Art. 28. 
     (Norme in materia di difesa del suolo e di risorse idriche) 
  
  1. Il termine di cui all'articolo 34 della legge 5 gennaio 1994, n.
36, relativo alla richiesta di riconoscimento  o  di  concessione  di
acque pubbliche, e' fissato in dodici mesi decorrenti dalla  data  di
entrata in vigore del regolamento emanato ai sensi  dell'articolo  32
della  citata  legge  n.  36  del  1994.  In  caso  di  richiesta  di
riconoscimento o concessione, i canoni sono  comunque  dovuti  a  far
data dal 3 febbraio 1997. Il termine per le denunce dei pozzi di  cui
all'articolo 10 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275,  come
modificato dall'articolo 14 del decreto-legge 8 agosto 1994, n.  507,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994,  n.  584,
e' riaperto e fissato in otto mesi dalla data di  entrata  in  vigore
della  presente  legge.  La  presentazione  della  denuncia   esclude
l'applicazione della sanzione  di  cui  all'articolo  10  del  citato
decreto legislativo n. 275  del  1993.  Le  regioni  adottano,  entro
quattro mesi dalla data di entrata in vigore  della  presente  legge,
provvedimenti   finalizzati   alla   semplificazione   dei   relativi
adempimenti con particolare riferimento alle utenze minori. 
  2. Per i pozzi ad  uso  domestico  o  agricolo  la  denuncia  e  la
richiesta di concessione possono  essere  effettuate  anche  mediante
autocertificazione ai sensi della legge 4  gennaio  1968,  n.  15,  e
successive modificazioni. La  presentazione  di  tale  denuncia  deve
essere effettuata presso l'amministrazione provinciale competente per
territorio. 
  3. Il termine di cui  all'articolo  25,  comma  2,  della  legge  5
gennaio  1994,  n.  36,  come   modificato   dall'articolo   15   del
decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, per la richiesta da parte  degli
utenti delle captazioni nelle aree protette, e' differito  sino  alla
data di approvazione del piano per il parco  ai  sensi  dell'articolo
12, comma 4, della legge 6 dicembre 1991,  n.  394;  gli  enti  parco
verificano le captazioni e le derivazioni gia' assentite  all'interno
delle aree protette e  dispongono  la  modifica  delle  quantita'  di
rilascio qualora riconoscano alterazioni  degli  equilibri  biologici
dei corsi d'acqua oggetto di captazione. 
  4. A decorrere dal 1° gennaio 1999, gli impianti  idroelettrici  di
accumulo per pompaggio, aventi il serbatoio di carico nell'ambito  di
un bacino imbrifero  montano  delimitato  ai  sensi  della  legge  27
dicembre  1953,  n.959,  ai   fini   anche   della   riqualificazione
dell'energia prodotta, sono soggetti ai  sovracanoni  previsti  dagli
articoli 1 e 2 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, in ragione dello
0,15  della  potenza  nominale  media  risultante  dal   decreto   di
concessione e  riferita  al  pompaggio.  Nei  casi  in  cui  non  sia
costituito il consorzio obbligatorio,  ai  sensi  del  secondo  comma
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre  1953,  n.  959,  i  predetti
sovracanoni sono versati direttamente ai comuni. 
  5.  Le  somme  derivanti  dalle  autorizzazioni  di  spesa  di  cui
all'articolo 16 della legge 7 agosto 1990, n. 253, nei  limiti  delle
risorse disponibili, si intendono comprensive, rispettivamente, degli
oneri relativi alla organizzazione ed alla partecipazione a  convegni
e  alle  spese  di  rappresentanza  e  degli  oneri   connessi   alla
organizzazione  e  alla  partecipazione  a   corsi   di   formazione,
aggiornamento e perfezionamento  del  personale  delle  Autorita'  di
bacino di rilievo nazionale  e  del  bacino  sperimentale  del  fiume
Serchio. 
  6. La disposizione di cui al secondo  periodo  del  comma  8-quater
dell'articolo  12  del  decreto-legge  5  ottobre   1993,   n.   398,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993,  n.  493,
si applica anche al personale in  servizio  presso  le  Autorita'  di
bacino di rilievo nazionale in posizione di comando o di  distacco  o
di collocamento fuori ruolo alla data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge, nei limiti dell'autorizzazione di  spesa  di  cui  al
terzo periodo del citato comma 8-quater. 
