Art. 15. (Cessione in proprieta' di alloggi di edilizia residenziale pubblica ed interventi eseguiti nel comune di Ancona) 1. I contratti relativi alla cessione in proprieta' di alloggi di edilizia residenziale pubblica, costruiti a totale carico dello Stato, per i quali il prezzo di cessione e' stato erroneamente determinato ai sensi dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, come sostituito dall'articolo 14 della legge 27 aprile 1962, n. 231, possono essere sanati con efficacia ex tunc con la stipula di un atto aggiuntivo per la rettifica del prezzo. 2. Sono validi ed efficaci i contratti preliminari e definitivi di trasferimento in proprieta' degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprieta' statale gestiti dagli Istituti autonomi per le case popolari, stipulati entro il 31 maggio 1991 ai sensi del sesto comma dell'articolo 28 e dell'articolo 29 della legge 8 agosto 1977, n. 513. 3. Gli alloggi di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 640, che sono stati assegnati in locazione, possono essere ceduti agli attuali conduttori secondo i criteri di cui all'articolo 1, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 560. 4. Gli alloggi costruiti in attuazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, sono considerati alloggi di edilizia residenziale pubblica ai sensi della presente legge. Sono fatte salve le assegnazioni effettuate prima della data di entrata in vigore della presente legge a condizione che gli assegnatari siano in possesso dei requisiti per la permanenza negli alloggi di edilizia residenziale pubblica. 5. Gli alloggi costruiti ai sensi dell'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 22 FPC del 10 maggio 1983, recante provvidenze in favore del comune di Marsiconuovo colpito dal movimento franoso del 28 febbraio 1983, sono ceduti in proprieta', su richiesta degli interessati, a coloro che ne abbiano avuto la formale assegnazione, anche provvisoria, con provvedimento del sindaco. Anche in deroga alle disposizioni vigenti, e' condizione necessaria per la cessione che il richiedente sia detentore dell'alloggio oggetto di assegnazione alla data di entrata in vigore della presente legge. E' equiparato all'assegnatario chi sia ad esso subentrato nella disponibilita' dell'alloggio per successione, separazione legale, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. 6. Il prezzo di cessione degli alloggi di cui al comma 5 e' fissato dal comune nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 24 dicembre 1993, n. 560, e successive modificazioni. L'importo cosi' determinato e' ridotto del contributo previsto dalla legge 14 maggio 1981, n. 219, se spettante per l'abitazione precedentemente detenuta dall'assegnatario e se non diversamente percepito. Contestualmente alla cessione degli alloggi e' trasferita al patrimonio comunale l'area di sedime e l'eventuale corte degli alloggi distrutti dagli eventi calamitosi di cui alla citata ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 22 FPC del 10 maggio 1983. 7. Nella determinazione del prezzo di riscatto di cui al terzo comma dell'articolo 11 della legge 30 dicembre 1960, n. 1676, non si tiene conto delle eventuali opere aggiuntive e delle migliorie realizzate a proprie spese dagli assegnatari, anche con verbale di consegna provvisorio, degli alloggi in riscatto. 8. Le opere aggiuntive di cui al comma 7, purche' sanate ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, e dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, sono trasferite, contestualmente alla costruzione originaria, all'assegnatario o ad altro soggetto avente titolo ai sensi della legge 30 dicembre 1960, n. 1676. 9. Per gli interventi eseguiti dal comune di Ancona in attuazione del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 1972, n. 734, e successive modificazioni, i limiti massimi del contributo a fondo perduto previsti, rispettivamente, dal secondo comma dell'articolo 7 del decreto-legge 4 marzo 1972, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 marzo 1972, n. 88, dal quarto comma dell'articolo 3 del decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 maggio 1973, n. 205, dal terzo comma dell'articolo 21 della legge 11 novembre 1982, n. 828, e dal secondo comma dell'articolo 23 della legge 1o dicembre 1986, n. 879, si applicano con riferimento alla data del certificato di ultimazione dei lavori delle unita' immobiliari risanate sulle quali sia stato esercitato il diritto di prelazione da parte dei proprietari espropriati. 