Art. 24.
                         (Condono edilizio)

  1.  Il secondo comma dell'articolo 38 della legge 28 febbraio 1985,
n.  47,  e successive modificazioni, deve intendersi nel senso che la
corresponsione per intero dell'oblazione, purche' compiuta da uno dei
soggetti  legittimati  a presentare la domanda di cui all'articolo 31
della  stessa  legge,  estingue  nei  confronti  di  tutti i soggetti
interessati  i  reati  di  cui  all'articolo 41 della legge 17 agosto
1942,  n.  1150,  e  successive  modificazioni, all'articolo 17 della
legge   28   gennaio   1977,   n.  10,  e  successive  modificazioni,
all'articolo 221 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con
regio  decreto  27  luglio  1934,  n. 1265, e agli articoli 13, primo
comma, 14, 15 e 16 della legge 5 novembre 1971, n. 1086.
  2.  Il  comma  19 dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n.
724,  deve  intendersi  nel  senso che il diritto del proprietario di
ottenere  l'annullamento  dell'acquisizione  al  patrimonio comunale,
qualora  abbia  adempiuto  agli  oneri  previsti per la sanatoria, si
esercita  anche  nei  casi  in cui la predetta acquisizione sia stata
disposta  in  attuazione  delle  disposizioni di cui all'articolo 15,
commi terzo e tredicesimo, della legge 28 gennaio 1977, n. 10.
 
Note all'art. 24:
            - L'art. 38, secondo comma, della legge 28 febbraio 1985,
          n.  47,  (Norme  in  materia  di  controllo  dell'attivita'
          urbanistico-edilizia,  sanzioni, recupero e sanatoria delle
          opere edilizie), e' il seguente:
            "L'oblazione interamente corrisposta estingue i reati  di
          cui  all'art.    41  della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e
          successive modificazioni, e  all'art.  17  della  legge  28
          gennaio  1977,  n.  10,  come modificato dall'art. 20 della
          presente legge, nonche' quelli di cui  all'art.    221  del
          testo  unico  delle  leggi sanitarie, approvato con R.D. 27
          luglio 1934, n. 1265, e agli articoli 13, primo comma,  14,
          15,  16  e  17  della  legge 5 novembre 1971, n. 1086. Essa
          estingue altresi' i reati di cui all'art. 20 della legge  2
          febbraio  1974, n. 64, nonche' i procedimento di esecuzione
          delle   sanzioni   amministrative.    Qualora    l'immobile
          appartenga  a  piu' proprietari, l'oblazione versata da uno
          di essi estingue il reato anche nei confronti  degli  altri
          comproprietari".
            -  Si riporta il testo dell'art. 31 della citata legge n.
          47/1985:
            "Art. 31 (Sanatoria delle opere abusive). -  Possono,  su
          loro    richiesta,   conseguire   la   concessione   o   la
          autorizzazione in sanatoria i proprietari di costruzioni  e
          di altre opere che risultino essere state ultimare entro la
          data del 1 ottobre 1983, ed eseguite:
             a) senza licenza o concessione edilizia o autorizzazione
          a  costruire prescritte da norme di legge o di regolamento,
          ovvero in difformita' dalle stesse;
             b)   in   base   a  licenza  o  concessione  edilizia  o
          autorizzazione  annullata,  decaduta  o  comunque  divenuta
          inefficace,   ovvero   nei   cui  confronti  sia  in  corso
          procedimento di annullamento o di declaratoria di decadenza
          in sede giudiziaria o amministrativa.
            Ai fini  delle  disposizioni  del  comma  precedente,  si
          intendono ultimati gli edifici nei quali sia stato eseguito
          il  rustico  e completata la copertura, ovvero, quanto alle
          opere interne agli edifici gia' esistenti e  a  quelle  non
          destinate   alla   residenza,   quando   esse  siano  state
          completate funzionalmente.
            Alla richiesta di sanatoria ed agli adempimenti  relativi
          possono  altresi'  provvedere  coloro  che hanno titolo, ai
          sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10, a  richiedere  la
          concessione  edilizia  o  l'autorizzazione  nonche',  salvo
          rivalsa nei confronti del proprietario, ogni altro soggetto
          interessato al conseguimento della sanatoria medesima.
