Art. 19.
               (Disposizioni in materia di viabilita')

  1.   L'Ente   nazionale   per  le  strade,  istituito  con  decreto
legislativo  26  febbraio  1994, n. 143, mantiene la denominazione di
ANAS.
  2.  Fermo  restando  quanto  disposto  dal comma 5 dell'articolo 44
della  legge  27  dicembre  1997,  n. 449, tra i beni immobili di cui
all'articolo  4  del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, si
intendono ricompresi le case cantoniere nonche' i terreni utili per i
fini istituzionali dell'Ente nazionale per le strade.
  3.  Il  numero  1)  del  terzo comma dell'articolo 3 della legge 28
aprile 1971, n. 287, e' sostituito dal seguente:
 "1)  che  gli  enti concessionari debbano avere come proprio oggetto
sociale principale la costruzione e la gestione delle autostrade;".
  4.  Le  attivita' d'impresa diverse da quella principale nonche' da
quelle  analoghe  o  strumentali ausiliarie del servizio autostradale
possono   essere  svolte  dalle  societa'  concessionarie  attraverso
l'assunzione  diretta o indiretta di partecipazioni di collegamento o
di controllo in altre societa'.
  5.  Le  societa'  concessionarie valutano, secondo i criteri di cui
all'articolo  2426,  primo  comma,  n.  4),  del  codice civile, ogni
immobilizzazione    consistente    in   partecipazioni   in   imprese
controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del
codice  civile.  In  un apposito paragrafo della nota integrativa del
bilancio  di  esercizio di tali societa' sono fornite le informazioni
sui  costi,  sui  ricavi  e  sugli  investimenti, ivi comprese quelle
inerenti   alla   struttura   organizzativa   della   concessionaria,
concernenti le operazioni intercorse fra le societa' controllanti, le
controllanti  di  queste ultime e le imprese controllate e collegate.
Tali  informazioni  sono  fornite  secondo  gli  schemi  propri della
contabilita'  analitica,  con  particolare  riferimento  ai prezzi di
regolamento  delle  operazioni intergruppo, questi ultimi confrontati
con i prezzi di mercato.
 
Note all'art. 19:
  -  Il  comma  5  dell'art.  44 della legge 27 dicembre 1997, n. 449
(Misure  per  la  stabilizzazione  della  finanza  pubblica),  e'  il
seguente:
            "5.  Il  Ministro  dei  lavori  pubblici, d'intesa con il
          Ministro delle finanze, individua con proprio decreto entro
          il 30 aprile di ciascun anno le case  cantoniere  non  piu'
          utili  per  i fini istituzionali dell'Ente nazionale per le
          strade (ANAS). Le case cantoniere cosi'  identificate  sono
          dismesse  su  iniziative del Ministro delle finanze, con le
          procedure previste per le dismissioni di  beni  immobili  e
          con  la  concessione di diritto di prelazione ai comuni nei
          quali sono catastalmente ubicati gli immobili".
            - L'art. 4 del decreto legislativo 26 febbraio  1994,  n.
          143  (Istituzione dell'Ente nazionale per le strade), e' il
          seguente:
            "Art.  4 (Patrimonio dell'Ente). - 1. L'Ente e' dotato di
          un proprio patrimonio costituito da un fondo di dotazione e
          dai  beni  mobili  e  immobili,   diversi   dalle   strade,
          strumentali alle sue attivita'".
            -  L'art. 3 della legge 28 aprile 1971, n. 287 (Modifiche
          ed  integrazioni  all'attuale  legislazione  autostradale),
          come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
            "Art.  3.  - Alla convenzione di cui al precedente art. 2
          dovra' essere allegato, oltre  che  un  nuovo  progetto  di
          massima  aggiornato,  anche un nuovo piano finanziario, che
          ne fa parte integrante, e che  sara'  redatto  prendendo  a
          base  di  esso gli elementi ed i dati sia dell'investimento
          complessivo (tanto per il costo delle opere,  che  per  gli
          oneri  finanziari),  sia  degli oneri e spese di esercizio,
          sia del volume dei traffici e dei relativi introiti.  Detti
          elementi e dati saranno desunti, per la parte a consuntivo,
          dai  bilanci  regolarmente  approvati,  e,  per  il futuro,
          saranno  determinati  sulla  base  di  progetti,  stime   e
          previsioni aggiornati e, per gli introiti, sulla base delle
          tariffe di cui al successivo art. 7.
