nella  legge  16  marzo 1972, n. 88, sia dal
          quarto comma dell'art. 3 del decreto-legge 16  marzo  1973,
          n.  31,  convertito con modificazioni nella legge 17 maggio
          1973, n. 205, e' elevato a lire 8 milioni".
            -  Il  secondo  comma dell'art. 23 della legge 1 dicembre
          1986, n.   879 (Disposizioni  per  il  completamento  della
          ricostruzione  delle zone del Friuli-Venezia Giulia colpite
          dal terremoto del 1976 e delle zone  della  regione  Marche
          colpite da calamita'), e' il seguente:
            "Il  limite  previsto  dal  secondo comma dell'art. 7 del
          decreto-legge  4  marzo  1972,  n.  25,   convertito,   con
          modificazioni,  nella  legge  16  marzo  1972, n. 88, e dal
          quarto comma dell'art. 3 del decreto-legge 16  marzo  1973,
          n. 31, convertito, con modificazioni, nella legge 17 maggio
          1973,  n.  205,  e' ulteriormente elevato a lire 20 milioni
          per  gli  aventi  diritto  che  non  abbiano  ottenuto   la
          liquidazione finale del contributo".
            - L'art. 14 del citato decreto-legge 4 marzo 1972, n. 25,
          convertito,  con  modificazioni, dalla legge 16 marzo 1972,
          n. 88, e' il seguente:
            "Art. 14. - Il comitato centrale  previsto  dall'art.  13
          della  legge  14  febbraio  1963,  n.  60 e' autorizzato ad
          effettuare uno stanziamento straordinario, entro  i  limiti
          delle  necessita'  accertate,  nell'ambito del programma di
          cui  all'art.  14,  ed  in  deroga  ai  criteri   stabiliti
          dall'art. 15 della legge stessa, per l'immediata esecuzione
          di un programma di costruzioni nei comuni di cui all'art. 1
          del presente decreto-legge".
            -  L'art.  2  del decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 658,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15  febbraio
          1975,  n.  7  (Conversione  in legge, con modificazioni del
          decreto-legge  14  dicembre  1974,  n.    658,  concernente
          proroga  dei  contributi  previsti  dalla legge 14 febbraio
          1963, n. 60, e modifiche  ed  integrazioni  alla  legge  27
          giugno 1974, n. 247), e' il seguente:
            "Art.  2. - Il termine previsto dal primo comma dell'art.
          17 del decreto-legge 2 maggio 1974, numero 115,  convertito
          nella  legge  27  giugno  1974,  n. 247, e' prorogato al 31
          marzo 1975. All'art. 17 del decreto-legge 2 maggio 1974, n.
          115, e' aggiunto il seguente comma:  ''Per il completamento
          dei programmi dei  soppressi  enti  nazionali  di  edilizia
          deliberati   anteriormente   al  31  dicembre  1972  e  non
          appaltati  entro  il  31  dicembre  1974,  provvedono   gli
          I.A.C.P. provinciali competenti per territorio con le norme
          di cui al primo comma''.
            Il comune di Ancona provvede all'attuazione dei programmi
          straordinari  di  costruzione  nonche'  degli interventi di
          ristrutturazione  edilizia  e  di  risanamento  nel  centro
          storico  della  citta'  di  Ancona  gia'  deliberati  dalla
          GES.CA.L. ai sensi degli articoli 14, 15, 16, 17 e  18  del
          decreto-legge  4  marzo 1972, n. 25, convertito nella legge
          16 marzo 1972, n. 88, e dell'art  20  del  decreto-legge  6
          ottobre  1972,  n.  552,  convertito nella legge 2 dicembre
          1972, n.  734,  nonche'  alle  eventuali  varianti  che  si
          rendessero necessarie in sede esecutiva.
            I  fondi  gia' stanziati per tali interventi sono posti a
          disposizione ed accreditati al comune di Ancona.
            Il  Ministero  dei  lavori  pubblici  ed  il Comitato per
          l'edilizia residenziale sono  autorizzati  a  disporre  gli
          stanziamenti  integrativi  che  si  rendano  necessari  per
          sopravvenuti maggiori oneri e per completare i programmi di
          cui al primo comma.
            Rimangono ferme  tutte  le  altre  disposizioni  previste
          dagli  articoli  14,  15, 16 e 18 del decreto-legge 4 marzo
          1972, n. 25, convertito nella legge 16 marzo 1972, n. 88, e
          dall'art. 20 del decreto-legge  6  ottobre  1972,  n.  552,
          convertito   nella   legge   2  dicembre  1972,  n.    734,
          intendendosi la GES.CA.L. sostituita dal comune di Ancona.
            Con decreto  del  Ministro  per  i  lavori  pubblici,  su
          richiesta  del comune di Ancona, il personale trasferito ai
          sensi  dell'art.  18  del  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica  30  dicembre  1972, n. 1036, e dell'art. 23 del
          decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115, convertito nella legge
          27 giugno 1974, n. 247, puo' essere  utilizzato  presso  il
          comune  stesso  per le esigenze connesse all'attuazione del
          predetto programma, fino ad un massimo di venti unita'.
