Art. 25. (Interpretazione autentica) 1. Le disposizioni del decreto-legge 30 luglio 1966, n. 590, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 settembre 1966, n. 749, cosi' come attuate con decreti del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, del 16 maggio 1968 e del 7 ottobre 1971, e successive modificazioni, pubblicati rispettivamente nelle Gazzette Ufficiali n. 131 del 24 maggio 1968 e n. 274 del 28 ottobre 1971, si interpretano nel senso che i limiti e gli indici edilizi e di altezza da esse stabiliti, operanti relativamente alle zone "B", "C", "E", che non comportavano inedificabilita' assoluta, sono finalizzati comunque a regolamentare l'attivita' edificatoria ed hanno natura urbanistica. Pertanto le costruzioni che insistono su dette zone, realizzate in difformita' ai suddetti limiti ed indici, rientrano nell'ambito delle previsioni di cui all'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, all'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e al comma 10 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sempre che sussistano tutte le condizioni indicate in dette norme e le relative domande siano state presentate rispettando termini e prescrizioni previsti dalle leggi n. 47 del 1985 e n. 724 del 1994.
Note all'art. 25: - Il decreto-legge 30 luglio 1966, n. 590, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 settembre 1966, n. 749, reca: "Provvedimenti a favore della citta' di Agrigento in conseguenza del movimento franoso verificatori il 19 luglio 1966". - I decreti del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, del 16 maggio 1968 e del 7 ottobre 1971, recano rispettivamente: "Determinazione del perimetro della Valle dei Templi di Agrigento, delle prescrizioni d'uso e dei vincoli di inedificabilita'". -L'art. 32 della citata legge 28 febbraio 1985, n. 47, e' il seguente: "Art. 32 (Opere costruite su aree sottoposte a vincolo). - Fatte salve le fattispecie previste dall'art. 33, il rilascio della concessione o dell'autorizzazione in sanatoria per opere eseguite su aree sottoposte a vincolo, e' subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso. Qualora tale parere non venga formulato dalle suddette amministrazioni entro centottanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di parere, esso si intende reso in senso favorevole. Il parere non e' richiesto quando si tratti di violazioni riguardanti l'altezza, i distacchi, la cubatura o la superficie coperta che non eccedano il 2 per cento delle misure prescritte. Per le opere eseguite su immobili soggetti alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, e al D.-L. 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, relative ad ampliamenti o tipologie d'abuso che non comportano aumento di superficie o di volume, il parere deve essere rilasciato entro centoventi giorni; trascorso tale termine il parere stesso si intende reso in senso favorevole. Il rilascio della concessione edilizia o dell'autorizzazione in sanatoria per opere eseguite sui immobili soggetti alla legge 1 giugno 1939, n. 1089, legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed al D.-L. 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, nonche' in relazione a vincoli imposti da leggi statali e regionali e dagli strumenti urbanistici, a tutela di interessi idrogeologici e delle falde idriche nonche' dei parchi e delle aree protette nazionali e regionali qualora istituiti prima dell'abuso, e' subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso. Qualora tale parere non venga reso entro centottanta giorni dalla domanda il richiedente puo' impugnare il silenzio-rifiuto dell'amministrazione. Sono suscettibili di sanatoria, alle condizioni sottoindicate, le opere insistenti sua aree vincolate dopo la loro esecuzione e che risultino: a) in difformita' dalla legge 2 febbraio 1974, n. 64, e successive modificazioni, quando possano essere collaudate secondo il disposto del quarto comma dell'art. 35; b) in contrasto con le norme urbanistiche che prevedono la destinazione ad edifici pubblici od a spazi pubblici, purche' non in contrasto con le previsioni delle varianti di recupero di cui al capo III; c) in contrasto con le norme del decreto ministeriale 1 aprile 1968 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 13 aprile 1968, sempre che le opere stesse non costituiscano minaccia alla sicurezza del traffico. Qualora non si verifichino le condizioni di cui alle precedenti lettere, si applicano le disposizioni dell'art. 33. Per le opere eseguite da terzi su aree di proprieta' dello Stato o di enti pubblici territoriali, in assenza di un titolo che abiliti al godimento del suolo, il rilascio della concessione o dell'autorizzazione in sanatoria e' subordinato anche alla disponibilita' dell'ente proprietario a concedere onerosamente, alle condizioni previste dalle leggi statali o regionali vigenti, l'uso del suolo su cui insiste la costruzione. La disponibilita' all'uso del suolo, anche se gravato di usi civici, viene espressa dallo Stato o dagli enti pubblici territoriali proprietari entro il termine di centottanta giorni dalla richiesta. La richiesta di disponibilita' all'uso del suolo deve essere limitata alla superficie occupata dalle costruzioni oggetto della sanatoria, oltre a quelle delle pertinenze strettamente necessarie, con un massimo di tre volte rispetto all'area coperta dal fabbricato. Salve le condizioni previste da leggi regionali, il valore e' stabilito dall'ufficio tecnico erariale competente per territorio sulla base di quello del terreno all'epoca della costruzione aumentato dell'importo corrispondente alla variazione del costo della vita cosi' come definito dall'ISTAT al momento della determinazione di tale valore. L'atto di disponibilita', regolato con convenzione di cessione del diritto di superficie per una durata massima di anni sessanta, e' stabilita dall'ente proprietario non oltre sei mesi dal versamento dell'importo come sopra determinato. Per le costruzioni ricadenti in aree comprese fra quelle di cui all'art. 21 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, il rilascio della concessione o della autorizzazione in sanatoria e' subordinato alla acquisizione della proprieta' dell'area stessa previo versamento del prezzo, che e' determinato dall'ufficio tecnico erariale in rapporto al vantaggio derivante dall'incorporamento dell'area. Per le opere non suscettibili di sanatoria ai sensi del presente articolo si applicano le sanzioni previste dal capo I". - Per l'art. 39 della legge n. 724/1994, (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica) si veda in note all'art. 15. - Il comma 10 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e' il seguente: "10. L'art. 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, deve intendersi nel senso che l'amministrazione preposta alla tutela del vincolo, ai fini dell'espressione del parere di propria competenza, deve attenersi esclusivamente alla valutazione della compatibilita' con lo stato dei luoghi degli interventi per i quali e' richiesta la sanatoria, in relazione alle specifiche competenze dell'amministrazione stessa". - Per il titolo della legge n. 47/1985, si veda in note all'art. 15.