10. Le unita' immobiliari realizzate con i fondi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 marzo 1972, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 marzo 1972, n. 88, e all'articolo 2 del decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 658, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1975, n. 7, ancorche' rientranti negli ambiti dei piani di edilizia economica e popolare, e fatte salve le assegnazioni in proprieta' effettuate o da effettuare ai sensi degli articoli 16, 17 e 18 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 1972, n. 734, e successive modificazioni, possono essere alienate secondo le modalita' stabilite dalla legge 24 dicembre 1993, n. 560, e successive modificazioni. I relativi proventi, nonche' quelli derivanti dall'attuazione dell'articolo 18 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 1972, n. 734, e successive modificazioni, sono utilizzati dal comune di Ancona per il proseguimento del programma di intervento nel centro storico ai sensi del citato decreto-legge n. 658 del 1974, per far fronte ai maggiori oneri sopravvenuti per i procedimenti espropriativi e per la detrazione dei contributi di cui all'articolo 21 del citato decreto-legge n. 552 del 1972. 11. L'ultimo periodo del quarto comma dell'articolo 17 del decreto-legg e 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 1972, n. 734, e' sostituito dal seguente: "Dal costo e' detratta la quota di contributo di cui all'articolo 21". 1 2. Dopo il quarto comma dell'articolo 17 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 1972, n. 734, come modificato dal comma 11 del presente articolo, e' inserito il seguente: "Nei casi di contenzioso legale ovvero di mancata accettazione dell'indennita' di esproprio come determinata dal comune di Ancona ai sensi della legge della regione Marche 18 aprile 1979, n. 17, gli eventuali maggiori indennizzi liquidati saranno riaddebitati esclusivamente ai ricorrenti qualora gli stessi esercitino il diritto di prelazione per il riacquisto delle unita' immobiliari ristrutturate. Nel caso di riassegnazioni parziali tale addebito sara' effettuato in proporzione alla superficie riassegnata".
Note all'art. 15: - L'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2 (Norme concernenti la disciplina della cessione in proprieta' degli alloggi di tipo popolare ed economico), come sostituito dall'art. 14 della legge 27 aprile 1962, n. 231 (Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2 per la cessione in proprieta' degli alloggi di tipo popolare ed economico), e' il seguente: "Art. 26 (Cessione degli alloggi di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 640). - Gli alloggi costruiti o da costruire ai sensi della legge 9 agosto 1954, n. 640, e tutti gli altri alloggi costruiti a totale carico dello Stato per le categorie meno abbienti, nonche' gli alloggi costruiti dall'U.N.R.R.A.-Casas, anche con fondi E.R.P., vengono ceduti in proprieta' in unica soluzione ovvero in non oltre 25 anni, in rate mensili costanti posticipate, senza interessi. Il prezzo di cessione e' pari al cinquanta per cento del costo di costruzione di ogni singolo alloggio". - Si riporta il testo del sesto comma dell'art. 28 e l'art. 29 della legge 8 agosto 1977, n. 513 (Provvedimenti urgenti per l'accelerazione dei programmi in corso, finanziamento di un programma straordinario e canone minimo dell'edilizia residenziale pubblica): "In pendenza della valutazione definitiva dell'ufficio tecnico erariale per i singoli alloggi gli istituti autonomi per le case popolari sono autorizzati a stipulare un contratto preliminare di vendita sulla base di un prezzo provvisorio stabilito mediante valutazioni per campione". "Art. 29. - Su proposta motivata del competente istituto autonomo per le case popolari, la regione puo' autorizzare il trasferimento in proprieta' agli assegnatari degli alloggi di edilizia residenziale pubblica compresi in edifici nei quali i trasferimenti gia' perfezionati non siano inferiori ai sette decimi della loro consistenza complessiva o la cui cessione sia utile per una migliore gestione del patrimonio amministrato, a condizione che gli alloggi, per la loro consistenza ed ubicazione, abbiano scarsa rilevanza sociale e nei limiti comunque del 15 per cento, al netto degli alloggi in corso di cessione in proprieta' del patrimonio gestito dall'istituto. La cessione avviene alle condizioni e con le modalita' previste dal precedente articolo 28. Il valore venale dell'alloggio e' determinato al momento della cessione stessa". - La legge 9 agosto 1954, n. 640, reca: "Provvedimenti per l'eliminazione delle abitazioni malsane". - Per l'art. 1, comma 10, della legge n. 560/1993, si veda in note all'art. 4. - Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, reca: "Disposizioni per l'alloggio dei rimasti senza tetto in seguito ad eventi bellici e per l'attuazione dei piani di ricostruzione". - La legge 14 maggio 1981, n. 219, reca: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75, recante ulteriori interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981. Provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti". - Il terzo comma dell'art. 11 della legge 30 dicembre 1960, n. 1676 (Norme per la costruzione di abitazioni per i lavoratori agricoli), e' il seguente: "Il prezzo di riscatto dovra' essere calcolato sulla base del 50 per cento del costo dell'immobile o dell'opera