            In  detta  convenzione  saranno  indicati  i  casi in cui
          potranno essere apportati adeguamenti tariffari durante  il
          periodo   di   concessione   ed   i  criteri  per  la  loro
          determinazione.
            In essa dovra', altresi', prevedersi:
             1) che gli enti concessionari debbano avere come proprio
          oggetto sociale principale la  costruzione  e  la  gestione
          delle autostrade;
             2)  che  facciano  parte  del  collegio  sindacale o dei
          revisori dei conti degli enti concessionari un  funzionario
          del  Ministero  del tesoro, che ne assume la presidenza, ed
          uno dell'ANAS.
            Qualora debba provvedersi a innovazioni, ammodernamenti e
          completamenti, la nuova convenzione ed  il  relativo  piano
          finanziario  allegato  dovranno  indicarli specificamente e
          fissarne i termini e le modalita' di realizzazione.
            Per gli enti concessionari di cui all'art. 2 della  legge
          24  luglio  1961,  n.  729,  la  nuova  convenzione  dovra'
          altresi' regolare tanto la  trasformazione  del  contributo
          percentuale  in un importo capitale annuo, per trenta anni,
          corrispondente   alla   percentuale    determinata    nella
          originaria convenzione sul costo complessivo delle opere in
          essa  previsto,  quanto  le modalita' di corresponsione del
          contributo come sopra trasformato".
            - L'art. 2426, primo comma, n. 4) del codice civile e' il
          seguente:
            "Art. 2426 (Criteri di valutazione). - Nelle  valutazioni
          devono essere osservati i seguenti criteri:
             (Omissis);
            4)  le  immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in
          imprese controllate o collegate  possono  essere  valutate,
          con  riferimento  ad una o piu' tra dette imprese, anziche'
          secondo il criterio indicato al n. 1), per un importo  pari
          alla corrispondente razione del patrimonio netto risultante
          dall'ultimo  bilancio  delle  imprese  medesime, detratti i
          dividendi ed operate le rettifiche richieste  dai  principi
          di   redazione  del  bilancio  consolidato  nonche'  quelle
          necessarie per il  rispetto  dei  principi  indicati  negli
          articoli 2423 e 2423-bis.
            Quando  la  partecipazione e' iscritta per la prima volta
          in base  al  metodo  del  patrimonio  netto,  il  costo  di
          acquisto  superiore al valore corrispondente del patrimonio
          netto   risultante   dall'ultimo   bilancio    dell'impresa
          controllata  o  collegata puo' essere iscritto nell'attivo,
          purche'  ne  siano   indicate   le   ragioni   nella   nota
          integrativa.    La  differenza, per la parte attribuibile a
          beni   ammortizzabili   o   all'avviamento,   deve   essere
          ammortizzata.
            Negli   esercizi  successivi  le  plusvalenze,  derivanti
          dall'applicazione del metodo del patrimonio netto, rispetto
          al valore indicato nel bilancio  dell'esercizio  precedente
          sono iscritte in una riserva non distribuibile;".
            - L'art. 2359 del codice civile, e' il seguente:
            "Art. 2359 (Societa' controllate e societa' collegate). -
          Sono considerate societa' contollate:
             1)  le  societa'  in cui un'altra societa' dispone della
          maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
             2) le societa' in cui un'altra societa' dispone di  voti
          sufficienti    per    esercitare   un'influenza   dominante
          nell'assemblea ordinaria;
             3) le societa' che sono  sotto  influenza  dominante  di
          un'altra   societa'   in   virtu'  di  particolari  vincoli
          contrattuali con essa.
            Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e  2)  del  primo
          comma  si  computano  anche  i  voti  spettanti  a societa'
          controllate, a societa' fiduciarie e a persona  interposta;
          non si computano i voti spettanti per conto di terzi.
            Sono   considerate  collegate  le  societa'  sulle  quali
          un'altra   societa'   esercita    un'influenza    notevole.
          L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria puo'
          essere  esercitato  almeno  un  quinto  dei  voti ovvero un
          decimo se la societa' ha azioni quotate in borsa".