Art. 30.
                             (Sanatoria)

  1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti
salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base
dei  decreti-legge 29 aprile 1995, n. 140, 28 giugno 1995, n. 256, 28
agosto  1995,  n.  358, 27 ottobre 1995, n. 445, 23 dicembre 1995, n.
546, 26 febbraio 1996, n. 81, 26 aprile 1996, n. 217, 25 giugno 1996,
n. 335, 8 agosto 1996, n. 443, e 31 dicembre 1996, n. 670.
 
Note all'art. 30:
            -   Il  decreto-legge  29  aprile  1995,  n.  140,  reca:
          "Differimento   di   termini   previsti   da   disposizioni
          legislative  in  materia  di  opere  pubbliche  e politiche
          ambientali e territoriali", ed e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 29 aprile 1995, n. 99.
            -  Il  decreto-legge  28  giugno  1995,  n.  256,   reca:
          "Differimento   di   termini   previsti   da   disposizioni
          legislative in  materia  di  opere  pubbliche  e  politiche
          ambientali e territoriali", ed e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 29 giugno 1995, n. 150.
            -   Il  decreto-legge  28  agosto  1995,  n.  358,  reca:
          "Differimento   di   termini   previsti   da   disposizioni
          legislative  in  materia  di  opere  pubbliche  e politiche
          ambientali e territoriali", ed e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 29 agosto 1995, n. 201.
            -  Il  decreto-legge  27  ottobre  1995,  n.  445,  reca:
          "Differimento   di   termini   previsti   da   disposizioni
          legislative in  materia  di  opere  pubbliche  e  politiche
          ambientali e territoriali", ed e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 28 ottobre 1995, n. 253.
            -  Il  decreto-legge  23  dicembre  1996,  n.  546, reca:
          "Differimento   di   termini   previsti   da   disposizioni
          legislative  in  materia  di  opere  pubbliche  e politiche
          ambientali e territoriali", ed e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 28 dicembre 1995, n. 301.
            -  Il  decreto-legge  26  febbraio  1996,  n.  81,  reca:
          "Differimento   di   termini   previsti   da   disposizioni
          legislative in  materia  di  opere  pubbliche  e  politiche
          ambientali e territoriali", ed e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 27 febbraio 1996, n. 48.
            -   Il  decreto-legge  26  aprile  1996,  n.  217,  reca:
          "Differimento   di   termini   previsti   da   disposizioni
          legislative  in  materia  di  opere  pubbliche  e politiche
          ambientali e territoriali", ed e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 27 aprile 1996, n. 98.
            -  Il  decreto-legge  25  giugno  1996,  n.  335,   reca:
          "Differimento   di   termini   previsti   da   disposizioni
          legislative in  materia  di  opere  pubbliche  e  politiche
          ambientali e territoriali, nonche' disposizioni urgenti per
          il  recupero  edilizio nei centri urbani", ed e' pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 26 giugno 1996, n. 148.
            -   Il   decreto-legge  8  agosto  1996,  n.  443,  reca:
          "Differimento   di   termini   previsti   da   disposizioni
          legislative  in  materia  di  opere  pubbliche  e politiche
          ambientali e territoriali, nonche' disposizioni urgenti per
          il recupero edilizio nei centri urbani", ed  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 26 agosto 1996, n. 199.
            -  Il  decreto-legge  31  dicembre  1996,  n.  670, reca:
          "Proroga dei termini",  ed  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 31 dicembre 1996, n. 305.