Art. 26. (Collaudi) 1. Possono effettuare il collaudo ed accertare la conformita' alla normativa vigente degli impianti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f), della legge 5 marzo 1990, n. 46, i professionisti iscritti negli albi professionali, inseriti negli appositi elenchi della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, formati annualmente secondo quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447.
Note all'art. 26: - L'art. 1, comma 1, lettera f), della legge 5 marzo 1990, n. 46 (Norme per la sicurezza degli impianti), e' il seguente: "Art. 1 (Ambito di applicazione). - 1. Sono soggetti all'applicazione della presente legge i seguenti impianti relativi agli edifici adibiti ad uso civile: da a) a e) (Omissis); f) gli impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;". - L'art. 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447, (Regolamento di attuazione della legge 5 marzo 1990, n. 46, in materia di sicurezza degli impianti), e' il seguente: "Art. 9 (Verifiche). - 1. Per l'esercizio della facolta' prevista dall'art. 14 della legge, gli enti interessati operano la scelta del libero professionista nell'ambito di appositi elenchi conservati presso le camere di commercio e comprendenti piu' sezioni secondo le rispettive competenze. Gli elenchi sono formati annualmente sulla base di documentata domanda di iscrizione e approvati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato".