Art. 28. (Norme in materia di difesa del suolo e di risorse idriche) 1. Il termine di cui all'articolo 34 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, relativo alla richiesta di riconoscimento o di concessione di acque pubbliche, e' fissato in dodici mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore del regolamento emanato ai sensi dell'articolo 32 della citata legge n. 36 del 1994. In caso di richiesta di riconoscimento o concessione, i canoni sono comunque dovuti a far data dal 3 febbraio 1997. Il termine per le denunce dei pozzi di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, come modificato dall'articolo 14 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, e' riaperto e fissato in otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. La presentazione della denuncia esclude l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 275 del 1993. Le regioni adottano, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedimenti finalizzati alla semplificazione dei relativi adempimenti con particolare riferimento alle utenze minori. 2. Per i pozzi ad uso domestico o agricolo la denuncia e la richiesta di concessione possono essere effettuate anche mediante autocertificazione ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni. La presentazione di tale denuncia deve essere effettuata presso l'amministrazione provinciale competente per territorio. 3. Il termine di cui all'articolo 25, comma 2, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, come modificato dall'articolo 15 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, per la richiesta da parte degli utenti delle captazioni nelle aree protette, e' differito sino alla data di approvazione del piano per il parco ai sensi dell'articolo 12, comma 4, della legge 6 dicembre 1991, n. 394; gli enti parco verificano le captazioni e le derivazioni gia' assentite all'interno delle aree protette e dispongono la modifica delle quantita' di rilascio qualora riconoscano alterazioni degli equilibri biologici dei corsi d'acqua oggetto di captazione. 4. A decorrere dal 1° gennaio 1999, gli impianti idroelettrici di accumulo per pompaggio, aventi il serbatoio di carico nell'ambito di un bacino imbrifero montano delimitato ai sensi della legge 27 dicembre 1953, n.959, ai fini anche della riqualificazione dell'energia prodotta, sono soggetti ai sovracanoni previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, in ragione dello 0,15 della potenza nominale media risultante dal decreto di concessione e riferita al pompaggio. Nei casi in cui non sia costituito il consorzio obbligatorio, ai sensi del secondo comma dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, i predetti sovracanoni sono versati direttamente ai comuni. 5. Le somme derivanti dalle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 16 della legge 7 agosto 1990, n. 253, nei limiti delle risorse disponibili, si intendono comprensive, rispettivamente, degli oneri relativi alla organizzazione ed alla partecipazione a convegni e alle spese di rappresentanza e degli oneri connessi alla organizzazione e alla partecipazione a corsi di formazione, aggiornamento e perfezionamento del personale delle Autorita' di bacino di rilievo nazionale e del bacino sperimentale del fiume Serchio. 6. La disposizione di cui al secondo periodo del comma 8-quater dell'articolo 12 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, si applica anche al personale in servizio presso le Autorita' di bacino di rilievo nazionale in posizione di comando o di distacco o di collocamento fuori ruolo alla data di entrata in vigore della presente legge, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al terzo periodo del citato comma 8-quater. 7. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge 23 dicembre 1992, n. 505, le parole: "Per la realizzazione delle opere idrogeologiche necessarie per completare la diga del Bilancino" sono sostituite dalle seguenti: "Per la realizzazione degli interventi per il completamento dell'invaso di Bilancino e delle opere connesse". 8. I termini di cui all'articolo 11 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, sono prorogati di due anni. 9. Al comma 3 dell'articolo 18 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: "Le somme sono ripartite con delibera del CIPE, su proposta del Ministro dei lavori pubblici". 10. Al comma 4 dell'articolo 18 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I proventi derivanti dall'addizionale di tali canoni affluiscono in un fondo vincolato e sono destinati in via prioritaria alle attivita' di ricognizione delle opere e di programmazione degli interventi di cui al comma 3 dell'articolo 11 della presente legge, qualora non ancora effettuate".
