Art. 26.
                             (Collaudi)

  1.  Possono effettuare il collaudo ed accertare la conformita' alla
normativa  vigente  degli  impianti  di  cui all'articolo 1, comma 1,
lettera  f),  della  legge  5  marzo  1990,  n.  46, i professionisti
iscritti  negli  albi  professionali, inseriti negli appositi elenchi
della  camera  di  commercio,  industria,  artigianato e agricoltura,
formati annualmente secondo quanto previsto dall'articolo 9, comma 1,
del decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447.
 
Note all'art. 26:
            -  L'art.  1,  comma  1,  lettera f), della legge 5 marzo
          1990, n. 46 (Norme per la sicurezza degli impianti), e'  il
          seguente:
            "Art.  1  (Ambito  di  applicazione).  - 1. Sono soggetti
          all'applicazione della presente legge i  seguenti  impianti
          relativi agli edifici adibiti ad uso civile:
             da a) a e) (Omissis);
             f) gli impianti di sollevamento di persone o di cose per
          mezzo  di  ascensori,  di  montacarichi,  di scale mobili e
          simili;".
            - L'art. 9, comma 1, del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica   6  dicembre  1991,  n.  447,  (Regolamento  di
          attuazione della legge 5 marzo 1990, n. 46, in  materia  di
          sicurezza degli impianti), e' il seguente:
            "Art.  9 (Verifiche). - 1. Per l'esercizio della facolta'
          prevista dall'art. 14 della  legge,  gli  enti  interessati
          operano  la scelta del libero professionista nell'ambito di
          appositi elenchi conservati presso le camere di commercio e
          comprendenti piu' sezioni secondo le rispettive competenze.
          Gli  elenchi  sono  formati  annualmente  sulla   base   di
          documentata  domanda di iscrizione e approvati dal Ministro
          dell'industria, del commercio e dell'artigianato".