Art. 24. (Condono edilizio) 1. Il secondo comma dell'articolo 38 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, deve intendersi nel senso che la corresponsione per intero dell'oblazione, purche' compiuta da uno dei soggetti legittimati a presentare la domanda di cui all'articolo 31 della stessa legge, estingue nei confronti di tutti i soggetti interessati i reati di cui all'articolo 41 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, all'articolo 17 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e successive modificazioni, all'articolo 221 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e agli articoli 13, primo comma, 14, 15 e 16 della legge 5 novembre 1971, n. 1086. 2. Il comma 19 dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, deve intendersi nel senso che il diritto del proprietario di ottenere l'annullamento dell'acquisizione al patrimonio comunale, qualora abbia adempiuto agli oneri previsti per la sanatoria, si esercita anche nei casi in cui la predetta acquisizione sia stata disposta in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 15, commi terzo e tredicesimo, della legge 28 gennaio 1977, n. 10.
Note all'art. 24: - L'art. 38, secondo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, (Norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), e' il seguente: "L'oblazione interamente corrisposta estingue i reati di cui all'art. 41 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, e all'art. 17 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, come modificato dall'art. 20 della presente legge, nonche' quelli di cui all'art. 221 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, e agli articoli 13, primo comma, 14, 15, 16 e 17 della legge 5 novembre 1971, n. 1086. Essa estingue altresi' i reati di cui all'art. 20 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, nonche' i procedimento di esecuzione delle sanzioni amministrative. Qualora l'immobile appartenga a piu' proprietari, l'oblazione versata da uno di essi estingue il reato anche nei confronti degli altri comproprietari". - Si riporta il testo dell'art. 31 della citata legge n. 47/1985: "Art. 31 (Sanatoria delle opere abusive). - Possono, su loro richiesta, conseguire la concessione o la autorizzazione in sanatoria i proprietari di costruzioni e di altre opere che risultino essere state ultimare entro la data del 1 ottobre 1983, ed eseguite: a) senza licenza o concessione edilizia o autorizzazione a costruire prescritte da norme di legge o di regolamento, ovvero in difformita' dalle stesse; b) in base a licenza o concessione edilizia o autorizzazione annullata, decaduta o comunque divenuta inefficace, ovvero nei cui confronti sia in corso procedimento di annullamento o di declaratoria di decadenza in sede giudiziaria o amministrativa. Ai fini delle disposizioni del comma precedente, si intendono ultimati gli edifici nei quali sia stato eseguito il rustico e completata la copertura, ovvero, quanto alle opere interne agli edifici gia' esistenti e a quelle non destinate alla residenza, quando esse siano state completate funzionalmente. Alla richiesta di sanatoria ed agli adempimenti relativi possono altresi' provvedere coloro che hanno titolo, ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10, a richiedere la concessione edilizia o l'autorizzazione nonche', salvo rivalsa nei confronti del proprietario, ogni altro soggetto interessato al conseguimento della sanatoria medesima. Conservano efficacia gli atti ed i provvedimenti adottati in applicazione delle disposizioni dell'art. 6 del D.-L. 31 luglio 1982, n. 486, dell'art. 9 del D.-L. 30 settembre 1982, n. 688 e del D.-L. 5 ottobre 1983, n. 529, non convertiti in legge. Restano fermi i rapporti giuridici sorti sulla base delle medesime disposizioni anche ai fini dei provvedimenti che i comuni, in ordine alle richieste di sanatoria gia' presentate, devono adottare per la definitiva determinazione della oblazione ai sensi della presente legge. Per le opere ultimate anteriormente al 1 settembre 1967 per le quali era richiesto, ai sensi dell'art. 31, primo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e dei regolamenti edilizi comunali, il rilascio della licenza di costruzione, i soggetti di cui ai commi primo e terzo del presente articolo conseguono la concessione in sanatoria previo pagamento, a titolo di oblazione, della somma determinata a norma dell'art. 34 della presente legge". - L'art. 41 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica), e' il seguente: "Art. 41 (Sanzioni penali). - Salvo quanto stabilito dalle leggi sanitarie, per le contravvenzioni alle norme dei regolementi locali di igiene, si applica: a) l'ammenda fino a lire 1.000.000 per l'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalita' esecutive previste nell'art. 32 primo comma; b) l'arresto fino a sei mesi e l'ammenda fino a lire 2.000.000 nei casi di inizio dei lavori senza licenza o di prosecuzione di essi nonostante l'ordine di sospensione o di