  7. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge 23 dicembre 1992, n. 505,
le  parole:  "Per  la  realizzazione   delle   opere   idrogeologiche
necessarie per completare la  diga  del  Bilancino"  sono  sostituite
dalle  seguenti:  "Per  la  realizzazione  degli  interventi  per  il
completamento dell'invaso di Bilancino e delle opere connesse". 
  8. I termini di cui all'articolo  11  del  decreto-legge  8  agosto
1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge  21  ottobre
1994, n. 584, sono prorogati di due anni. 
  9. Al comma 3 dell'articolo 18 della legge 5 gennaio 1994,  n.  36,
l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: "Le somme sono ripartite
con delibera del CIPE, su proposta del Ministro dei lavori pubblici". 
  10. Al comma 4 dell'articolo 18 della legge 5 gennaio 1994, n.  36,
e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:  "I  proventi  derivanti
dall'addizionale di tali canoni affluiscono in un fondo  vincolato  e
sono destinati in via  prioritaria  alle  attivita'  di  ricognizione
delle opere e di programmazione degli interventi di cui  al  comma  3
dell'articolo  11  della   presente   legge,   qualora   non   ancora
effettuate". 
 
Note all'art. 28:
            -  L'art.  34  della  legge  5  gennaio   1994,   n.   36
          (Disposizioni   in  materia  di  risorse  idriche),  e'  il
          seguente:
            "Art. 34 (Norma transitoria). - 1. Il  termine  entro  il
          quale  far  valere,  a  pena  di  decadenza, ai sensi degli
          articoli 3 e 4 del testo unico delle disposizioni di  legge
          sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio
          decreto   11   dicembre   1933,  n.  1775,  il  diritto  al
          riconoscimento  o  alla  concessione  di  acque  che  hanno
          assunto natura pubblica a norma dell'art. 1, comma 1, della
          presente  legge,  e'  fissato  in  tre  anni  dalla data di
          entrata in vigore della legge stessa".
            - L'art. 32 della sopra citata legge n. 36 del 1994 e' il
          seguente:
            "Art. 32 (Abrogazione di norme). - 1. Gli articoli 17-bis
          e 17-ter della legge 10 maggio 1976, n. 319, sono abrogati.
            2. L'art. 12 del decreto legislativo 12 luglio  1993,  n.
          275, e' abrogato.
            3.  Il  Governo,  ai  sensi  dell'art. 17, comma 2, della
          legge 23 agosto 1988,  n.  400,  adotta,  su  proposta  del
          Ministro  dei  lavori  pubblici, di concerto con i Ministri
          interessati nelle materie di rispettiva competenza,  previo
          parere  delle  competenti  commissioni parlamentari, che si
          esprimono  entro  trenta  giorni  dalla  trasmissione   dei
          relativi  schemi  alle Camere, uno o piu' regolamenti con i
          quali   sono   individuate   le   disposizioni    normative
          incompatibili  con  la presente legge ed indicati i termini
          della relativa abrogazione in connessione con  le  fasi  di
          attuazione   della   presente   legge  nei  diversi  ambiti
          territoriali".
            - L'art. 10 del decreto legislativo 12  luglio  1993,  n.
          275   (Riordino   in   materia   di  concessione  di  acque
          pubbliche), come modificato dall'art.  14 del decreto-legge
          8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 21 ottobre 1994, n. 584 (Misure urgenti in materia di
          dighe), e' il seguente:
            "Art. 10  (Pozzi).  -  1.  Tutti  i  pozzi  esistenti,  a
          qualunque  uso  adibiti,  ancorche'  non  utilizzati,  sono
          denunciati dai proprietari, possessori o utilizzatori  alla
          regione   o   provincia  autonoma  nonche'  alla  provincia
          competente per territorio, entro dodici mesi dalla data  di
          entrata  in  vigore  del  presente  decreto  legislativo. A
          seguito della denuncia, l'ufficio competente  procede  agli
          adempimenti  di  cui all'art. 103 del testo unico approvato
          con regio decreto 11 dicembre  1933,  n.  1775.  La  omessa
          denuncia  dei pozzi diversi da quelli previsti dall'art. 93
          del citato testo unico nel termine di cui sopra  e'  punita
          con  la  sanzione amministrativa del pagamento di una somma
          da lire duecentomila a lire unmilioneduecentomila; il pozzo
          puo' essere sottoposto a sequestro ed e' comunque  soggetto
          a  chiusura  a  spese  del  trasgressore  allorche' divenga
          definitivo  il  provvedimento  che  applica  la   sanzione.
          Valgono  le  disposizioni  della legge 24 novembre 1981, n.
          689.