di risanamento, riattamento o ampliamento, senza interessi, e potra' essere corrisposto in non piu' di 25 rate annuali in caso di nuove costruzioni e non piu' di 10 rate annuali nel caso di risanamento, riattamento od ampliamento". - La legge 28 febbraio 1985, n. 47, reca: "Norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie". - L'art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), e' il seguente: "Art. 39 (Definizione agevolata delle violazioni edilizie). - 1. Le disposizioni di cui ai capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni e integrazioni, come ulteriormente modificate dal presente articolo, si applicano alle opere abusive che risultino ultimate entro il 31 dicembre 1993, e che non abbiano comportato ampliamento del manufatto superiore al 30 per cento della volumetria della costruzione originaria ovvero, indipendentemente dalla volumetria iniziale o assentita, un ampliamento superiore a 750 metri cubi. Le suddette disposizioni trovano altresi' applicazione alle opere abusive realizzate nel termine di cui sopra relative a nuove costruzioni non superiori ai 750 metri cubi per singola richiesta di concessione edilizia in sanatoria. I termini contenuti nelle disposizioni richiamate al presente comma e decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge 28 febbraio 1985, n. 47, o delle leggi di successiva modificazione o integrazione, sono da intendersi come riferiti alla data di entrata in vigore del presente articolo. I predetti limiti di cubatura non trovano applicazione nel caso di annullamento della concessione edilizia. Il procedimento di sanatoria degli abusi edilizi posti in essere dalla persona imputata di uno dei delitti di cui agli articoli 416-bis, 648-bis e 648-ter del codice penale, o da terzi per suo conto, e' sospeso fino alla sentenza definitiva di non luogo a procedere o di proscioglimento o di assoluzione. Non puo' essere conseguita la concessione in sanatoria degli abusi edilizi se interviene sentenza definitiva di condanna per i delitti sopra indicati. Fatti salvi gli accertamenti di ufficio in ordine alle condanne riportate nel certificato generale del casellario giudiziale ad opera del comune, il richiedente deve attestare, con dichiarazione sottoscritta nelle forme di cui all'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, di non avere carichi pendenti in relazione ai delitti di cui agli articoli 416-bis, 648-bis e 648-ter del codice penale. 2. Il rilascio della concessione o autorizzazione in sanatoria non comporta limitazione ai diritti dei terzi. 3. Per gli abusi edilizi commessi fino al 15 marzo 1985 e dal 16 marzo 1985 al 31 dicembre 1993, la misura dell'oblazione, prevista nella tabella allegata alla legge di cui al comma 1, in relazione al periodo dal 30 gennaio 1977 al 1 ottobre 1983, e' moltiplicata rispettivamente per 2 e per 3. La misura dell'oblazione, come determinata ai sensi del presente comma, e' elevata di un importo pari alla meta', nei comuni con popolazione superiore ai centomila abitanti. 4. La domanda di concessione o di autorizzazione in sanatoria, con la prova del pagamento dell'oblazione, deve essere presentata al comune competente, a pena di decadenza entro il 31 marzo 1995. La documentazione di cui all'art. 35, terzo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e' sostituita da apposita dichiarazione del richiedente resa ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Resta fermo l'obbligo di allegazione della documentazione fotografica e, ove prescritto, quello di presentazione della perizia giurata, della certificazione di cui alla lettera b) del predetto terzo comma, nonche' del progetto di adeguamento statico di cui al quinto comma dello stesso articolo 35. Il pagamento dell'oblazione dovuta ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, dell'eventuale integrazione di cui al comma 6, degli oneri di concessione di cui al comma 9, nonche' la documentazione di cui al presente comma e la denuncia in catasto nel termine di cui all'art. 52, secondo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come da ultimo prorogato dall'art. 9, comma 8, del D.-L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ed il decorso del termine di un anno e di due anni per i comuni con piu' di 500.000 abitanti dalla data di entrata in vigore della presente legge senza l'adozione di un provvedimento negativo del comune, equivale a concessione o ad autorizzazione edilizia in sanatoria salvo il disposto del periodo successivo; ai fini del rispetto del suddetto termine la ricevuta attestante il pagamento degli oneri concessori e la documentazione di denuncia al catasto puo' essere depositata entro la data di compimento dell'anno. Se nei termini previsti l'oblazione dovuta non e' stata interamente corrisposta o e' stata determinata in modo non veritiero e palesemente doloso, le costruzioni realizzate senza licenza o concessione edilizia sono assoggettate alle sanzioni richiamate agli articoli 40 e 45 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Le citate sanzioni non si applicano nel caso in cui il versamento sia stato effettuato nei termini per errore ad ufficio incompetente alla riscossione dello stesso. ''La mancata presentazione dei documenti previsti per legge entro il termine di tre mesi dalla espressa richiesta di integrazione notificata dal comune comporta l'improcedibilita' della domanda e il conseguente diniego della concessione o autorizzazione in sanatoria per carenza di documentazione''. Si fanno salvi i provvedimenti emanati per la determinazione delle modalita' di versamento, riscossione e rimborso dell'oblazione. 