inosservanza del disposto dell'art. 28. Qualora non sia possibile procedere alla restituzione in pristino ovvero alla demolizione delle opere eseguite senza la licenza di costruzione o in contrasto con questa, si applica in via amministrativa una sanzione pecuniaria pari al valore venale delle opere o loro parti abusivamente eseguite, valutato dall'Ufficio tecnico erariale. La disposizione di cui al precedente comma trova applicazione anche nel caso di annullamento della licenza. I proventi delle sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo sono riscossi dal Comune e destinati al finanziamento delle opere di urbanizzazione, ovvero dallo Stato, rispettivamente nelle ipotesi di cui al secondo e terzo comma". - L'art. 17 della citata legge 28 gennaio 1977, n. 10, e' il seguente: "Art. 17 (Sanzioni penali). - Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato e ferme le sanzioni amministrative, si applica: a) l'ammenda fino a lire 20 milioni per la inosservanza delle disposizioni previste dalla presente legge, dalle legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' dai regolamenti edilizi e dagli strumenti urbanistici, ovvero delle prescrizioni e modalita' esecutive previste dalla concessione; b) l'arresto fino a due anni e l'ammenda da lire 10 milioni a lire 100 milioni nei casi di esecuzione dei lavori in totale difformita' o assenza della concessione o di prosecuzione degli stessi nonostante l'ordine di sospensione; c) l'arresto fino a due anni e l'ammenda da lire 30 milioni a lire 100 milioni nel caso di lottizzazione abusiva di terreni a scopo edilizio, come previsto dal primo comma dell'art. 18. La stessa pena si applica anche nel caso di interventi edilizi nelle zone sottoposte a vincolo storico, artistico, archeologico, paesistico, ambientale, in variazione essenziale, in totale difformita' o in assenza della concessione". - L'art. 221 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, (Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie), e' il seguente: "Art. 221. - Gli edifici o parti di essi indicati nell'articolo precedente non possono essere abitati senza autorizzazione del podesta', il quale la concede quando, previa ispezione dell'ufficiale sanitario o di un ingegnere a cio' delegato, risulti che la costruzione sia stata eseguita in conformita' del progetto approvato, che i muri siano convenientemente prosciugati e che non sussistano altre cause di insalubrita'. Il proprietario, che contravvenga alle disposizioni del presente articolo e' punito con l'ammenda da lire 40.000 a lire 400.000". - Si riporta il testo degli articoli 13, primo comma, 14, 15 e 16 della legge 5 novembre 1971, n. 1086 (Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica): "Art. 13 (Lavori abusivi). - Chiunque commette, dirige e, in qualita' di costruttore, esegue le opere previste dalla presente legge, o parti di esse, in violazione dell'art. 2, e' punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire 200.000 a lire 2.000.000". "Art. 14 (Omessa denuncia dei lavori). - Il costruttore che omette o ritarda la denuncia prevista dall'art. 4 e' punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da L. 200.000 a L. 2.000.000". "Art. 15 (Responsabilita' del direttore dei lavori). - Il direttore dei lavori che non ottempera alle prescrizioni indicate nell'art. 5 e' punito con l'ammenda da lire 80.000 a lire 400.000. Alla stessa pena soggiace il direttore dei lavori che omette o ritarda la presentazione all'ufficio del genio civile della relazione indicata nell'art. 6". "Art. 16 (Responsabilita' del collaudatore). - Il collaudatore che non osserva le disposizioni indicate nell'art. 7, penultimo comma, e' punito con l'ammenda da lire 80.000 a lire 400.000". - Per il testo del comma 19 dell'art. 39 della legge n. 724/1994, si veda in note all'art. 15. - L'art. 15, commi terzo e tredicesimo, della citata legge 28 gennaio 1977, n. 10, e' il seguente: "Art. 15 (Sanzioni amministrative). - (Omissis). Le opere eseguite in totale difformita' o in assenza della concessione debbono essere demolite, a cura e spese del proprietario, entro il termine fissato dal sindaco con ordinanza. In mancanza, le predette opere sono gratuitamente acquisite, con l'area su cui insistono, al patrimonio indisponibile del comune che le utilizza a fini pubblici, compresi quelli di edilizia residenziale pubblica. (Omissis). Le opere eseguite da terzi, in totale difformita' dalla concessione o in assenza di essa, su suoli di proprieta' dello Stato e di enti territoriali, sono gratuitamente acquisite rispettivamente, al demanio dello Stato e al patrimonio indisponibile degli enti stessi (salvo il potere di ordinarne le demolizione, da effettuarsi a cura e spese del costruttore entro sessanta giorni, qualora l'opera contrasti con rilevanti interessi urbanistici ed ambientali). In caso di mancata esecuzione dell'ordine, alla demolizione provvede il comune, con recupero delle spese ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639".