Note all'art. 28: - L'art. 34 della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche), e' il seguente: "Art. 34 (Norma transitoria). - 1. Il termine entro il quale far valere, a pena di decadenza, ai sensi degli articoli 3 e 4 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, il diritto al riconoscimento o alla concessione di acque che hanno assunto natura pubblica a norma dell'art. 1, comma 1, della presente legge, e' fissato in tre anni dalla data di entrata in vigore della legge stessa". - L'art. 32 della sopra citata legge n. 36 del 1994 e' il seguente: "Art. 32 (Abrogazione di norme). - 1. Gli articoli 17-bis e 17-ter della legge 10 maggio 1976, n. 319, sono abrogati. 2. L'art. 12 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, e' abrogato. 3. Il Governo, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, adotta, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri interessati nelle materie di rispettiva competenza, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, che si esprimono entro trenta giorni dalla trasmissione dei relativi schemi alle Camere, uno o piu' regolamenti con i quali sono individuate le disposizioni normative incompatibili con la presente legge ed indicati i termini della relativa abrogazione in connessione con le fasi di attuazione della presente legge nei diversi ambiti territoriali". - L'art. 10 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275 (Riordino in materia di concessione di acque pubbliche), come modificato dall'art. 14 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584 (Misure urgenti in materia di dighe), e' il seguente: "Art. 10 (Pozzi). - 1. Tutti i pozzi esistenti, a qualunque uso adibiti, ancorche' non utilizzati, sono denunciati dai proprietari, possessori o utilizzatori alla regione o provincia autonoma nonche' alla provincia competente per territorio, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. A seguito della denuncia, l'ufficio competente procede agli adempimenti di cui all'art. 103 del testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775. La omessa denuncia dei pozzi diversi da quelli previsti dall'art. 93 del citato testo unico nel termine di cui sopra e' punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire unmilioneduecentomila; il pozzo puo' essere sottoposto a sequestro ed e' comunque soggetto a chiusura a spese del trasgressore allorche' divenga definitivo il provvedimento che applica la sanzione. Valgono le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. 2. L'ufficio del Genio civile anche nelle zone non soggette a tutela puo' disporre che sia regolata la erogazione dei pozzi salienti a getto continuo e puo' adottare, altresi', le disposizioni di cui all'articolo precedente, qualora ricorrano attuali o prevedibili situazioni di subsidenza, ovvero di inquinamento o pregiudizio al regime delle acque pubbliche. La stessa autorita' puo' disporre, a spese dei responsabili, la chiusura dei pozzi dei quali sia cessata l'utilizzazione". - La legge 4 gennaio 1968, n. 15, reca: "Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme". - L'art. 25, comma 2, della citata legge 5 gennaio 1994, n. 36, come modificato dall'art. 15 del citato decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, e' il seguente: "2. Gli utenti di captazioni nelle aree di cui al comma 1 che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non siano in possesso del regolare titolo, sono tenuti a richiederlo entro sei mesi dalla suddetta data, pena l'immediata interruzione della captazione a loro spese. L'ente gestore dell'area protetta si pronuncia sulla ammissibilita' delle captazioni di cui alle predette domande entro i sei mesi successivi alla presentazione delle stesse". - L'art. 12, comma 4, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge-quadro sulle aree protette), e' il seguente: "4. Il piano adottato e' depositato per quaranta giorni presso le sedi dei comuni, delle comunita' montane e delle regioni interessate; chiunque puo' prenderne visione ed estrarne copia. Entro i successivi quaranta giorni chiunque