5. L'oblazione prevista dal presente articolo deve essere corrisposta a mezzo di versamento, entro il 31 marzo 1995, dell'importo fisso indicato nella tabella B allegata alla presente legge e della restante parte in quattro rate di pari importo da effettuarsi rispettivamente il 15 aprile 1995, il 15 luglio 1995, il 15 settembre 1995 ed il 15 dicembre 1995. E' consentito il versamento della restante parte dell'oblazione, in una unica soluzione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero entro il termine di scadenza di una delle suindicate rate. Ove l'intera oblazione da corrispondere sia di importo minore o pari rispetto a quello indicato nella tabella dicui sopra ovvero l'oblazione stessa, pari a L. 2.000.000, sia riferita alle opere di cui al numero 7 della tabella allegata alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, il versamento dell'intera somma, dovuta a titolo di oblazione per ciascuna unita' immobiliare, deve essere effettuato in unica soluzione, entro il 15 dicembre 1995, purche' la domanda sia stata presentata nei termini. Per le opere di cui ai numeri 4, 5 e 6 della tabella allegata alla stessa legge, l'oblazione, pari a L. 5.000.000, deve essere pagata con la medesima modalita' di cui sopra. Le somme gia' versate, in adempimento di norme contenute nei decreti-legge 26 luglio 1994, n. 468, 27 settembre 1994, n. 551, e 25 novembre 1994, n. 649, che siano di importo superiore a quello indicato nel presente comma sono portate in riduzione dell'importo complessivo della oblazione da versare entro il 15 dicembre 1995. 6. I soggetti che hanno presentato domanda di concessione o di autorizzazione edilizia in sanatoria ai sensi del capo IV della legge 28 febbraio 1985, n. 47, o i loro aventi causa, se non e' stata interamente corrisposta l'oblazione dovuta ai sensi della stessa legge devono, a pena di improcedibilita' della domanda, versare, in luogo della somma residua, il triplo della differenza tra la somma dovuta e quella versata, in unica soluzione entro il 31 marzo 1996. La disposizione di cui sopra non trova applicazione nel caso in cui a seguito dell'intero pagamento dell'oblazione sia dovuto unicamente il conguaglio purche' sia stato richiesto nei termini di cui all'art. 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. 7. All'art. 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, dopo il primo comma e' inserito il seguente: ''Per le opere eseguite su immobili soggetti alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, e al decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, relative ad ampliamenti o tipologie d'abuso che non comportano aumento di superficie o di volume, il parere deve essere rilasciato entro centoventi giorni; trascorso tale termine il parere stesso si intende reso in senso favorevole''. 8. Nel caso di interventi edilizi nelle zone e fabbricati sottoposti a vincolo ai sensi delle leggi 1 giugno 1939, n. 1089, 29 giugno 1939, n. 1497, e del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, il rilascio della concessione edilizia o della autorizzazione in sanatoria, subordinato al conseguimento delle autorizzazioni delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo, estingue il reato per la violazione del vincolo stesso. 9. Alle domande di concessione in sanatoria deve essere altresi' allegata una ricevuta comprovante il pagamento al comune, nel cui territorio e' ubicata la costruzione, di una somma a titolo di anticipazione degli oneri concessori, se dovuti, calcolata nella misura indicata nella tabella C allegata alla presente legge, rispettivamente per le nuove costruzioni e gli ampliamenti e per gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'art 31, primo comma, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 457, nonche' per le modifiche di destinazione d'uso, ove soggette a sanatoria. Per il pagamento dell'anticipo degli oneri concessori si applica la stessa rateizzazione prevista per l'oblazione. Coloro che in proprio o in forme consortili abbiano eseguito o intendano eseguire parte delle opere di urbanizzazione primaria, secondo le disposizioni tecniche dettate dagli uffici comunali, possono invocare lo scorporo delle aliquote, da loro sostenute, che riguardino le parti di interesse pubblico. Le modalita' di pagamento del conguaglio sono definite entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal comune in cui l'abuso e' stato realizzato. Qualora l'importo finale degli oneri concessori applicati nel comune di ubicazione dell'immobile risulti inferiore alla somma indicata nella predetta tabella C, la somma da versare, in unica soluzione, deve essere pari a detto minore importo. 