Art. 3. (Disposizioni di modifica della legge 18 dicembre 1986, n. 891, e successive modificazioni) 1. Alla legge 18 dicembre 1986, n. 891, e successive modificazioni, sono apportate le modifiche di cui al presente articolo. 2. Al comma 1 dell'articolo 5, l'alinea e le lettere a) e b) sono sostituiti dai seguenti: "1. Per i mutui di cui all'articolo 1, i mutuatari, anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro, o gli eredi hanno la facolta' di optare per: a) l'estinzione anticipata del residuo debito ad un tasso stabilito, anche in deroga ai limiti indicati dall'articolo 2, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, emanato con periodicita' annuale; b) la continuazione del pagamento delle rate residue ad un tasso agevolato, anche in deroga ai limiti indicati dall'articolo 2, stabilito con il medesimo decreto di cui alla lettera a). Nella determinazione dei tassi di cui alla lettera a) e alla presente lettera, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica tiene conto dell'evoluzione del tasso ufficiale di sconto nonche' dei prevedibili utili del fondo speciale con gestione autonoma di cui all'articolo 3, ai fini di ogni possibile riduzione dei tassi medesimi, garantendo comunque l'equilibrio economico del fondo. I predetti tassi non potranno comunque superare, di norma, di piu' di un punto il tasso ufficiale di sconto;". 3. Il comma 1-bis dell'articolo 5 e' abrogato. 4. Dopo l'articolo 7, e' inserito il seguente: "Art. 7-bis. - 1. A decorrere dal 1o gennaio 1999 sono trasferite alla Cassa depositi e prestiti tutte le attivita' e le passivita' del fondo speciale con gestione autonoma istituito dall'articolo 3".
Note all'art. 3: - La legge 18 dicembre 1986, n. 891, reca: "Disposizioni per l'acquisto da parte dei lavoratori dipendenti della prima casa di abitazione nelle aree ad alta tensione abitativa". - Si riporta il testo dell'art. 5 della sopra citata legge n. 891/1986, come modificato dalla presente legge: "Art. 5. - Per i mutui di cui all'art. 1, i mutuatari, anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro, o gli eredi hanno la facolta' di optare per: a) l'estinzione anticipata del residuo debito ad un tasso stabilito, anche in deroga ai limiti indicati dall'art. 2, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, emanato con periodicita' annuale; b) la continuazione del pagamento delle rate residue ad un tasso agevolato, anche in deroga ai limiti indicati dall'art. 2, stabilito con il medesimo decreto di cui alla lettera a). Nella determinazione dei tassi di cui alla lettera a) e alla presente lettera, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica tiene conto dell'evoluzione del tasso ufficiale di sconto nonche' dei prevedibili utili del fondo speciale con gestione autonoma di cui all'art. 3, ai fini di ogni possibile riduzione dei tassi medesimi, garantendo comunque l'equilibrio economico del fondo. I predetti tassi non potranno comunque superare, di norma, di piu' di un punto il tasso ufficiale di sconto; c) la cessione dell'immobile, entro sei mesi dal decesso del dante causa, a soggetti aventi i requisiti prescritti dalla presente legge, che subentrano nel contratto di mutuo fino alla scadenza da questo prevista; d) in caso di decesso del beneficiario, qualora esistano eredi con diritto a pensione di reversibilita', potra' essere richiesta la sospensione del pagamento delle rate per un anno. Il relativo importo, aumentato degli interessi vigenti alla data del decesso, verra' corrisposto congiuntamente alle rate ordinarie dell'anno successivo. 1-bis. (Abrogato). 2. Quando la rata prevista dalla lettera b) del comma 1 non trovi capienza nel trattamento pensionistico del mutuatario, ovvero in caso di impossibilita' di adempiere alle residue obbligazioni derivanti dal mutuo, il mutuatario e' tenuto ad alienare l'immobile o la quota di sua proprieta' alla Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro. In tal caso il mutuatario puo' richiedere che l'immobile gli venga concesso in locazione ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392. 3. Il contratto di mutuo regola i criteri per la determinazione del valore dell'alloggio. nelle ipotesi di cui al comma 2, in base all'apporto di capitale proprio del mutuatario, maggiorato degli interessi legali e dell'importo delle rate versate, capitalizzate al tasso minimo di ammortamento annuo, nonche' detratto il capitale eventualmente garantito con ipoteca di grado anteriore. 4. Il valore dell'alloggio, determinato ai sensi del comma 3, e' accreditato allo stesso mutuatario previa compensazione con l'importo corrispondente all'equo canone di locazione per il periodo antecedente alla cessione. 5. I partecipanti alla comunione ai sensi dei commi 4 e 5 del precedente articolo 4 hanno prelazione nei confronti dei soggetti previsti dalla lettera c) del comma 1 del presente articolo e della Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro. Tale facolta' puo' essere esercitata entro sei mesi dalla formale notificazione dei fatti che hanno dato luogo alla richiesta di cessione". - L'alinea e le lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 5 della citata legge n. 891/1986 come sostituiti dalla presente legge, sono i seguenti: "Art. 5. - 1. Per i mutui di cui all'articolo 1, i mutuatari, anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro, o gli eredi hanno la facolta' di optare per: a) l'estinzione anticipata del risiduo debito ad un tasso stabilito, anche in deroga ai limiti indicati dall'art. 2, con decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, emanato con periodicita' annuale; b) la continuazione del pagamento delle rate residue ad un tasso agevolato, anche in deroga ai limiti indicati dall'art. 2, stabilito con il medesimo decreto di cui alla lettera a). Nella determinazione dei tassi di cui alla lettera a) e alla presente lettera, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica tiene conto dell'evoluzione del tasso ufficiale di sconto nonche' dei prevedibili utili del fondo speciale con gestione autonoma di cui all'art. 3, ai fini di ogni possibile riduzione dei tassi medesimi, garantendo comunque l'equilibrio economico del fondo. I predetti tassi non potranno comunque superare, di norma, di piu' di un punto il tasso ufficiale di sconto; (Omissis); 1-bis (abrogato)". - L'art. 7 della citata legge n. 891/1986, come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 7. - 1. Gli enti mutuanti sono tenuti ad accertare annualmente la corrispondenza della rata versata alla retribuzione percepita ai sensi dell'art. 2 della presente legge. 2. In dipendenza di tale accertamento il mutuatario ha l'obbligo di trasmettere all'ente mutuante, con le modalita' previste dal contratto di mutuo, le attestazioni di cui al precedente art. 2, comma 1. 3. Se il mutuatario non adempie nei termini stabiliti all'onere di cui al comma precedente si applica la rata di mutuo prevista dall'art. 2, comma 3, per l'intero anno cui il certificato si riferisce, salvo che lo stesso mutuatario non dimostri che l'inadempimento e' stato incolpevole. 4. Gli enti mutuanti devono provvedere entro dieci giorni al versamento alla Cassa depositi e prestiti di quanto riscosso. 5. In caso di mancato o di ritardato versamento da parte dei datori di lavoro o degli enti mutuanti si applica l'interesse di mora pari a quello previsto per le operazioni di mutuo fondiario-edilizio, maggiorato di quattro punti". "Art. 7-bis. - 1. A decorrere dal 1 gennaio 1999 sono trasferite alla Cassa depositi e prestiti tutte le attivita' e le passivita' del fondo speciale con gestione autonoma istituito dall'art. 3".