            2. L'ufficio  del  Genio  civile  anche  nelle  zone  non
          soggette  a  tutela  puo'  disporre  che  sia  regolata  la
          erogazione dei pozzi  salienti  a  getto  continuo  e  puo'
          adottare,  altresi',  le  disposizioni  di cui all'articolo
          precedente,  qualora  ricorrano   attuali   o   prevedibili
          situazioni   di   subsidenza,   ovvero  di  inquinamento  o
          pregiudizio al regime  delle  acque  pubbliche.  La  stessa
          autorita'  puo'  disporre,  a  spese  dei  responsabili, la
          chiusura dei pozzi dei quali sia cessata l'utilizzazione".
            - La legge 4 gennaio 1968,  n.  15,  reca:  "Norme  sulla
          documentazione  amministrativa  e  sulla  legalizzazione  e
          autenticazione di firme".
            - L'art. 25, comma 2, della citata legge 5 gennaio  1994,
          n.   36,   come   modificato   dall'art.   15   del  citato
          decreto-legge  8  agosto  1994,  n.  507,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge 21 ottobre 1994, n. 584, e' il
          seguente:
            "2. Gli utenti di captazioni nelle aree di cui al comma 1
          che, alla data di entrata in vigore della  presente  legge,
          non  siano  in  possesso del regolare titolo, sono tenuti a
          richiederlo  entro  sei  mesi  dalla  suddetta  data,  pena
          l'immediata  interruzione  della  captazione  a loro spese.
          L'ente  gestore  dell'area  protetta  si  pronuncia   sulla
          ammissibilita'   delle  captazioni  di  cui  alle  predette
          domande entro i  sei  mesi  successivi  alla  presentazione
          delle stesse".
            - L'art. 12, comma 4, della legge 6 dicembre 1991, n. 394
          (Legge-quadro sulle aree protette), e' il seguente:
            "4.  Il  piano adottato e' depositato per quaranta giorni
          presso le sedi dei comuni, delle comunita' montane e  delle
          regioni  interessate;  chiunque  puo'  prenderne visione ed
          estrarne copia. Entro i successivi quaranta giorni chiunque
          puo' presentare osservazioni scritte,  sulle  quali  l'Ente
          parco esprime il proprio parere entro trenta giorni.  Entro
          centoventi giorni dal ricevimento di tale parere la regione
          si  pronuncia sulle osservazione presentate e, d'intesa con
          l'Ente parco per  quanto  concerne  le  aree  di  cui  alle
          lettere  a),  b) e c) del comma 2 e d'intesa, oltre che con
          l'Ente parco, anche con i  comuni  interessati  per  quanto
          concerne  le aree di cui alla lettera d) del medesimo comma
          2, emana il provvedimento d'approvazione. Qualora il  piano
          non   venga   approvato   entro   ventiquattro  mesi  dalla
          istituzione dell'Ente parco, alla regione si sostituisce un
          comitato misto costituito da rappresentanti  del  Ministero
          dell'ambiente  e da rappresentanti delle regioni e province
          autonome, il quale esperisce i tentativi necessari  per  il
          raggiungimento  di  dette  intese;  qualora  le  intese  in
          questione non vengano raggiunte entro i successivi  quattro
          mesi,  il  Ministro  dell'ambiente  rimette la questione al
          Consiglio dei Ministri che decide in via definitiva".
            - La  legge  27  dicembre  1953,  n.  959,  reca:  "Norme
          modificatrici  del  testo  unico  delle leggi sulle acque e
          sugli impianti elettrici".
            - Si riporta il testo degli articoli 1 e 2 della legge 22
          dicembre 1980, n. 925 (Nuove norme relative ai  sovracanoni
          in   tema   di   concessioni  di  derivazioni  d'acqua  per
          produzione di forza motrice):
            "Art. 1. - La misura del  sovracanone  annuo  dovuto,  ai
          sensi  dell'ottavo comma dell'art 1 della legge 27 dicembre
          1953, n. 959, dai concessionari di derivazioni d'acqua  per
          produzioni  di  forza  motrice,  con potenza nominale media
          superiore a chilowatt 220, e' rivalutata a lire  4.500  per
          chilowatt  di  potenza  nominale  a decorrere dal 1 gennaio
          1980".
            "Art.  2.  -  Con  la  stessa  decorrenza  i  sovracanoni
          previsti  dall'art.  53 del testo unico approvato con regio
          decreto  11  dicembre   1933,   n.   1775,   e   successive
          modificazioni,  sono  conferiti  nella misura fissa di lire
          1.200 per ogni chilowatt di potenza nominale media concessa
          o riconosciuta per le  derivazioni  di  acqua  con  potenza
          superiore a chilowatt 220.
