Art. 21.
               (Approvazione di strumenti urbanistici)

  1.  L'approvazione  degli  strumenti  urbanistici  generali e delle
relative  varianti  da parte delle regioni, delle province o di altro
ente  locale, ove prevista, interviene entro il termine perentorio di
dodici   mesi  dalla  data  del  loro  deposito,  col  corredo  della
documentazione  prescritta,  da  parte  dell'ente che li ha adottati.
L'Amministrazione  ricevente ha l'obbligo di asseverare, all'atto del
deposito,  la  regolarita'  formale  degli  atti in base ai requisiti
prescritti dalle norme vigenti. Il termine puo' essere interrotto una
sola  volta  per  eventuale  e  motivata  richiesta  di  integrazione
documentale.  Sono  fatte  salve  le  diverse  scadenze  e  modalita'
previste dalla legislazione regionale.
  2.  Per  gli strumenti urbanistici e le relative varianti trasmessi
prima  della  data  di  entrata  in  vigore  della presente legge, il
termine di cui al comma 1 decorre da tale data.