Art. 27.
                 (Interventi in materia ambientale)

  1.  Per  le  maggiori  esigenze  connesse  allo  svolgimento  della
procedura di valutazione dell'impatto ambientale di progetti di opere
di  competenza  statale il cui valore sia di entita' superiore a lire
100  miliardi,  salvo  esclusione disposta con decreto del Presidente
del  Consiglio  dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente,
per  le relative verifiche tecniche, anche in corso d'opera, e per le
conseguenti necessita' logistiche ed operative, e' posto a carico del
soggetto  committente  il  progetto  il  versamento  all'entrata  del
bilancio  dello Stato di una somma pari allo 0,5 per mille del valore
delle  opere  da  realizzare,  che  e'  riassegnata  con  decreto del
Ministro  del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
su  proposta  del  Ministro dell'ambiente, ad apposito capitolo dello
stato   di   previsione   del   Ministero  dell'ambiente  per  essere
riutilizzata  esclusivamente  per le spese attinenti alla valutazione
ambientale.
  2.  L'obbligo di versamento di cui al comma 1 del presente articolo
non si applica alle opere per le quali alla data di entrata in vigore
della  presente  legge  sia  gia'  stata attivata la procedura di cui
all'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349.
 
Nota all'art. 27:
            - L'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione
          del Ministero dell'ambiente e norme  in  materia  di  danno
          ambientale), e' il seguente:
            "Art. 6. - 1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della
          presente legge il Governo presenta al Parlamento il disegno
          di    legge   relativo   all'attuazione   delle   direttive
          comunitarie in materia di impatto ambientale.
            2. In attesa dell'attuazione legislativa delle  direttive
          comunitarie  in  materia  di  impatto  ambientale, le norme
          tecniche e le categorie  di  opere  in  grado  di  produrre
          rilevanti  modificazioni  dell'ambiente  ed  alle  quali si
          applicano le disposizioni di cui ai successivi commi 3, 4 e
          5,  sono  individuate  con  decreto  del   Presidente   del
          Consiglio  dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio
          dei   Ministri,   adottata   su   proposta   del   Ministro
          dell'ambiente,  sentito  il  Comitato scientifico di cui al
          successivo articolo 11, conformemente  alla  direttiva  del
          Consiglio  delle  Comunita' europee n. 85/337 del 27 giugno
          1985.
            3. I progetti delle opere di cui al  precedente  comma  2
          sono comunicati, prima della loro approvazione, al Ministro
          dell'ambiente,   al   Ministro   per  i  beni  culturali  e
          ambientali e alla regione territorialmente interessata,  ai
          fini  della  valutazione  dell'impatto  sull'ambiente.   La
          comunicazione contiene l'indicazione  della  localizzazione
          dell'intervento,  la  specificazione  dei rifiuti liquidi e
          solidi,   delle   emissioni   ed   immissioni    inquinanti
          nell'atmosfera    e   delle   emissioni   sonore   prodotte
          dall'opera,  la descrizione dei dispositivi di eliminazione
          o recupero dei danni all'ambiente ed i piani di prevenzione
          dei  danni  all'ambiente  e  di  monitoraggio   ambientale.
          L'annuncio    dell'avvenuta   comunicazione   deve   essere
          pubblicato, a cura del  committente,  sul  quotidiano  piu'
          diffuso nella regione territorialmente interessata, nonche'
          su un quotidiano a diffusione nazionale.
            4.   Il   Ministro   dell'ambiente,  sentita  la  regione
          interessata,  di  concerto  con  il  Ministro  per  i  beni
          culturali  e  ambientali, si pronuncia sulla compatibilita'
          ambientale nei successivi novanta giorni, decorsi  i  quali
          la  procedura  di approvazione del progetto riprende il suo
          corso, salvo proroga deliberata dal Consiglio dei  Ministri
          in casi di particolare rilevanza. Per le opere incidenti su
          aree   sottoposte   a   vincolo   di   tutela  culturale  o
          paesaggistica  il  Ministro   dell'ambiente   provvede   di
          concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali.
            5.   Ove   il   Ministro  competente  alla  realizzazione
          dell'opera non ritenga di uniformarsi alla valutazione  del
          Ministero   dell'ambiente,   la  questione  e'  rimessa  al
          Consiglio dei Ministri.
            6. Qualora, nell'esecuzione delle opere di cui  al  comma
          3,   il   Ministro   dell'ambiente   ravvisi  comportamenti
          contrastanti con il parere sulla  compatibilita  ambientale
          espresso   ai  sensi  del  comma  4,  o  comunque  tali  da
          compromettere fondamentali esigenze di equilibrio ecologico
          e ambientale, ordina la sospensione dei lavori e rimette la
          questione al Consiglio dei Ministri.
            7. Restano ferme le attribuzioni del Ministro per i  beni
          culturali e ambientali nelle materie di sua competenza.
            8. Il Ministro per i beni culturali e ambientali nel caso
          previsto dall'articolo 1-bis, comma 2, del decreto-legge 27
          giugno  1985, n.  312, convertito, con modificazioni, nella
          legge 8 agosto 1985, n.  431, esercita i poteri di cui agli
          articoli 4 e 82 del decreto del Presidente della Repubblica
          24 luglio  1977,  n.  616,  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'ambiente.
            9.   Qualsiasi  cittadino,  in  conformita'  delle  leggi
          vigenti, puo' presentare, in forma  scritta,  al  Ministero
          dell'ambiente,   al   Ministero  per  i  beni  culturali  e
          ambientali e alla regione interessata istanze, osservazioni
          o pareri  sull'opera  soggetta  a  valutazione  di  impatto
          ambientale,  nel  termine  di  trenta  giorni dall'annuncio
          della comunicazione del progetto".