            Il  riparto  del  gettito annuo puo' avvenire con accordo
          diretto, ratificato con decreto del Ministro delle finanze,
          fra i comuni e le province beneficiarie del sovracanone.
            In  caso  di  mancato  accordo  lo  stesso Ministro delle
          finanze,  sentito  il  Consiglio   superiore   dei   lavori
          pubblici,   procedera'   d'ufficio   alla   liquidazione  e
          ripartizione delle somme.
            Per le concessioni per le quali abbia gia' avuto luogo la
          liquidazione del sovracanone alla data di entrata in vigore
          della  presente  legge,  lo   stesso   sovracanone   verra'
          automaticamente  conferito  nella  misura  fissa  di cui al
          primo comma del presente articolo e con eguale  decorrenza.
          Il  riparto  del  gettito  stabilito  tra i beneficiari non
          subisce modificazioni,  salvo  l'accoglimento  di  motivate
          richieste dei beneficiari medesimi".
            -  Il  secondo  comma  dell'art.  1 della citata legge 27
          dicembre 1953, n. 959, e' il seguente:
            "I comuni che in  tutto  o  in  parte  sono  compresi  in
          ciascun   bacino   imbrifero  montano  sono  costituiti  in
          consorzio obbligatorio qualora ne facciano domanda non meno
          di tre quinti di essi".
            -  L'art.  16  della  legge  7  agosto   1990,   n.   253
          (Disposizioni  integrative  alla  legge  18 maggio 1989, n.
          183,  recante  norme  per  il  riassetto  organizzativo   e
          funzionale della difesa del suolo), e' il seguente:
            "Art.  16.  -  Entro  sei  mesi  dalla data di entrata in
          vigore della presente legge,  con  decreto  del  Presidente
          della  Consiglio  dei Ministri, su proposta del comitato di
          cui all'art. 4, comma 2, della legge  18  maggio  1989,  n.
          183,  e'  fissata  la  dotazione  organica del personale di
          ciascuna autorita' di bacino di rilievo nazionale.  Con  la
          stessa procedura e' approvata ogni successiva variazione.
            2.  Fino  alla  data  di emanazione del decreto di cui al
          comma 1 e comunque solo  a  partire  dal  1  gennaio  1991,
          ciascun comitato istituzionale delle autorita' di bacino di
          rilievo   nazionale   fissa,  su  proposta  del  segretario
          generale, la propria  pianta  organica  del  personale  con
          annesso  regolamento  entro  il  limite di quaranta unita',
          elevato a sessanta, per l'autorita' di bacino del Po.
            3. In sede di prima applicazione del presente articolo le
          amministrazioni rappresentate nell'autorita' di bacino, ivi
          incluso il Ministero  dei  lavori  pubblici,  ovvero  altre
          amministrazioni, enti pubblici anche economici, universita'
          e  servizi  tecnici  nazionali,  sono  tenuti  ad  adottare
          provvedimenti  di  distacco  o  di  comando  di   personale
          appartenente  ai  profili  professionali ed alle qualifiche
          funzionali  occorrenti  alla   copertura   dei   posti   di
          contingente  di cui al comma 2. Alle unita' di personale di
          cui al presente  comma,  ad  integrazione  del  trattamento
          retributivo  ordinario,  viene  corrisposta  una indennita'
          commisurata  ai  diversificati  livelli  di  qualificazione
          richiesti  dalle  attivita'  da  svolgere  nella  misura da
          determinare con il decreto di cui all'art.  10, comma 2.
            4. Il trattamento economico del personale di cui al comma
          3 resta a carico delle amministrazioni di appartenenza.
            5.   All'onere  derivante  dall'attuazione  del  presente
          articolo, valutato in lire 800 milioni  annui  a  decorrere
          dal  1  gennaio  1991, si provvede per gli anni 1991 e 1992
          mediante parziale utilizzo delle proiezioni per gli  stessi
          anni  dell'accantonamento  ''Ristrutturazione del Ministero
          dell'ambiente'', iscritto, ai fini del  bilancio  triennale
          1990-1992,  al  capitolo 6856 dello stato di previsione del
          Ministero del tesoro per l'anno 1990".
