Art. 4. 
(Disposizioni di modifica della legge 24 dicembre  1993,  n.  560,  e
                      successive modificazioni) 
 
  1. Alla legge 24 dicembre 1993, n. 560, e successive modificazioni,
sono apportate le modifiche di cui al presente articolo. 
  2. All'articolo 1, comma 4, sono soppresse le parole:  "e  comunque
non inferiore al 50 per cento". 
  3. All'articolo 1, dopo il comma 4, e' inserito il seguente: 
 "4-bis. Gli alloggi compresi nei piani di vendita di cui al comma  4
che si rendono liberi sono immediatamente segnalati dall'ente gestore
al comune, che provvede all'assegnazione ai soggetti aventi diritto". 
  4. Dopo il comma 10 dell'articolo 1 e' inserito il seguente: 
 "10-bis. In caso di necessita', documentata  dall'ente  gestore,  di
effettuare interventi di manutenzione straordinaria,  di  restauro  e
risanamento conservativo o di ristrutturazione, di cui  alle  lettere
b), c) e d) del primo comma dell'articolo 31  della  legge  5  agosto
1978, n. 457, di edifici inseriti nei piani di  vendita,  il  prezzo,
determinato ai sensi del comma 10, e' aumentato dei  costi  sostenuti
per i suddetti interventi". 
  5. Il comma 13 dell'articolo 1 e' sostituito dal seguente: 
 "13.  I  proventi  delle  alienazioni  degli  alloggi  di   edilizia
residenziale pubblica e di quelle di cui ai commi da 15 a 19, nonche'
i proventi dell'estinzione del diritto di  prelazione  richiamato  al
comma 25, destinati alle finalita' indicate  al  comma  5,  rimangono
nella disponibilita'  degli  enti  proprietari.  Tali  proventi  sono
contabilizzati a cura dell'Istituto autonomo  per  le  case  popolari
competente  per  territorio,  comunque  denominato,  nella   gestione
speciale di cui all'articolo 10  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036, e versati in un apposito  conto
corrente denominato "Fondi CER destinati alle finalita'  della  legge
n.  560  del  1993,  istituito  presso  la   sezione   di   tesoreria
provinciale, a norma dell'articolo 10, dodicesimo comma, della  legge
26 aprile 1983, n. 130"". 
  6.  Fino  all'entrata  in  vigore  del  provvedimento   legislativo
previsto dall'articolo 64 del decreto legislativo 31 marzo  1998,  n.
112, le regioni  possono  sospendere  le  alienazioni  degli  alloggi
ricompresi nei piani di cui al comma 4 dell'articolo 1 della legge 24
dicembre 1993, n. 560, come  modificato  dal  comma  2  del  presente
articolo, fatte salve quelle per le quali, alla data  di  entrata  in
vigore  della  presente  legge,  gli  aventi  diritto  abbiano   gia'
presentato la domanda di acquisto. 
 
Note all'art. 4:
            - Si riporta il testo dell'art. 1 della legge n. 560/1993
          (Norme  in materia di alienazione degli alloggi di edilizia
          residenziale  pubblica),  come  modificato  dalla  presente
          legge:
            "Art.  1.  -  1.  Sono  alloggi  di edilizia residenziale
          pubblica, soggetti alle norme della presente legge,  quelli
          acquisiti,  realizzati o recuperati, ivi compresi quelli di
          cui alla legge 6 marzo 1976, n. 52, a totale carico  o  con
          concorso  o  con contributo dello Stato, della regione o di
          enti  pubblici  territoriali, nonche' con i fondi derivanti
          da contributi  dei  lavoratori  ai  sensi  della  legge  14
          febbraio  1963,  n.  60,  e successive modificazioni, dallo
          Stato,  da  enti  pubblici  territoriali,   nonche'   dagli
          Istituti  autonomi  per  le case popolari (IACP) e dai loro
          consorzi  comunque  denominati  e  disciplinati  con  legge
          regionale.
            2. Le disposizioni della presente legge, ad eccezione dei
          commi 5, 13 e 14, si applicano altresi':
             a) agli alloggi di proprieta' dell'Amministrazione delle
          poste  e delle telecomunicazioni costruiti od acquistati ai
          sensi dell'art.   1,  n.  3),  delle  norme  approvate  con
          decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n.
          2,  come  sostituito  dall'art.  1  della legge 15 febbraio
          1967, n. 42, della legge 7 giugno 1975,  n.  227,  e  della
          legge  10 febbraio 1982, n. 39, e successive modificazioni,
          nonche' agli alloggi che, ai sensi della legge  29  gennaio
          1992,  n.   58, sono stati trasferiti dall'Azienda di Stato
          per i servizi telefonici all'Amministrazione delle poste  e
          delle telecomunicazioni;
             b)  agli  alloggi  non  di  servizio di proprieta' della
          societa'  Ferrovie  dello   Stato   S.p.a.   costruiti   od
          acquistati  fino  alla  data della trasformazione dell'Ente
          Ferrovie dello Stato in societa' per azioni.  Le  modalita'
          di  alienazione dei predetti alloggi sono disciplinate, nel
          rispetto delle disposizioni della presente legge, nell'atto
          di  concessione  di  cui   alla   delibera   del   Comitato
          interministeriale  per  la  programmazione economica (CIPE)
          del 12 agosto 1992, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  n.