10. Le domande di concessione in sanatoria presentate entro il 30 giugno 1987 e non definite per il mancato pagamento dell'oblazione, secondo quanto previsto dall'art. 40, primo comma, ultimo periodo, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, devono essere integrate dalla presentazione di una ricevuta attestante il pagamento al comune, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di una quota pari al 70 per cento delle somme di cui al comma 9, se dovute. Qualora gli oneri concessori siano stati determinati ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10, dalla legislazione regionale e dai conseguenti provvedimenti attuativi di questa, gli importi dovuti devono essere pari, in deroga a quanto previsto dal presente comma, all'intera somma calcolata, in applicazione dei parametri in vigore alla data del 30 giugno 1989. Il mancato pagamento degli oneri concessori, di cui al comma 9 ed al presente comma, entro il termine di cui al primo periodo del presente comma comporta l'applicazione dell'interesse del 10 per cento annuo sulle somme dovute. 10-bis. Per le domande di concessione o autorizzazione in sanatoria presentate entro il 30 giugno 1987 sulle quali il sindaco abbia espresso provvedimento di diniego successivamente al 31 marzo 1995, sanabili a norma del presente articolo, gli interessati possono chiederne la rideterminazione sulla base delle disposizioni della presente legge. 11. I soggetti che hanno presentato entro il 31 dicembre 1993 istanza di concessione ai sensi dell'art. 13 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, possono chiedere, nel rispetto dei termini e degli obblighi previsti dal presente articolo, che l'istanza sia considerata domanda di concessione in sanatoria. Entro il 30 giugno 1998 i comuni determinano in via definitiva i contributi di concessione e l'importo, da richiedere a titolo di conguaglio dei versamenti di cui ai commi 9 e 10. L'interessato provvede agli adempimenti conseguenti entro 60 giorni dalla notifica della richiesta. Per il pagamento degli oneri dovuti, il proprietario puo' accedere al credito fondiario, compresa l'anticipazione bancaria, o ad altre forme di finanziamento offrendo in garanzia gli immobili oggetto della domanda di sanatoria. 12. Per le opere oggetto degli abusi edilizi posti in essere dai soggetti di cui al comma 1, ultimo periodo, la sentenza del giudice penale che irroga le sanzioni di cui all'art. 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, dispone la confisca. Per effetto di tale confisca, le opere sono acquisite di diritto e gratuitamente al patrimonio indisponibile del comune sul cui territorio insistono. La sentenza di cui al presente comma e' titolo per l'immediata trascrizione nei registri immobiliari. 13. Per le opere realizzate al fine di ovviare a situazioni di estremo disagio abitativo, la misura dell'oblazione e' ridotta percentualmente in relazione ai limiti, alla tipologia del reddito ed all'ubicazione delle stesse opere secondo quanto previsto dalla tabella D allegata alla presente legge. Per il pagamento dell'oblazione si applicano le modalita' di cui al comma 5 del presente articolo. Le regioni possono modificare, ai sensi di quanto disposto dall'art. 37 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, le norme di attuazione degli articoli 5, 6 e 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10. La misura del contributo di concessione, in relazione alla tipologia delle costruzioni, alla loro destinazione d'uso ed alla loro localizzazione in riferimento all'ampiezza ed all'andamento demografico dei comuni nonche' alle loro caratteristiche geografiche, non puo' risultare inferiore al 70 per cento di quello determinato secondo le norme vigenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Il potere di legiferare in tal senso e' esercitabile entro novanta giorni dalla predetta data; decorso inutilmente tale termine, si applicano le disposizioni vigenti alla medesima data. 14. Per l'applicazione della riduzione dell'oblazione e' in ogni caso richiesto che l'opera abusiva risulti adibita ad abitazione principale, ovvero destinata ad abitazione principale del proprietario residente all'estero del possessore dell'immobile o di altro componente del nucleo familiare in relazione di parentela entro il terzo grado o di affinita' entro il secondo grado, e che vi sia convivenza da almeno due anni; e' necessario inoltre che le opere abusive risultino di consistenza non superiore a quella indicata al comma 1 del presente articolo. La riduzione dell'oblazione si applica anche nei casi di ampliamento dell'abitazione e di effettuazione degli interventi di cui alle lettere c) e d) dell'art. 31, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457. La riduzione dell'oblazione non si applica nel caso di presentazione di piu' di una richiesta di sanatoria da parte dello stesso soggetto. 