Art. 18.
                         (Norme trasitorie)

  1.  Le  disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 4, 5, 7, 14 e 17 si
applicano fino all'entrata in vigore delle leggi regionali emanate ai
sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
  2.  Per  i  programmi  di  edilizia  residenziale pubblica attivati
dall'Amministrazione  centrale continuano ad adottarsi, anche dopo la
scadenza  del termine previsto dall'articolo 63, comma 2, del decreto
legislativo   31   marzo   1998,   n.   112,   le   stesse  procedure
tecnico-finanziarie  attuate  in  applicazione  della  legge 5 agosto
1978,  n.  457,  con  sostituzione dell'Amministrazione centrale agli
organi soppressi.
  3.  I  limiti  di  impegno  di  cui al comma 2 dell'articolo 61 del
decreto  legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono versati su specifici
conti correnti di Tesoreria aperti dalle singole regioni.
 
Note all'art. 18:
  - Per il D.Lgs n. 112/1998, si veda in note all'art. 4.
  - L'art. 63, comma 2, del citato decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112, e' il seguente:
            "2.  In ogni caso l'intero processo di trasferimento deve
          completarsi entro diciotto mesi dalla data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto legislativo".
            - Per la legge n. 457/1978, si veda in note all'art. 2.
            -  L'art.  61, comma 2, del citato decreto legislativo 31
          marzo 1998, n. 112, e' il seguente:
            "2. A decorrere dal 1 gennaio  1998,  sono  versate  alle
          regioni  secondo  la  ripartizione  effettuata dal Comitato
          interministeriale per la programmazione  economica  (CIPE),
          le annualita' relative ai limiti di impegno autorizzati:
             a)  dagli articoli 36 e 38 della legge 5 agosto 1978, n.
          457;
             b) dall'art. 9 del decreto-legge 15  dicembre  1979,  n.
          629, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 febbraio
          1980, n. 25;
             c) dai commi quarto e undicesimo dell'art. 1 e dal comma
          12  dell'art.    2 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 25  marzo  1982,
          n. 94;
             d)  dall'art.  3,  comma  settimo,  del  decreto-legge 7
          febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 5 aprile 1985, n. 118;
             e)  dal  comma 3 dell'art. 22 della legge 11 marzo 1988,
          n. 67".