            Conservano efficacia gli atti ed i provvedimenti adottati
          in applicazione delle disposizioni dell'art. 6 del D.-L. 31
          luglio 1982, n. 486, dell'art. 9  del  D.-L.  30  settembre
          1982,  n.  688  e  del  D.-L.  5  ottobre 1983, n. 529, non
          convertiti in legge. Restano  fermi  i  rapporti  giuridici
          sorti  sulla base delle medesime disposizioni anche ai fini
          dei provvedimenti che i comuni, in ordine alle richieste di
          sanatoria  gia'  presentate,   devono   adottare   per   la
          definitiva  determinazione  della  oblazione ai sensi della
          presente legge.
            Per le opere ultimate anteriormente al 1  settembre  1967
          per  le  quali  era richiesto, ai sensi dell'art. 31, primo
          comma,  della  legge  17  agosto  1942,  n.  1150,  e   dei
          regolamenti  edilizi comunali, il rilascio della licenza di
          costruzione, i soggetti di cui ai commi primo e  terzo  del
          presente  articolo  conseguono  la concessione in sanatoria
          previo  pagamento,  a  titolo  di  oblazione,  della  somma
          determinata a norma dell'art. 34 della presente legge".
            -  L'art.  41  della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge
          urbanistica), e' il seguente:
            "Art. 41 (Sanzioni  penali).  -  Salvo  quanto  stabilito
          dalle  leggi  sanitarie,  per le contravvenzioni alle norme
          dei regolementi locali di igiene, si applica:
             a) l'ammenda fino a lire  1.000.000  per  l'inosservanza
          delle  norme,  prescrizioni  e modalita' esecutive previste
          nell'art. 32 primo comma;
             b) l'arresto fino a sei mesi e  l'ammenda  fino  a  lire
          2.000.000  nei casi di inizio dei lavori senza licenza o di
          prosecuzione di essi nonostante l'ordine di  sospensione  o
          di inosservanza del disposto dell'art. 28.
            Qualora  non sia possibile procedere alla restituzione in
          pristino ovvero alla demolizione delle opere eseguite senza
          la licenza di costruzione o in  contrasto  con  questa,  si
          applica  in via amministrativa una sanzione pecuniaria pari
          al valore venale delle  opere  o  loro  parti  abusivamente
          eseguite, valutato dall'Ufficio tecnico erariale.
            La   disposizione   di  cui  al  precedente  comma  trova
          applicazione anche nel caso di annullamento della licenza.
            I  proventi  delle  sanzioni  pecuniarie   previste   dal
          presente  articolo  sono riscossi dal Comune e destinati al
          finanziamento delle opere di urbanizzazione,  ovvero  dallo
          Stato,  rispettivamente  nelle  ipotesi di cui al secondo e
          terzo comma".
            - L'art. 17 della citata legge 28 gennaio 1977, n. 10, e'
          il seguente:
            "Art.  17  (Sanzioni  penali).  -  Salvo  che  il   fatto
          costituisca   piu'   grave   reato   e  ferme  le  sanzioni
          amministrative, si applica:
             a) l'ammenda fino a lire 20 milioni per la  inosservanza
          delle  disposizioni  previste  dalla  presente legge, dalle
          legge 17 agosto 1942, n. 1150, e  successive  modificazioni
          ed  integrazioni,  nonche'  dai regolamenti edilizi e dagli
          strumenti  urbanistici,   ovvero   delle   prescrizioni   e
          modalita' esecutive previste dalla concessione;
             b)  l'arresto  fino  a  due  anni e l'ammenda da lire 10
          milioni a lire 100  milioni  nei  casi  di  esecuzione  dei
          lavori  in totale difformita' o assenza della concessione o
          di  prosecuzione  degli  stessi  nonostante   l'ordine   di
          sospensione;
             c)  l'arresto  fino  a  due  anni e l'ammenda da lire 30
          milioni   a lire 100  milioni  nel  caso  di  lottizzazione
          abusiva  di  terreni  a  scopo  edilizio, come previsto dal
          primo comma dell'art. 18. La stessa pena si  applica  anche
          nel  caso  di  interventi  edilizi  nelle zone sottoposte a
          vincolo  storico,  artistico,   archeologico,   paesistico,
          ambientale, in variazione essenziale, in totale difformita'
          o in assenza della concessione".