15. Il reddito di riferimento di cui al comma 13 e' quello dichiarato ai fini IRPEF per l'anno 1993 dal nucleo familiare del possessore ovvero, nel caso di piu' aventi titolo, e' quello derivante dalla somma della quota proporzionale dei redditi dichiarati per l'anno precedente dai nuclei familiari dei possessori dell'immobile. A tali fini si considera la natura del reddito prevalente qualora ricorrano diversi tipi di reddito. Ove l'immobile sanato, ai sensi del comma 14, venga trasferito, con atto inter vivos a titolo oneroso a terzi, entro dieci anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' dovuta la differenza tra l'oblazione corrisposta in misura ridotta e l'oblazione come determinata ai sensi del comma 3, maggiorata degli interessi nella misura legale. La ricevuta del versamento della somma eccedente deve essere allegata a pena di nullita' all'atto di trasferimento dell'immobile. 16. All'oblazione calcolata ai sensi del presente articolo continuano ad applicarsi le riduzioni di cui all'art. 34, terzo, quarto e settimo comma della legge 28 febbraio 1985, n. 47, ovvero, anche in deroga ai limiti di cubatura di cui al comma 1 del presente articolo, le riduzioni di cui al settimo comma dello stesso art. 34. Ai fini dell'applicazione del presente comma la domanda di cui al comma 4 e' integrata dal certificato di cui all'art. 35, terzo comma, lettera d), della suddetta legge, in quanto richiesto. La riduzione di un terzo dell'oblazione di cui alla lettera c) del settimo comma dell'art. 34 della predetta legge n. 47 del 1985 e' aumentata al 50 per cento. Se l'opera e' da completare, il certificato di cui all'art. 35, terzo comma, lettera d), della legge 28 febbraio 1985, n. 47, puo' essere sostituito da dichiarazione del richiedente resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15. 17. Ai fini della determinazione delle norme tecniche per l'adeguamento antisismico dei fabbricati oggetto di sanatoria edilizia si applicano le norme di cui alla legge 2 febbraio 1974, n. 64, dei successivi decreti di attuazione, delle ordinanze, nonche' dei decreti del Ministro dei lavori pubblici. In deroga ad ogni altra disposizione il progetto di adeguamento per le costruzioni nelle zone sottoposte a vincolo sismico di cui all'ottavo comma dell'art. 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, puo' essere predisposto secondo le prescrizioni relative al miglioramento ed adeguamento degli edifici esistenti di cui al punto C.9 delle norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche, allegate al decreto del Ministro dei lavori pubblici 24 gennaio 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 12 maggio 1986. A tal fine la certificazione di cui alla lettera b) del terzo comma dell'articolo 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, deve essere integrata da idonei accertamenti e verifiche. 18. Il presente articolo sostituisce le norme in materia incompatibili, salvo le disposizioni riferite ai termini di versamento dell'oblazione, degli oneri di concessione e di presentazione delle domande, che si intendono come modificative di quelle sopra indicate. 19. Per le opere abusive divenute sanabili in forza della presente legge, il proprietario che ha adempiuto agli oneri previsti per la sanatoria ha il diritto di ottenere l'annullamento delle acquisizioni al patrimonio comunale dell'area di sedime e delle opere sopra questa realizzate disposte in attuazione dell'art. 7, terzo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e la cancellazione delle relative trascrizioni nel pubblico registro immobiliare dietro esibizione di certificazione comunale attestante l'avvenuta presentazione della domanda di sanatoria. Sono in ogni caso fatti salvi i diritti dei terzi e del comune nel caso in cui le opere stesse siano state destinate ad attivita' di pubblica utilita' entro la data del 1 dicembre 1994. 20. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, i vincoli di inedificabilita' richiamati dall'art. 33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, non comprendono il divieto transitorio di edificare previsto dall'art. 1-quinquies del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, fermo restando il rispetto dell'articolo 12 del decreto-legge 12 gennaio 1988, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 1988, n. 68. 21. