Art. 25.
                     (Interpretazione autentica)

  1.  Le  disposizioni  del  decreto-legge  30  luglio  1966, n. 590,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 settembre 1966, n. 749,
cosi'   come   attuate   con  decreti  del  Ministro  della  pubblica
istruzione,  di  concerto con il Ministro dei lavori pubblici, del 16
maggio  1968  e  del  7  ottobre  1971,  e  successive modificazioni,
pubblicati  rispettivamente  nelle  Gazzette  Ufficiali n. 131 del 24
maggio  1968  e n. 274 del 28 ottobre 1971, si interpretano nel senso
che  i  limiti  e  gli indici edilizi e di altezza da esse stabiliti,
operanti  relativamente alle zone "B", "C", "E", che non comportavano
inedificabilita'  assoluta, sono finalizzati comunque a regolamentare
l'attivita'  edificatoria  ed  hanno  natura urbanistica. Pertanto le
costruzioni che insistono su dette zone, realizzate in difformita' ai
suddetti  limiti ed indici, rientrano nell'ambito delle previsioni di
cui all'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, all'articolo
39  della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e al comma 10 dell'articolo
1  della  legge 27 dicembre 1997, n. 449, sempre che sussistano tutte
le  condizioni  indicate  in  dette norme e le relative domande siano
state  presentate  rispettando  termini e prescrizioni previsti dalle
leggi n. 47 del 1985 e n. 724 del 1994.
 
Note all'art. 25:
            -  Il  decreto-legge  30 luglio 1966, n. 590, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 28 settembre 1966,  n.  749,
          reca:  "Provvedimenti a favore della citta' di Agrigento in
          conseguenza del movimento franoso verificatori il 19 luglio
          1966".
            - I decreti del Ministro della  pubblica  istruzione,  di
          concerto con il Ministro dei lavori pubblici, del 16 maggio
          1968   e   del  7  ottobre  1971,  recano  rispettivamente:
          "Determinazione del perimetro della  Valle  dei  Templi  di
          Agrigento,  delle  prescrizioni  d'uso  e  dei  vincoli  di
          inedificabilita'".
            -L'art. 32 della citata legge 28 febbraio 1985, n. 47, e'
          il seguente:
            "Art. 32 (Opere costruite su aree sottoposte a  vincolo).
          -  Fatte  salve  le  fattispecie  previste dall'art. 33, il
          rilascio  della  concessione   o   dell'autorizzazione   in
          sanatoria  per opere eseguite su aree sottoposte a vincolo,
          e' subordinato al parere favorevole  delle  amministrazioni
          preposte  alla  tutela  del  vincolo  stesso.  Qualora tale
          parere non venga formulato dalle  suddette  amministrazioni
          entro  centottanta  giorni  dalla data di ricevimento della
          richiesta  di  parere,  esso  si  intende  reso  in   senso
          favorevole.  Il parere non e' richiesto quando si tratti di
          violazioni riguardanti l'altezza, i distacchi, la  cubatura
          o  la  superficie  coperta  che non eccedano il 2 per cento
          delle misure prescritte.
            Per  le opere eseguite su immobili soggetti alla legge 29
          giugno 1939, n. 1497, e al D.-L. 27 giugno  1985,  n.  312,
          convertito,  con  modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985,
          n. 431, relative ad ampliamenti o tipologie d'abuso che non
          comportano aumento di superficie o  di  volume,  il  parere
          deve  essere  rilasciato entro centoventi giorni; trascorso
          tale termine il parere stesso  si  intende  reso  in  senso
          favorevole.
            Il     rilascio     della    concessione    edilizia    o
          dell'autorizzazione in sanatoria  per  opere  eseguite  sui
          immobili  soggetti alla legge 1 giugno 1939, n. 1089, legge
          29 giugno 1939, n. 1497, ed al D.-L.  27  giugno  1985,  n.
          312,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 8 agosto
          1985, n. 431, nonche' in relazione  a  vincoli  imposti  da
          leggi  statali e regionali e dagli strumenti urbanistici, a
          tutela di interessi idrogeologici  e  delle  falde  idriche
          nonche'  dei  parchi  e  delle  aree  protette  nazionali e
          regionali   qualora   istituiti   prima   dell'abuso,    e'
          subordinato  al  parere  favorevole  delle  amministrazioni
          preposte alla  tutela  del  vincolo  stesso.  Qualora  tale
          parere  non  venga  reso  entro  centottanta  giorni  dalla
          domanda il richiedente puo' impugnare  il  silenzio-rifiuto
          dell'amministrazione.