            -  L'art.  221  del  testo  unico  delle leggi sanitarie,
          approvato con  regio  decreto  27  luglio  1934,  n.  1265,
          (Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie), e' il
          seguente:
            "Art.  221.  -  Gli  edifici  o  parti  di  essi indicati
          nell'articolo precedente non possono essere  abitati  senza
          autorizzazione  del  podesta',  il quale la concede quando,
          previa ispezione dell'ufficiale sanitario o di un ingegnere
          a cio' delegato,  risulti  che  la  costruzione  sia  stata
          eseguita  in conformita' del progetto approvato, che i muri
          siano convenientemente prosciugati  e  che  non  sussistano
          altre cause di insalubrita'.
            Il  proprietario,  che contravvenga alle disposizioni del
          presente articolo e' punito con l'ammenda da lire 40.000  a
          lire 400.000".
            - Si riporta il testo degli articoli 13, primo comma, 14,
          15  e 16 della legge 5 novembre 1971, n. 1086 (Norme per la
          disciplina delle opere di conglomerato  cementizio  armato,
          normale e precompresso ed a struttura metallica):
            "Art. 13 (Lavori abusivi). - Chiunque commette, dirige e,
          in  qualita' di costruttore, esegue le opere previste dalla
          presente legge, o parti di esse, in violazione dell'art. 2,
          e' punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda  da
          lire 200.000 a lire 2.000.000".
            "Art.  14  (Omessa denuncia dei lavori). - Il costruttore
          che omette o ritarda la denuncia prevista  dall'art.  4  e'
          punito  con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da L.
          200.000 a L. 2.000.000".
            "Art. 15 (Responsabilita' del direttore dei lavori). - Il
          direttore dei lavori che non  ottempera  alle  prescrizioni
          indicate  nell'art.    5  e'  punito  con l'ammenda da lire
          80.000 a lire 400.000.
            Alla stessa pena soggiace il  direttore  dei  lavori  che
          omette  o  ritarda  la  presentazione all'ufficio del genio
          civile della relazione indicata nell'art. 6".
            "Art.  16  (Responsabilita'  del  collaudatore).   -   Il
          collaudatore  che  non  osserva  le  disposizioni  indicate
          nell'art. 7, penultimo comma, e' punito  con  l'ammenda  da
          lire 80.000 a lire 400.000".
            -  Per  il testo del comma 19 dell'art. 39 della legge n.
          724/1994, si veda in note all'art. 15.
            - L'art. 15, commi  terzo  e  tredicesimo,  della  citata
          legge 28 gennaio 1977, n. 10, e' il seguente:
            "Art. 15 (Sanzioni amministrative). - (Omissis).
            Le  opere  eseguite  in  totale  difformita' o in assenza
          della concessione debbono essere demolite, a cura  e  spese
          del  proprietario, entro il termine fissato dal sindaco con
          ordinanza.   In   mancanza,   le   predette   opere    sono
          gratuitamente  acquisite,  con  l'area su cui insistono, al
          patrimonio indisponibile del comune che le utilizza a  fini
          pubblici,   compresi   quelli   di   edilizia  residenziale
          pubblica.
            (Omissis).
            Le opere eseguite da terzi, in totale  difformita'  dalla
          concessione  o  in  assenza di essa, su suoli di proprieta'
          dello Stato e  di  enti  territoriali,  sono  gratuitamente
          acquisite  rispettivamente,  al  demanio  dello  Stato e al
          patrimonio indisponibile degli enti stessi (salvo il potere
          di ordinarne le demolizione, da effettuarsi a cura e  spese
          del  costruttore  entro  sessanta  giorni,  qualora l'opera
          contrasti   con   rilevanti   interessi   urbanistici    ed
          ambientali).  In  caso  di  mancata esecuzione dell'ordine,
          alla demolizione provvede il  comune,  con  recupero  delle
          spese ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n.  639".