            L'utilizzazione di cui al precedente comma non pregiudica
          l'inquadramento del personale trasferito presso  l'ente  di
          destinazione,  che  ha  luogo  a  tutti  gli  effetti dal 1
          gennaio 1975.
            Finche' il  personale  predetto  non  sia  effettivamente
          utilizzato   dagli   enti   di  destinazione,  le  relative
          retribuzioni gravano sui fondi destinati alla realizzazione
          degli interventi sopra specificati".
            - Il testo degli articoli 16, 17, come  modificato  dalla
          presente  legge,  e  18  del citato decreto-legge 6 ottobre
          1972, n 552, convertito, con modificazioni, dalla  legge  2
          dicembre 1972, n. 734, e' il seguente:
            "Art.  16.  -  Per l'esecuzione degli interventi previsti
          nel  presente  titolo,   il   comune   puo'   far   ricorso
          all'espropriazione   ovvero   puo'   sostituirsi,  mediante
          l'occupazione temporanea  degli  immobili,  ai  proprietari
          interessati,  quando  gli  stessi abbiano omesso di aderire
          entro sessanta giorni all'invito all'uopo ad  essi  rivolto
          dal sindaco.
            Nel  caso in cui l'immobile sul quale e' stato effettuato
          l'intervento venga restituito al proprietario non e' dovuto
          alcun indennizzo per l'occupazione temporanea".
            "Art. 17. - Si puo' far luogo all'espropriazione altresi'
          nel caso in cui l'attuazione  dei  piani  particolareggiati
          comporti,   per   gli   edifici   da   ricostruire   o   da
          ristrutturare, modificazioni della situazione delle  unita'
          immobiliari    originarie    senza    modificazione   della
          destinazione d'uso, ed i  proprietari  non  raggiungano  un
          accordo, entro sessanta giorni dall'invito all'uopo rivolto
          dal sindaco.
            In tal caso ai proprietari che risultavano tali alla data
          del  25  gennaio  1972  spetta il diritto di prelazione per
          l'acquisto delle  nuove  unita'  immobiliari,  secondo  una
          graduatoria  che  comporti precedenza per i proprietari che
          vi abitavano alla data del sisma.
            Il  diritto  di  prelazione  e' esercitato entro sessanta
          giorni dall'invito del sindaco.
            Il prezzo di cessione di ciascuna unita'  e'  determinato
          dall'U.T.E.      in   base   al   costo   di  realizzazione
          dell'intervento, maggiorato di una quota per  le  spese  di
          espropriazione  e  generali. Dal costo e' detratta la quota
          di contributo di cui all'art. 21.
            Nei  casi  di  contenzioso  legale  ovvero   di   mancata
          accettazione  dell'indennita' di esproprio come determinata
          dal comune di Ancona ai sensi  della  legge  della  regione
          Marche  18  aprile  1979,  n.  17,  gli  eventuali maggiori
          indennizzi liquidati saranno riaddebitati esclusivamente ai
          ricorrenti qualora gli  stessi  esercitino  il  diritto  di
          prelazione  per  il  riacquisto  delle  unita'  immobiliari
          ristrutturate. Nel caso  di  riassegnazioni  parziali  tale
          addebito  sara'  effettuato  in proporzione alla superficie
          riassegnata.
            Al pagamento del prezzo di cui al  precedente  comma,  il
          cessionario  provvede  nei modi ed alle condizioni indicate
          nel successivo art.  18".
            "Art.  18.  -  Nei  casi  di  sostituzione  previsti  dal
          precedente  art.    16, gli edifici o le unita' immobiliari
          sono restituiti, dopo  l'esecuzione  degli  interventi,  ai
          proprietari,  i  quali  sono  tenuti  al rimborso, in unica
          soluzione, della spesa sostenuta limitatamente  alla  parte
          eccedente  il  contributo  devoluto ai sensi del successivo
          art. 21.
            Il proprietario che si impegna, per un periodo di  almeno
          15 anni, ad abitare l'unita' immobiliare, ovvero a darla in
          locazione  a  soggetti  compresi  nella  graduatoria di cui
          all'art. 22 ad un canone convenzionato con  il  comune,  e'
          tenuto  a  restituire  una somma pari al 70 per cento della
          spesa sostenuta, come  determinata,  con  pagamento  in  25
          annualita' senza corresponsione di interessi.
            Le  agevolazioni di cui al precedente comma sono concesse
          soltanto a coloro che erano proprietari dell'immobile  alla
          data del 25 gennaio 1972".
            - Per la legge n. 560/1993, si veda in note all'art. 4.
            -  L'art. 21 del citato decreto-legge n. 552 del 1972, e'
          il seguente:
            "Art. 21. - Nel caso di espropriazione o di sostituzione,
          il contributo per la ricostruzione  e  la  riparazione  dei
          fabbricati   previsto   dall'art.     6,  lettera  d),  del
          decreto-legge 4 marzo 1972, n. 25, convertito  nella  legge
          16 marzo 1972, n. 88, e' devoluto al comune ovvero all'ente
          delegato".
            -  La  legge  della regione Marche 18 aprile 1979, n. 17,
          reca: "Legge dei lavori pubblici della regione Marche".