Art. 17.
   (Modifiche alla disciplina dei programmi e degli interventi di
                   edilizia residenziale pubblica)

  1.  I  fondi  attribuiti  ai  comuni  per l'acquisto di immobili da
destinare   ai   soggetti   nei   cui   confronti  sia  stato  emesso
provvedimento  esecutivo  di  rilascio,  devono  essere impiegati dai
comuni   stessi   per   le   destinazioni  previste  dalle  leggi  di
finanziamento  entro  il  termine di centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
  2.  I fondi si considerano impiegati se nel termine di cui al comma
1  sia  stato  sottoscritto anche un contratto preliminare. Trascorso
inutilmente tale termine, i fondi si intendono revocati di diritto ed
attribuiti  alle  regioni competenti per territorio che li utilizzano
per la concessione di contributi a cooperative edilizie di abitazione
e  loro  consorzi,  a  imprese  di  costruzione e loro consorzi ed ad
Istituti  autonomi  per  le  case  popolari per la realizzazione o il
recupero  di  alloggi  destinati  alla  locazione  per  uso abitativo
primario  ai  sensi  dell'articolo 8 della legge 17 febbraio 1992, n.
179,  come  modificato dall'articolo 1 della presente legge, anche ad
integrazione  delle  agevolazioni  concesse  ai  sensi  dello  stesso
articolo  8  e  dell'articolo  9 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n.
398,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n.
493.
 
Note all'art. 17:
  -  Per  l'art.  8 della legge n. 179/1992, si veda in note all'art.
1.
  - L'art. 9  del  citato  decreto-legge  5  ottobre  1993,  n.  398,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493,
e' il seguente:
  "Art. 9 (Nuovi contributi in materia edilizia). - 1. I fondi di cui
alla legge 14 febbraio  1963,  n.  60,  e  successive  modificazioni,
possono essere destinati a parziale copertura del costo convenzionale
degli  interventi  di  recupero  edilizio  o  di  nuova  edificazione
realizzati  dai  comuni,  dagli  IACP,  da  cooperative  edilizie  di
abitazione,  da  imprese  di costruzione e da consorzi fra i soggetti
suddetti.
            2. Gli alloggi realizzati sono concessi in locazione  per
          un  periodo  non inferiore a otto anni e sono soggetti alle
          disposizioni di cui ai commi da 3 a  8  dell'art.  8  della
          legge 17 febbraio 1992, n. 179.
            3.  Il  CER definisce modalita' e criteri generali per la
          determinazione dell'ammontare dei contributi, per  la  loro
          concessione  e  per il loro eventuale rimborso, nonche' per
          l'individuazione dei locatari".