Art. 3.
  (Disposizioni di modifica della legge 18 dicembre 1986, n. 891, e
                      successive modificazioni)

  1. Alla legge 18 dicembre 1986, n. 891, e successive modificazioni,
sono apportate le modifiche di cui al presente articolo.
  2.  Al  comma 1 dell'articolo 5, l'alinea e le lettere a) e b) sono
sostituiti dai seguenti:
 "1. Per i mutui di cui all'articolo 1, i mutuatari, anche in caso di
cessazione  del  rapporto di lavoro, o gli eredi hanno la facolta' di
optare per:
   a)   l'estinzione  anticipata  del  residuo  debito  ad  un  tasso
stabilito,  anche  in  deroga ai limiti indicati dall'articolo 2, con
decreto  del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica,  emanato con periodicita' annuale; b) la continuazione del
pagamento  delle  rate residue ad un tasso agevolato, anche in deroga
ai limiti indicati dall'articolo 2, stabilito con il medesimo decreto
di  cui  alla  lettera a). Nella determinazione dei tassi di cui alla
lettera  a)  e  alla  presente  lettera,  il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica tiene conto dell'evoluzione
del tasso ufficiale di sconto nonche' dei prevedibili utili del fondo
speciale con gestione autonoma di cui all'articolo 3, ai fini di ogni
possibile   riduzione   dei   tassi   medesimi,  garantendo  comunque
l'equilibrio  economico  del  fondo.  I  predetti  tassi non potranno
comunque  superare,  di norma, di piu' di un punto il tasso ufficiale
di sconto;".
  3. Il comma 1-bis dell'articolo 5 e' abrogato.
  4. Dopo l'articolo 7, e' inserito il seguente:
 "Art.  7-bis.  -  1. A decorrere dal 1o gennaio 1999 sono trasferite
alla Cassa depositi e prestiti tutte le attivita' e le passivita' del
fondo speciale con gestione autonoma istituito dall'articolo 3".
 
Note all'art. 3:
            -  La legge 18 dicembre 1986, n. 891, reca: "Disposizioni
          per l'acquisto da parte  dei  lavoratori  dipendenti  della
          prima  casa  di  abitazione  nelle  aree  ad  alta tensione
          abitativa".
            - Si riporta il testo  dell'art.  5  della  sopra  citata
          legge n. 891/1986, come modificato dalla presente legge:
            "Art.  5.  -  Per i mutui di cui all'art. 1, i mutuatari,
          anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro,  o  gli
          eredi hanno la facolta' di optare per:
             a)  l'estinzione  anticipata  del  residuo  debito ad un
          tasso  stabilito,  anche  in  deroga  ai  limiti   indicati
          dall'art.  2,  con  decreto  del  Ministro  del tesoro, del
          bilancio e  della  programmazione  economica,  emanato  con
          periodicita' annuale;
             b)  la continuazione del pagamento delle rate residue ad
          un tasso agevolato, anche  in  deroga  ai  limiti  indicati
          dall'art.  2, stabilito con il medesimo decreto di cui alla
          lettera a). Nella determinazione  dei  tassi  di  cui  alla
          lettera a) e alla presente lettera, il Ministro del tesoro,
          del  bilancio  e della programmazione economica tiene conto
          dell'evoluzione del tasso ufficiale di sconto  nonche'  dei
          prevedibili  utili del fondo speciale con gestione autonoma
          di cui all'art. 3, ai fini di ogni possibile riduzione  dei
          tassi  medesimi, garantendo comunque l'equilibrio economico
          del fondo. I predetti tassi non potranno comunque superare,
          di norma, di piu' di un punto il tasso ufficiale di sconto;
             c) la cessione dell'immobile, entro sei mesi dal decesso
          del dante causa, a soggetti aventi i  requisiti  prescritti
          dalla presente legge, che subentrano nel contratto di mutuo
          fino alla scadenza da questo prevista;
             d) in caso di decesso del beneficiario, qualora esistano
          eredi  con  diritto  a  pensione  di reversibilita', potra'
          essere richiesta la sospensione del  pagamento  delle  rate
          per un anno. Il relativo importo, aumentato degli interessi
          vigenti   alla   data   del   decesso,  verra'  corrisposto
          congiuntamente alle rate ordinarie dell'anno successivo.
            1-bis. (Abrogato).
            2. Quando la rata prevista dalla lettera b) del  comma  1
          non   trovi  capienza  nel  trattamento  pensionistico  del
          mutuatario, ovvero in caso di impossibilita'  di  adempiere
          alle   residue   obbligazioni   derivanti   dal  mutuo,  il
          mutuatario e' tenuto ad alienare l'immobile o la  quota  di
          sua  proprieta'  alla  Direzione generale degli istituti di
          previdenza  del  Ministero  del  tesoro.  In  tal  caso  il
          mutuatario   puo'   richiedere  che  l'immobile  gli  venga
          concesso in locazione ai sensi della legge 27 luglio  1978,
          n. 392.
