Art. 22.
            (Piani attuativi degli strumenti urbanistici)

  1. L'approvazione da parte dei consigli comunali di piani attuativi
di   iniziativa  privata,  conformi  alle  norme  ed  agli  strumenti
urbanistici  vigenti,  deve  intervenire  entro il termine di novanta
giorni a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza corredata
degli  elaborati  previsti.  Qualora  vi sia necessita' di preventivi
pareri  o nulla osta, il termine di novanta giorni decorre dalla data
in  cui  tali atti siano acquisiti. Nel caso di strumenti urbanistici
attuativi  di  iniziativa pubblica a seguito di inerzia di privati la
predisposizione dei medesimi deve avvenire entro centottanta giorni a
decorrere   dalla  data  in  cui  l'amministrazione  ha  assunto  con
provvedimento   l'impegno   di  procedere  alla  redazione  di  detti
strumenti  e  la  conseguente  adozione  deve avvenire nei successivi
novanta giorni.
  2.  La  deliberazione del consiglio comunale di approvazione in via
definitiva  dello  strumento  attuativo  deve  intervenire nei trenta
giorni  successivi alla scadenza del termine per le osservazioni e le
opposizioni.
  3.  La  pubblicazione  dello  strumento  attuativo,  da  effettuare
mediante deposito nella segreteria del comune, deve intervenire entro
il  termine  di trenta giorni dalla data della delibera di adozione o
approvazione.
  4.  Per  i  piani  attuativi  in corso di redazione, presentazione,
adozione o approvazione alla data di entrata in vigore della presente
legge, i termini di cui ai commi precedenti decorrono da tale data.
  5.  L'infruttuosa decorrenza dei termini di cui ai precedenti commi
costituisce presupposto per la richiesta di intervento sostitutivo. A
tal fine e' data facolta' all'interessato di inoltrare istanza per la
nomina di un commissario ad acta al presidente della giunta regionale
il quale provvede nel termine di quindici giorni. Gli oneri derivanti
dall'attivita' del commissario ad acta sono posti a carico del comune
inadempiente.
  6.  Le  disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche
agli  strumenti  attuativi in variante non essenziale dello strumento
urbanistico   generale.   Le  regioni,  entro  centottanta  giorni  a
decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore della presente legge,
qualora  non  abbiano  gia' provveduto, emanano norme che definiscono
contenuti e limiti delle varianti non essenziali.
  7.  Sono fatte salve le diverse scadenze e modalita' previste dalle
leggi regionali.