            Sono   suscettibili   di   sanatoria,   alle   condizioni
          sottoindicate, le opere insistenti sua aree vincolate  dopo
          la loro esecuzione e che risultino:
             a)  in difformita' dalla legge 2 febbraio 1974, n. 64, e
          successive modificazioni, quando possano essere  collaudate
          secondo il disposto del quarto comma dell'art. 35;
             b)  in contrasto con le norme urbanistiche che prevedono
          la destinazione ad edifici pubblici od  a  spazi  pubblici,
          purche'  non  in contrasto con le previsioni delle varianti
          di recupero di cui al capo III;
             c) in contrasto con le norme del decreto ministeriale  1
          aprile  1968  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del
          13  aprile  1968,  sempre   che   le   opere   stesse   non
          costituiscano minaccia alla sicurezza del traffico.
            Qualora  non  si  verifichino  le  condizioni di cui alle
          precedenti lettere, si applicano le disposizioni  dell'art.
          33.
            Per  le  opere  eseguite  da  terzi su aree di proprieta'
          dello Stato o di enti pubblici territoriali, in assenza  di
          un  titolo  che abiliti al godimento del suolo, il rilascio
          della concessione o  dell'autorizzazione  in  sanatoria  e'
          subordinato    anche    alla    disponibilita'    dell'ente
          proprietario  a  concedere  onerosamente,  alle  condizioni
          previste dalle leggi statali o regionali vigenti, l'uso del
          suolo  su  cui  insiste la costruzione.   La disponibilita'
          all'uso del suolo, anche se gravato di  usi  civici,  viene
          espressa  dallo  Stato  o  dagli enti pubblici territoriali
          proprietari entro il termine di  centottanta  giorni  dalla
          richiesta. La richiesta di disponibilita' all'uso del suolo
          deve   essere   limitata  alla  superficie  occupata  dalle
          costruzioni oggetto della sanatoria, oltre a  quelle  delle
          pertinenze  strettamente  necessarie, con un massimo di tre
          volte  rispetto  all'area  coperta dal fabbricato. Salve le
          condizioni  previste  da  leggi  regionali,  il  valore  e'
          stabilito  dall'ufficio  tecnico  erariale  competente  per
          territorio sulla base di quello del terreno all'epoca della
          costruzione  aumentato  dell'importo  corrispondente   alla
          variazione   del  costo  della  vita  cosi'  come  definito
          dall'ISTAT al momento della determinazione di tale  valore.
          L'atto  di  disponibilita',  regolato  con  convenzione  di
          cessione del diritto di superficie per una  durata  massima
          di  anni  sessanta, e' stabilita dall'ente proprietario non
          oltre sei  mesi  dal  versamento  dell'importo  come  sopra
          determinato.
            Per  le costruzioni ricadenti in aree comprese fra quelle
          di cui all'art. 21 della legge 17 agosto 1942, n. 1150,  il
          rilascio   della  concessione  o  della  autorizzazione  in
          sanatoria e' subordinato alla acquisizione della proprieta'
          dell'area stessa  previo  versamento  del  prezzo,  che  e'
          determinato  dall'ufficio  tecnico  erariale in rapporto al
          vantaggio derivante dall'incorporamento dell'area.
            Per le opere non suscettibili di sanatoria ai  sensi  del
          presente  articolo  si  applicano  le sanzioni previste dal
          capo I".
            - Per l'art. 39 della legge n. 724/1994, (Misure  per  la
          stabilizzazione  della  finanza  pubblica)  si veda in note
          all'art. 15.
            - Il comma 10 dell'art. 1 della legge 27  dicembre  1997,
          n. 449, e' il seguente:
            "10.  L'art.  32  della  legge 28 febbraio 1985, n. 47, e
          successive modificazioni, deve  intendersi  nel  senso  che
          l'amministrazione preposta alla tutela del vincolo, ai fini
          dell'espressione  del  parere  di  propria competenza, deve
          attenersi    esclusivamente    alla    valutazione    della
          compatibilita' con lo stato dei luoghi degli interventi per
          i  quali  e'  richiesta  la  sanatoria,  in  relazione alle
          specifiche competenze dell'amministrazione stessa".
            - Per il titolo della legge n. 47/1985, si veda  in  note
          all'art.  15.