puo' presentare osservazioni scritte, sulle quali l'Ente parco esprime il proprio parere entro trenta giorni. Entro centoventi giorni dal ricevimento di tale parere la regione si pronuncia sulle osservazione presentate e, d'intesa con l'Ente parco per quanto concerne le aree di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 e d'intesa, oltre che con l'Ente parco, anche con i comuni interessati per quanto concerne le aree di cui alla lettera d) del medesimo comma 2, emana il provvedimento d'approvazione. Qualora il piano non venga approvato entro ventiquattro mesi dalla istituzione dell'Ente parco, alla regione si sostituisce un comitato misto costituito da rappresentanti del Ministero dell'ambiente e da rappresentanti delle regioni e province autonome, il quale esperisce i tentativi necessari per il raggiungimento di dette intese; qualora le intese in questione non vengano raggiunte entro i successivi quattro mesi, il Ministro dell'ambiente rimette la questione al Consiglio dei Ministri che decide in via definitiva". - La legge 27 dicembre 1953, n. 959, reca: "Norme modificatrici del testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici". - Si riporta il testo degli articoli 1 e 2 della legge 22 dicembre 1980, n. 925 (Nuove norme relative ai sovracanoni in tema di concessioni di derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice): "Art. 1. - La misura del sovracanone annuo dovuto, ai sensi dell'ottavo comma dell'art 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, dai concessionari di derivazioni d'acqua per produzioni di forza motrice, con potenza nominale media superiore a chilowatt 220, e' rivalutata a lire 4.500 per chilowatt di potenza nominale a decorrere dal 1 gennaio 1980". "Art. 2. - Con la stessa decorrenza i sovracanoni previsti dall'art. 53 del testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni, sono conferiti nella misura fissa di lire 1.200 per ogni chilowatt di potenza nominale media concessa o riconosciuta per le derivazioni di acqua con potenza superiore a chilowatt 220. Il riparto del gettito annuo puo' avvenire con accordo diretto, ratificato con decreto del Ministro delle finanze, fra i comuni e le province beneficiarie del sovracanone. In caso di mancato accordo lo stesso Ministro delle finanze, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, procedera' d'ufficio alla liquidazione e ripartizione delle somme. Per le concessioni per le quali abbia gia' avuto luogo la liquidazione del sovracanone alla data di entrata in vigore della presente legge, lo stesso sovracanone verra' automaticamente conferito nella misura fissa di cui al primo comma del presente articolo e con eguale decorrenza. Il riparto del gettito stabilito tra i beneficiari non subisce modificazioni, salvo l'accoglimento di motivate richieste dei beneficiari medesimi". - Il secondo comma dell'art. 1 della citata legge 27 dicembre 1953, n. 959, e' il seguente: "I comuni che in tutto o in parte sono compresi in ciascun bacino imbrifero montano sono costituiti in consorzio obbligatorio qualora ne facciano domanda non meno di tre quinti di essi". - L'art. 16 della legge 7 agosto 1990, n. 253 (Disposizioni integrative alla legge 18 maggio 1989, n. 183, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo), e' il seguente: "Art. 16. - Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Consiglio dei Ministri, su proposta del comitato di cui all'art. 4, comma 2, della legge 18 maggio 1989, n. 183, e' fissata la dotazione organica del personale di ciascuna autorita' di bacino di rilievo nazionale. Con la stessa procedura e' approvata ogni successiva variazione. 2. Fino alla data di emanazione del decreto di cui al comma 1 e comunque solo a partire dal 1 gennaio 1991, ciascun comitato istituzionale delle autorita' di bacino di rilievo nazionale fissa, su proposta del segretario generale, la propria pianta organica del personale con annesso regolamento entro il limite di quaranta unita', elevato a sessanta, per l'autorita' di bacino del Po. 3. In sede di prima applicazione del presente articolo le amministrazioni rappresentate nell'autorita' di bacino, ivi incluso il Ministero dei lavori pubblici, ovvero altre amministrazioni, enti pubblici anche economici, universita' e servizi tecnici nazionali, sono tenuti ad adottare provvedimenti di distacco o di comando di personale appartenente ai profili professionali ed alle qualifiche funzionali occorrenti alla copertura dei posti di contingente di cui al comma 2. Alle unita' di personale di cui al presente comma, ad integrazione del trattamento retributivo ordinario, viene corrisposta una indennita' commisurata ai diversificati livelli di qualificazione richiesti dalle attivita' da svolgere nella misura da determinare con il decreto di cui all'art. 10, comma 2. 