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, se incompatibili con le attribuzioni previste dagli statuti delle stesse e dalle relative norme di attuazione ad esclusione di quelle relative alla misura dell'oblazione ed ai termini per il versamento di questa". - Il decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 1972, n. 734, reca: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, recante ulteriori provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpite dal terremoto; e proroga dei termini previsti dal decreto-legge 1 aprile 1971, n. 119, in favore dei comuni colpiti dal terremoto in provincia di Viterbo". - Il secondo comma dell'art. 7 del decreto-legge 4 marzo 1972, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1972, n. 88 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 marzo 1972, n. 25, concernente provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpiti dal terremoto del gennaio-febbraio 1972 e provvedimenti in favore di comuni colpiti dai terremoti dell'anno 1971 e dalle alluvioni e mareggiate verificatesi nel gennaio-febbraio 1972), e' il seguente: "L'ammontare dei contributi di cui al comma precedente non puo' superare la somma di L. 5.000.000 per ogni unita' immobiliare". - Il quarto comma dell'art. 3 del decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 maggio 1973, n. 205 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 marzo 1973, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche, dell'Umbria, dell'Abruzzo e del Lazio colpiti dal terremoto nel novembre-dicembre 1972 nonche' norme per accelerare l'opera di ricostruzione di Tuscania), e' il seguente: "L'ammontare dei contributi di cui ai commi precedenti non puo' superare la somma di lire 5 milioni per ciascuna unita' immobiliare". - Il terzo comma dell'art. 21 della legge 11 novembre 1982, n. 828 (Ulteriori provvedimenti per il completamento dell'opera di ricostruzione e di sviluppo delle zone della regione Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto de1 1976 e delle zone terremotate della regione Marche), e' il seguente: "Il limite previsto sia dal secondo comma dell'art. 7 del decreto-legge 4 marzo 1972, n. 25, convertito con modificazioni nella legge 16 marzo 1972, n. 88, sia dal quarto comma dell'art. 3 del decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito con modificazioni nella legge 17 maggio 1973, n. 205, e' elevato a lire 8 milioni". - Il secondo comma dell'art. 23 della legge 1 dicembre 1986, n. 879 (Disposizioni per il completamento della ricostruzione delle zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto del 1976 e delle zone della regione Marche colpite da calamita'), e' il seguente: "Il limite previsto dal secondo comma dell'art. 7 del decreto-legge 4 marzo 1972, n. 25, convertito, con modificazioni, nella legge 16 marzo 1972, n. 88, e dal quarto comma dell'art. 3 del decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito, con modificazioni, nella legge 17 maggio 1973, n. 205, e' ulteriormente elevato a lire 20 milioni per gli aventi diritto che non abbiano ottenuto la liquidazione finale del contributo". - L'art. 14 del citato decreto-legge 4 marzo 1972, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 marzo 1972, n. 88, e' il seguente: "Art. 14. - Il comitato centrale previsto dall'art. 13 della legge 14 febbraio 1963, n. 60 e' autorizzato ad effettuare uno stanziamento straordinario, entro i limiti delle necessita' accertate, nell'ambito del programma di cui all'art. 14, ed in deroga ai criteri stabiliti dall'art. 15 della legge stessa, per l'immediata esecuzione di un programma di costruzioni nei comuni di cui all'art. 1 del presente decreto-legge". - L'art. 2 del decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 658, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1975, n. 7 (Conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 658, concernente proroga dei contributi previsti dalla legge 14 febbraio 1963, n. 60, e modifiche ed integrazioni alla legge 27 giugno 1974, n. 247), e' il seguente: "Art. 2. - Il termine previsto dal primo comma dell'art. 17 del decreto-legge 2 maggio 1974, numero 115, convertito nella legge 27 giugno 1974, n. 247, e' prorogato al 31 marzo 1975. All'art. 17 del decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115, e' aggiunto il seguente comma: ''Per il completamento dei programmi dei soppressi enti nazionali di edilizia deliberati anteriormente al 31 dicembre 1972 e non appaltati entro il 31 dicembre 1974, provvedono gli I.A.C.P. provinciali competenti per territorio con le norme di cui al primo comma''. Il comune di Ancona provvede all'attuazione dei programmi straordinari di costruzione nonche' degli interventi di ristrutturazione edilizia e di risanamento nel centro storico della citta' di Ancona gia' deliberati dalla GES.CA.L. ai sensi degli articoli 14, 15, 16, 17 e 18 del decreto-legge 4 marzo 1972, n. 25, convertito nella legge 16 marzo 1972, n. 88, e dell'art 20 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, nonche' alle eventuali varianti che si rendessero necessarie in sede esecutiva. I fondi gia' stanziati per tali interventi sono posti a disposizione ed accreditati al comune di Ancona. Il Ministero dei lavori pubblici ed il Comitato per l'edilizia residenziale sono autorizzati a disporre gli stanziamenti integrativi che