Art. 29.
       (Disposizioni relative ai comuni di Venezia e Chioggia)

  1.  Il termine del 30 giugno 1996, previsto dall'articolo 10, comma
5,  del  decreto-legge  5  febbraio  1990,  n.  16,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  5  aprile  1990, n. 71, come sostituito
dall'articolo  1  del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, convertito,
con  modificazioni,  dalla legge 31 maggio 1995, n. 206, e' prorogato
al 31 dicembre 1999.
  2.  Al  citato  articolo  10, comma 5, del decreto-legge 5 febbraio
1990,  n.  16,  e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I mercati
all'ingrosso  e  al  minuto,  gli impianti sportivi, gli alberghi con
piu'   di   cento  abitanti  equivalenti,  non  serviti  da  pubblica
fognatura,  sono  tenuti  a  presentare  ai  comuni  di  Venezia e di
Chioggia,  entro  il  30  giugno  1999, un piano di adeguamento degli
scarichi e a completarne le opere entro il 31 dicembre 1999".
 
Nota all'art. 29:
            -  L'art. 10, comma 5, del decreto-legge 5 febbraio 1990,
          n. 16 (Misure urgenti per il  miglioramento  qualitativo  e
          per   la   prevenzione   dell'inquinamento   delle  acque),
          convertito, con modificazioni, dalla legge 5  aprile  1990,
          n.  71,  come  sostituito  dall'art. 1 del decreto-legge 29
          marzo 1995, n. 96 (Interventi urgenti per il risanamento  e
          l'adeguamento  dei sistemi di smaltimento delle acque usate
          e degli impianti igienico-sanitari  nei  centri  storici  e
          nelle   isole   dei  comuni  di  Venezia  e  di  Chioggia),
          convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio  1995,
          n.  206,  come  modificato  dalla  presente  legge,  e'  il
          seguente:
            "5. Le aziende artigiane produttive, di cui al  comma  3,
          gli  stabilimenti  ospedalieri,  gli enti assistenziali, le
          aziende  turistiche  ricettive  e  della  ristorazione  non
          serviti  da  pubblica  fognatura  che abbiano presentato ai
          comuni entro il 30 novembre 1994 un  piano  di  adeguamento
          degli  scarichi,  possono  completare  le opere entro il 31
          dicembre 1999.  Le  disposizioni  di  cui  al  comma  4  si
          applicano  ai  soggetti,  di  cui  al  comma 3, che abbiano
          presentato ai comuni entro il 30 novembre 1994 il  suddetto
          piano   di  adeguamento  degli  scarichi.  I  sindaci,  nel
          definire il criterio preferenziale,  dovranno  tener  conto
          del  rischio  di  inquinamento  collegato  e  quindi  della
          particolarita' del  caso  e  dell'urgenza  delle  opere  da
          eseguire,  oppure  dell'avvenuta  completa esecuzione degli
          interventi previsti nel suddetto piano di adeguamento degli
          scarichi. I mercati all'ingrosso e al minuto, gli  impianti
          sportivi,   gli   alberghi   con  piu'  di  cento  abitanti
          equivalenti, non serviti da pubblica fognatura, sono tenuti
          a presentare ai comuni di Venezia e di Chioggia,  entro  il
          30  giugno 1999, un piano di adeguamento degli scarichi e a
          completarne le opere entro il 31 dicembre 1999".