            - Il comma 8-quater dell'art. 12 del citato decreto-legge
          5 ottobre 1993,  n.  398,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, e' il seguente:
             "8-quater.  Al  fine di garantire la funzionalita' delle
          autorita' di bacino  di  rilievo  nazionale  nell'esercizio
          delle  attivita'  di  competenza  e di quelle attribuite ai
          sensi  del  presente  articolo,  il  Ministro  dei   lavori
          pubblici  puo'  bandire  pubblici concorsi per l'assunzione
          del personale dirigenziale e direttivo di  livello  VIII  e
          VII  necessario  per la copertura e nei limiti delle piante
          organiche come determinate dall'art.  16,  comma  2,  della
          legge  7 agosto 1990, n. 253. Alla copertura degli organici
          puo' farsi altresi' luogo mediante  passaggio  diretto  nei
          ruoli delle autorita' del personale attualmente in servizio
          presso  le  medesime  autorita'  di  bacino in posizione di
          comando o di collocamento fuori ruolo, e comunque  mediante
          processi  di mobilita'. Al relativo onere, valutato in lire
          500 milioni per l'anno 1993,  in  lire  2.500  milioni  per
          l'anno  1994  e  in  lire  7.500  milioni annui a decorrere
          dall'anno  1995,  si'  provvede   mediante   corrispondente
          riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
          triennale  1993-1995,  al  capitolo  6856  dello  stato  di
          previsione della spesa del Ministero del tesoro per  l'anno
          1993,  all'uopo  parzialmente  utilizzando l'accantonamento
          relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri".
            - L'art. 4, comma 1, della legge 23 dicembre 1992, n. 505
          (Provvidenze in favore delle zone colpite dalle eccezionali
          avversita'   atmosferiche    verificatesi    nel    periodo
          dall'ottobre  1991  al  luglio  1992  e  da altre calamita'
          naturali), come modificato  dalla  presente  legge,  e'  il
          seguente:
            "Art.  4.  - 1. Per la realizzazione degli interventi per
          il completamento dell'invaso di  Bilancino  e  delle  opere
          connesse di cui all'art. 31, comma 6, della legge 18 maggio
          1989,  n.  183, e' autorizzata la spesa di lire 22 miliardi
          per l'anno 1993 e di lire 25 miliardi per l'anno 1994".
            - L'art. 11 del citato decreto-legge 8  agosto  1994,  n.
          507,  convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre
          1994, n. 584, e' il seguente:
            "Art. 11. - 1. Fatta salva la facolta'  di  adozione  dei
          provvedimenti   previsti   dall'art.   5  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica  11  marzo  1968,  n.  1090,  i
          vincoli  totali  o  parziali  delle  riserve idriche di cui
          all'art. 1 dello stesso decreto, disposti in attuazione del
          Piano regolatore generale degli acquedotti,  di  competenza
          statale ai sensi delle vigenti disposizioni, sono prorogati
          fino  all'aggiornamento  dello  stesso  Piano regolatore ai
          sensi  della  legge 5 gennaio 1994, n. 36, e, comunque, per
          un periodo non superiore a due anni dalla  rispettiva  data
          di scadenza".
            -  L'art.  18,  commi 3 e 4, della citata legge 5 gennaio
          1994, n.  36, come modificato dalla presente legge,  e'  il
          seguente:
            "3.  E'  istituito un fondo speciale per il finanziamento
          degli interventi relativi al risparmio idrico  e  al  riuso
          delle  acque  reflue,  nonche'  alle  finalita' di cui alla
          legge 18 maggio 1989, n. 183, e  successive  modificazioni.
          Le   maggiori   entrate   derivanti  dall'applicazione  del
          presente  articolo  e   quelle   derivanti   da   eventuali
          maggiorazioni  dei  canoni  rispetto  a quelli in atto alla
          data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge  sono
          conferite al fondo di cui al presente comma.  Le somme sono
          ripartite  con  delibera del CIPE, su proposta del Ministro
          dei lavori pubblici.
            4. A far data dal 1 gennaio 1994 l'art. 2 della legge  16
          maggio  1970,  n. 281, non si applica per le concessioni di
          acque pubbliche.    A  decorrere  dalla  medesima  data  le
          regioni  possono  istituire  un'addizionale  fino al 10 per
          cento dell'ammontare dei canoni di  cui  al  comma  1.    I
          proventi   derivanti   dall'addizionale   di   tali  canoni
          affluiscono in un fondo vincolato e sono destinati  in  via
          prioritaria alle attivita' di ricognizione delle opere e di
          programmazione degli interventi di cui al comma 3 dell'art.
          11 della presente legge, qualora non ancora effettuate".