si rendano necessari per sopravvenuti maggiori oneri e per completare i programmi di cui al primo comma. Rimangono ferme tutte le altre disposizioni previste dagli articoli 14, 15, 16 e 18 del decreto-legge 4 marzo 1972, n. 25, convertito nella legge 16 marzo 1972, n. 88, e dall'art. 20 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, intendendosi la GES.CA.L. sostituita dal comune di Ancona. Con decreto del Ministro per i lavori pubblici, su richiesta del comune di Ancona, il personale trasferito ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036, e dell'art. 23 del decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115, convertito nella legge 27 giugno 1974, n. 247, puo' essere utilizzato presso il comune stesso per le esigenze connesse all'attuazione del predetto programma, fino ad un massimo di venti unita'. L'utilizzazione di cui al precedente comma non pregiudica l'inquadramento del personale trasferito presso l'ente di destinazione, che ha luogo a tutti gli effetti dal 1 gennaio 1975. Finche' il personale predetto non sia effettivamente utilizzato dagli enti di destinazione, le relative retribuzioni gravano sui fondi destinati alla realizzazione degli interventi sopra specificati". - Il testo degli articoli 16, 17, come modificato dalla presente legge, e 18 del citato decreto-legge 6 ottobre 1972, n 552, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 1972, n. 734, e' il seguente: "Art. 16. - Per l'esecuzione degli interventi previsti nel presente titolo, il comune puo' far ricorso all'espropriazione ovvero puo' sostituirsi, mediante l'occupazione temporanea degli immobili, ai proprietari interessati, quando gli stessi abbiano omesso di aderire entro sessanta giorni all'invito all'uopo ad essi rivolto dal sindaco. Nel caso in cui l'immobile sul quale e' stato effettuato l'intervento venga restituito al proprietario non e' dovuto alcun indennizzo per l'occupazione temporanea". "Art. 17. - Si puo' far luogo all'espropriazione altresi' nel caso in cui l'attuazione dei piani particolareggiati comporti, per gli edifici da ricostruire o da ristrutturare, modificazioni della situazione delle unita' immobiliari originarie senza modificazione della destinazione d'uso, ed i proprietari non raggiungano un accordo, entro sessanta giorni dall'invito all'uopo rivolto dal sindaco. In tal caso ai proprietari che risultavano tali alla data del 25 gennaio 1972 spetta il diritto di prelazione per l'acquisto delle nuove unita' immobiliari, secondo una graduatoria che comporti precedenza per i proprietari che vi abitavano alla data del sisma. Il diritto di prelazione e' esercitato entro sessanta giorni dall'invito del sindaco. Il prezzo di cessione di ciascuna unita' e' determinato dall'U.T.E. in base al costo di realizzazione dell'intervento, maggiorato di una quota per le spese di espropriazione e generali. Dal costo e' detratta la quota di contributo di cui all'art. 21. Nei casi di contenzioso legale ovvero di mancata accettazione dell'indennita' di esproprio come determinata dal comune di Ancona ai sensi della legge della regione Marche 18 aprile 1979, n. 17, gli eventuali maggiori indennizzi liquidati saranno riaddebitati esclusivamente ai ricorrenti qualora gli stessi esercitino il diritto di prelazione per il riacquisto delle unita' immobiliari ristrutturate. Nel caso di riassegnazioni parziali tale addebito sara' effettuato in proporzione alla superficie riassegnata. Al pagamento del prezzo di cui al precedente comma, il cessionario provvede nei modi ed alle condizioni indicate nel successivo art. 18". "Art. 18. - Nei casi di sostituzione previsti dal precedente art. 16, gli edifici o le unita' immobiliari sono restituiti, dopo l'esecuzione degli interventi, ai proprietari, i quali sono tenuti al rimborso, in unica soluzione, della spesa sostenuta limitatamente alla parte eccedente il contributo devoluto ai sensi del successivo art. 21. Il proprietario che si impegna, per un periodo di almeno 15 anni, ad abitare l'unita' immobiliare, ovvero a darla in locazione a soggetti compresi nella graduatoria di cui all'art. 22 ad un canone convenzionato con il comune, e' tenuto a restituire una somma pari al 70 per cento della spesa sostenuta, come determinata, con pagamento in 25 annualita' senza corresponsione di interessi. Le agevolazioni di cui al precedente comma sono concesse soltanto a coloro che erano proprietari dell'immobile alla data del 25 gennaio 1972". - Per la legge n. 560/1993, si veda in note all'art. 4. - L'art. 21 del citato decreto-legge n. 552 del 1972, e' il seguente: "Art. 21. - Nel caso di espropriazione o di sostituzione, il contributo per la ricostruzione e la riparazione dei fabbricati previsto dall'art. 6, lettera d), del decreto-legge 4 marzo 1972, n. 25, convertito nella legge 16 marzo 1972, n. 88, e' devoluto al comune ovvero all'ente delegato". - La legge della regione Marche 18 aprile 1979, n. 17, reca: "Legge dei lavori pubblici della regione Marche".