Art. 29. (Disposizioni relative ai comuni di Venezia e Chioggia) 1. Il termine del 30 giugno 1996, previsto dall'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 5 febbraio 1990, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1990, n. 71, come sostituito dall'articolo 1 del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 1995, n. 206, e' prorogato al 31 dicembre 1999. 2. Al citato articolo 10, comma 5, del decreto-legge 5 febbraio 1990, n. 16, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I mercati all'ingrosso e al minuto, gli impianti sportivi, gli alberghi con piu' di cento abitanti equivalenti, non serviti da pubblica fognatura, sono tenuti a presentare ai comuni di Venezia e di Chioggia, entro il 30 giugno 1999, un piano di adeguamento degli scarichi e a completarne le opere entro il 31 dicembre 1999".
Nota all'art. 29: - L'art. 10, comma 5, del decreto-legge 5 febbraio 1990, n. 16 (Misure urgenti per il miglioramento qualitativo e per la prevenzione dell'inquinamento delle acque), convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1990, n. 71, come sostituito dall'art. 1 del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96 (Interventi urgenti per il risanamento e l'adeguamento dei sistemi di smaltimento delle acque usate e degli impianti igienico-sanitari nei centri storici e nelle isole dei comuni di Venezia e di Chioggia), convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 1995, n. 206, come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "5. Le aziende artigiane produttive, di cui al comma 3, gli stabilimenti ospedalieri, gli enti assistenziali, le aziende turistiche ricettive e della ristorazione non serviti da pubblica fognatura che abbiano presentato ai comuni entro il 30 novembre 1994 un piano di adeguamento degli scarichi, possono completare le opere entro il 31 dicembre 1999. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano ai soggetti, di cui al comma 3, che abbiano presentato ai comuni entro il 30 novembre 1994 il suddetto piano di adeguamento degli scarichi. I sindaci, nel definire il criterio preferenziale, dovranno tener conto del rischio di inquinamento collegato e quindi della particolarita' del caso e dell'urgenza delle opere da eseguire, oppure dell'avvenuta completa esecuzione degli interventi previsti nel suddetto piano di adeguamento degli scarichi. I mercati all'ingrosso e al minuto, gli impianti sportivi, gli alberghi con piu' di cento abitanti equivalenti, non serviti da pubblica fognatura, sono tenuti a presentare ai comuni di Venezia e di Chioggia, entro il 30 giugno 1999, un piano di adeguamento degli scarichi e a completarne le opere entro il 31 dicembre 1999".