4. Il trattamento economico del personale di cui al comma 3 resta a carico delle amministrazioni di appartenenza. 5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 800 milioni annui a decorrere dal 1 gennaio 1991, si provvede per gli anni 1991 e 1992 mediante parziale utilizzo delle proiezioni per gli stessi anni dell'accantonamento ''Ristrutturazione del Ministero dell'ambiente'', iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990". - Il comma 8-quater dell'art. 12 del citato decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, e' il seguente: "8-quater. Al fine di garantire la funzionalita' delle autorita' di bacino di rilievo nazionale nell'esercizio delle attivita' di competenza e di quelle attribuite ai sensi del presente articolo, il Ministro dei lavori pubblici puo' bandire pubblici concorsi per l'assunzione del personale dirigenziale e direttivo di livello VIII e VII necessario per la copertura e nei limiti delle piante organiche come determinate dall'art. 16, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 253. Alla copertura degli organici puo' farsi altresi' luogo mediante passaggio diretto nei ruoli delle autorita' del personale attualmente in servizio presso le medesime autorita' di bacino in posizione di comando o di collocamento fuori ruolo, e comunque mediante processi di mobilita'. Al relativo onere, valutato in lire 500 milioni per l'anno 1993, in lire 2.500 milioni per l'anno 1994 e in lire 7.500 milioni annui a decorrere dall'anno 1995, si' provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri". - L'art. 4, comma 1, della legge 23 dicembre 1992, n. 505 (Provvidenze in favore delle zone colpite dalle eccezionali avversita' atmosferiche verificatesi nel periodo dall'ottobre 1991 al luglio 1992 e da altre calamita' naturali), come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 4. - 1. Per la realizzazione degli interventi per il completamento dell'invaso di Bilancino e delle opere connesse di cui all'art. 31, comma 6, della legge 18 maggio 1989, n. 183, e' autorizzata la spesa di lire 22 miliardi per l'anno 1993 e di lire 25 miliardi per l'anno 1994". - L'art. 11 del citato decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, e' il seguente: "Art. 11. - 1. Fatta salva la facolta' di adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1968, n. 1090, i vincoli totali o parziali delle riserve idriche di cui all'art. 1 dello stesso decreto, disposti in attuazione del Piano regolatore generale degli acquedotti, di competenza statale ai sensi delle vigenti disposizioni, sono prorogati fino all'aggiornamento dello stesso Piano regolatore ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e, comunque, per un periodo non superiore a due anni dalla rispettiva data di scadenza". - L'art. 18, commi 3 e 4, della citata legge 5 gennaio 1994, n. 36, come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "3. E' istituito un fondo speciale per il finanziamento degli interventi relativi al risparmio idrico e al riuso delle acque reflue, nonche' alle finalita' di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni. Le maggiori entrate derivanti dall'applicazione del presente articolo e quelle derivanti da eventuali maggiorazioni dei canoni rispetto a quelli in atto alla data di entrata in vigore della presente legge sono conferite al fondo di cui al presente comma. Le somme sono ripartite con delibera del CIPE, su proposta del Ministro dei lavori pubblici. 4. A far data dal 1 gennaio 1994 l'art. 2 della legge 16 maggio 1970, n. 281, non si applica per le concessioni di acque pubbliche. A decorrere dalla medesima data le regioni possono istituire un'addizionale fino al 10 per cento dell'ammontare dei canoni di cui al comma 1. I proventi derivanti dall'addizionale di tali canoni affluiscono in un fondo vincolato e sono destinati in via prioritaria alle attivita' di ricognizione delle opere e di programmazione degli interventi di cui al comma 3 dell'art. 11 della presente legge, qualora non ancora effettuate".