Art. 23.
                 (Interventi nel settore sanitario)

  1.  I  progetti  di  interventi nel settore sanitario finanziati ai
sensi della legge 11 marzo 1988, n. 67, della legge 5 giugno 1990, n.
135, e del decreto del Ministro della sanita' 29 agosto 1989, n. 321,
affidati  anteriormente  al  3 giugno 1995, le cui gare non risultano
indette  alla  data  del  31  gennaio 1997, possono essere adeguati o
variati nel rispetto dell'originario importo dell'intervento.
  2.   L'amministrazione  interessata  al  finanziamento  indice  una
conferenza  di servizi ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto
1990,  n.  241,  per  l'esame  contestuale  degli  interessi pubblici
coinvolti.  La  conferenza  stessa  si  pronuncia  entro i successivi
trenta giorni.
 
Note all'art. 23:
            -  La legge 11 marzo 1988, n. 67, reca: "Disposizioni per
          la formazione del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello
          Stato (legge finanziaria 1988)".
            -  La  legge  5  giugno 1990, n. 135, reca: "Programma di
          interventi urgenti per la prevenzione  e  la  lotta  contro
          l'AIDS".
            -  Il  decreto del Ministro della sanita' 29 agosto 1989,
          n. 321, reca: "Regolamento recante criteri generali per  la
          programmazione degli interventi e il coordinamento tra enti
          competenti   nel   settore   dell'edilizia   sanitaria   in
          riferimento al piano pluriennale di investimenti, ai  sensi
          dell'art. 20, commi 2 e 3, della legge finanziaria 11 marzo
          1988, n. 67".
            -  L'art.  14  della  legge  7 agosto 1990, n. 241 (Nuove
          norme  in  materia  di  procedimento  amministrativo  e  di
          diritto  di  accesso  ai  documenti  amministrativi)  e' il
          seguente:
            "Art. 14. - 1. Qualora sia opportuno effettuare un  esame
          contestuale  di  vari  interessi  pubblici  coinvolti in un
          procedimento amministrativo,  l'amministrazione  procedente
          indi'ce di regola una conferenza di servizi.
            2.  La conferenza stessa puo' essere indetta anche quando
          l'amministrazione  procedente   debba   acquisire   intese,
          concerti,  nullaosta o assensi comunque denominati di altre
          amministrazioni pubbliche. In tal caso,  le  determinazioni
          concordate  nella  conferenza  sostituiscono  a  tutti  gli
          effetti i concerti, le intese, i nullaosta  e  gli  assensi
          richiesti.
            2-bis.  Nella  prima riunione della conferenza di servizi
          le  amministrazioni  che  vi  partecipano  stabiliscono  il
          termine  entro cui e' possibile pervenire ad una decisione.
          In caso di inutile decorso  del  termine  l'amministrazione
          indicente procede ai sensi dei commi 3-bis e 4.
            2-ter.  Le  disposizioni  di  cui  commi  2  e  2-bis  si
          applicano  anche  quando  l'attivita'   del   privato   sia
          subordinata  ad  atti  di consenso, comunque denominati, di
          competenza di amministrazioni pubbliche diverse.  In questo
          caso,  la  conferenza  e'  convocata,  anche  su  richiesta
          dell'interessato, dall'amministrazione preposta alla tutela
          dell'interesse pubblico prevalente.
            3. Si considera acquisito l'assenzo  dell'amministrazione
          la  quale,  regolarmente  convocata,  non abbia partecipato
          alla   conferenza   o   vi   abbia   partecipato    tramite
          rappresentanti   privi   della   competenza   ad  esprimere
          definitivamente la volonta', salvo che essa  non  comunichi
          all'amministrazione procedente il proprio motivato dissenso
          entro  venti  giorni  dalla  conferenza stessa ovvero dalla
          data   di    ricevimento    della    comunicazione    delle
          determinazioni  adottate,  qualora  queste  ultime  abbiano
          contenuto sostanzialmente diverso da quelle originariamente
          previste.
            3-bis.  Nel  caso  in  cui  una   amministrazione   abbia
          espresso,  anche  nel  corso  della  conferenza, il proprio
          motivato  dissenso,   l'amministrazione   procedente   puo'
          assumere  la  determinazione  di  conclusione  positiva del
          procedimento  dandone  comunicazione  al   Presidente   del
          Consiglio  dei Ministri, ove l'amministrazione procedente o
          quella dissenziente sia una amministrazione statale;  negli
          altri  casi  la  comunicazione  e' data al presidente della
          regione ed ai sindaci.  Il  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri,  previa  delibera  del  Consiglio  medesimo, o il
          presidente dalla regione o i sindaci, prevista delibera del
          consiglio regionale  consigli comunali, entro trenta giorni
          dalla ricezione della comunicazione,  possono  disporre  la
          sospensione  della  determinazione  inviata; trascorso tale
          termine, in assenza di sospensione,  la  determinazione  e'
          esecutiva. In caso di sospensione la conferenza puo', entro
          trenta  giorni,  pervenire ad una nuova decisione che tenga
          conto delle osservazioni del Presidente del  Consiglio  dei
          Ministri.   Decorso inutilmente tale termine, la conferenza
          e' sciolta.
            4. Qualora il  motivato  dissenso  alla  conclusione  del
          procedimento  sia  espresso da una amministrazione preposta
          alla  tutela  ambientale,  paesaggistico-territoriale,  del
          patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute dei
          cittadini,  l'amministrazione  procedente  puo' richiedere,
          purche' non vi sia  stata  una  precedente  valutazione  di
          impatto  ambientale negativa in base alle norme tecniche di
          cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27
          dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del
          5 gennaio  1989,  una  determinazione  di  conclusione  del
          procedimento  al  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri,
          previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.
            4-bis. La conferenza di  servizi  puo'  essere  convocata
          anche  per  l'esame  contestuale  di interessi coinvolti in
          piu'  procedimenti  amministrativi  connessi,   riguardanti
          medesimi  attivita' o risultati. In tal caso, la conferenza
          e'  indetta  dalla  amministrazione  o,  previa   informale
          intesa, da una delle amministrazioni che curano l'interesse
          pubblico  prevalente ovvero dall'amministrazione competente
          a  concludere  il  procedimento  che  cronologicamente deve
          precedere gli altri connesi.  L'indizione della  conferenza
          puo'  essere  richiesta  da qualsiasi altra amministrazione
          coinvolta".