            3.  Il  contratto  di  mutuo  regola  i  criteri  per  la
          determinazione del valore dell'alloggio. nelle  ipotesi  di
          cui al comma 2, in base all'apporto di capitale proprio del
          mutuatario,    maggiorato    degli   interessi   legali   e
          dell'importo delle rate  versate,  capitalizzate  al  tasso
          minimo  di ammortamento annuo, nonche' detratto il capitale
          eventualmente garantito con ipoteca di grado anteriore.
            4. Il valore  dell'alloggio,  determinato  ai  sensi  del
          comma  3,  e'  accreditato  allo  stesso  mutuatario previa
          compensazione con l'importo corrispondente all'equo  canone
          di locazione per il periodo antecedente alla cessione.
            5. I partecipanti alla comunione ai sensi dei commi 4 e 5
          del  precedente  articolo  4 hanno prelazione nei confronti
          dei soggetti previsti dalla lettera  c)  del  comma  1  del
          presente articolo e della Direzione generale degli istituti
          di  previdenza del Ministero del tesoro. Tale facolta' puo'
          essere   esercitata   entro   sei   mesi   dalla    formale
          notificazione dei fatti che hanno dato luogo alla richiesta
          di cessione".
            -  L'alinea  e le lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 5
          della  citata  legge  n.  891/1986  come  sostituiti  dalla
          presente legge, sono i seguenti:
            "Art.  5.  -  1.  Per  i  mutui  di cui all'articolo 1, i
          mutuatari, anche in caso  di  cessazione  del  rapporto  di
          lavoro, o gli eredi hanno la facolta' di optare per:
             a)  l'estinzione  anticipata  del  risiduo  debito ad un
          tasso  stabilito,  anche  in  deroga  ai  limiti   indicati
          dall'art.  2,  con  decreto  del  Ministero del tesoro, del
          bilancio e  della  programmazione  economica,  emanato  con
          periodicita' annuale;
             b)  la continuazione del pagamento delle rate residue ad
          un tasso agevolato, anche  in  deroga  ai  limiti  indicati
          dall'art.  2, stabilito con il medesimo decreto di cui alla
          lettera a). Nella determinazione  dei  tassi  di  cui  alla
          lettera a) e alla presente lettera, il Ministro del tesoro,
          del  bilancio  e della programmazione economica tiene conto
          dell'evoluzione del tasso ufficiale di sconto  nonche'  dei
          prevedibili  utili del fondo speciale con gestione autonoma
          di cui all'art. 3, ai fini di ogni possibile riduzione  dei
          tassi  medesimi, garantendo comunque l'equilibrio economico
          del fondo. I predetti tassi non potranno comunque superare,
          di norma, di piu' di un punto il tasso ufficiale di sconto;
             (Omissis);
            1-bis (abrogato)".
            -  L'art.  7  della  citata  legge  n.   891/1986,   come
          modificato dalla presente legge, e' il seguente:
            "Art.  7. - 1. Gli enti mutuanti sono tenuti ad accertare
          annualmente  la  corrispondenza  della  rata  versata  alla
          retribuzione  percepita ai sensi dell'art. 2 della presente
          legge.
            2. In dipendenza di tale accertamento  il  mutuatario  ha
          l'obbligo   di   trasmettere   all'ente  mutuante,  con  le
          modalita' previste dal contratto di mutuo, le  attestazioni
          di cui al precedente art. 2, comma 1.
            3.  Se  il  mutuatario  non adempie nei termini stabiliti
          all'onere di cui al comma precedente si applica la rata  di
          mutuo prevista dall'art.  2, comma 3, per l'intero anno cui
          il certificato si riferisce, salvo che lo stesso mutuatario
          non dimostri che l'inadempimento e' stato incolpevole.
            4. Gli enti mutuanti devono provvedere entro dieci giorni
          al  versamento  alla  Cassa  depositi  e prestiti di quanto
          riscosso.
            5. In caso di mancato o di ritardato versamento da  parte
          dei  datori  di  lavoro  o  degli  enti mutuanti si applica
          l'interesse  di  mora  pari  a  quello  previsto   per   le
          operazioni   di  mutuo  fondiario-edilizio,  maggiorato  di
          quattro punti".
            "Art. 7-bis. - 1. A decorrere dal  1  gennaio  1999  sono
          trasferite   alla   Cassa  depositi  e  prestiti  tutte  le
          attivita' e le passivita' del fondo speciale  con  gestione
          autonoma istituito dall'art. 3".