          202 del 28 agosto 1992;
             c)  agli  alloggi  acquisiti  dagli  Enti di sviluppo ai
          sensi della legge 21 ottobre 1950,  n.  841,  e  successive
          modificazioni  ed  integrazioni,  che  siano  tuttora nella
          disponibilita' degli Enti medesimi;
             d) abrogata.
            2-bis.  Le  disposizioni  della  presente  legge  non  si
          applicano  alle  unita'  immobiliari  degli  enti  pubblici
          territoriali  che  non  abbiano   finalita'   di   edilizia
          residenziale  pubblica.  Agli  immobili urbani pubblici e a
          quelli sottoposti a tutela ai sensi dell'art. 4 della legge
          1 giugno 1939, n. 1089, adibiti a uso diverso da quello  di
          edilizia  residenziale  si  applicano le disposizioni degli
          articoli 38 e 40 della legge 27  luglio  1978,  n.  392,  e
          successive modificazioni.
            3.  Sono  esclusi  dalle  norme  della presente legge gli
          alloggi di servizio oggetto di  concessione  amministrativa
          in   connessione  con  particolari  funzioni  attribuite  a
          pubblici  dipendenti,  gli  alloggi  realizzati  con  mutuo
          agevolato  di cui all'art. 18 della legge 5 agosto 1978, n.
          457, e successive modificazioni, nonche' quelli soggetti ai
          vincoli di cui  alla  legge  1  giugno  1939,  n.  1089,  e
          successive modificazioni.
            4.  Le  regioni,  entro  sessanta  giorni  dalla  data di
          entrata in  vigore  della  presente  legge,  formulano,  su
          proposta  degli  enti proprietari, sentiti i comuni ove non
          proprietari, piani di vendita al fine di rendere alienabili
          determinati immobili nella misura massima del 75 per  cento
          del   patrimonio  abitativo  vendibile  nel  territorio  di
          ciascuna  provincia.  Trascorso  tale  termine,  gli   enti
          proprietari,  nel  rispetto  dei predetti limiti, procedono
          alle alienazioni in favore dei  soggetti  aventi  titolo  a
          norma della presente legge.
            4-bis.  Gli  alloggi compresi nei piani di vendita di cui
          al comma  4  che  si  rendono  liberi  sono  immediatamente
          segnalati   dall'ente   gestore  al  comune,  che  provvede
          all'assegnazione ai soggetti aventi diritto.
            5. L'alienazione  di  alloggi  di  edilizia  residenziale
          pubblica  e' consentita esclusivamente per la realizzazione
          di programmi finalizzati allo sviluppo di tale settore.
            6. Hanno titolo all'acquisto  degli  alloggi  di  cui  al
          comma  4  gli  assegnatari o i loro familiari conviventi, i
          quali conducano un alloggio a titolo di locazione da  oltre
          un  quinquennio  e  non  siano in mora con il pagamento dei
          canoni e delle spese  all'atto  della  presentazione  della
          domanda  di  acquisto.  In  caso  di  acquisto da parte dei
          familiari  conviventi  e'  fatto  salvo   il   diritto   di
          abitazione in favore dell'assegnatario.
            7.  Gli  assegnatari  di  cui  al comma 6, se titolari di
          reddito familiare complessivo inferiore al  limite  fissato
          dal    CIPE   ai   fini   della   decadenza   dal   diritto
          all'assegnazione, ovvero se ultrasessantenni o portatori di
          handicap,  qualora  non  intendano  acquistare   l'alloggio
          condotto  a  titolo di locazione, rimangono assegnatari del
          medesimo alloggio, che non puo' essere alienato a terzi.
            8.  Per  le  finalita'  di  cui  al  comma  6,  gli  enti
          proprietari  adottano  le opportune misure di pubblicita' e
          disciplinano le modalita' di presentazione delle domande di
          acquisto.
            9. I soggetti assegnatari di alloggio che non si  trovino
          nelle  condizioni  di  cui  al  comma  7 possono presentare
          domanda  di  acquisto  dell'alloggio,  in  sede  di   prima
          applicazione  della  presente  legge,  entro due anni dalla
          data di entrata in vigore della  stessa,  ovvero  entro  un
          anno   dall'accertamento,   da   parte  dell'ente  gestore,
          dell'avvenuta  perdita  della  qualifica  di  assegnatario.
          Trascorsi  tali termini, gli alloggi possono essere venduti
          a terzi purche' in possesso dei  requisiti  previsti  dalle
          norme vigenti per non incorrere nella decadenza dal diritto
          all'assegnazione   di   alloggi  di  edilizia  residenziale
          pubblica.  Hanno  titolo  di  priorita'  nell'acquisto   le
          societa'  cooperative  edilizie iscritte all'albo nazionale
          di cui all'art. 13 della legge 31 gennaio 1992, n. 59,  che
          si  impegnano,  con atto d'obbligo, a concedere gli alloggi
          in locazione a canone  convenzionato  per  un  periodo  non
          inferiore a otto anni.
            10.  Il prezzo degli alloggi e' costituito dal valore che
          risulta  applicando  un  moltiplicatore  pari  a  100  alle
          rendite  catastali determinate dalla Direzione generale del
          catasto e dei servizi tecnici erariali del Ministero  delle
          finanze  a  seguito  della  revisione generale disposta con
          decreto del Ministro delle finanze  del  20  gennaio  1990,
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 31 del 7 febbraio
          1990, e di cui all'art.   7  del  decreto-legge  11  luglio
          1992,  n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
          agosto 1992, n. 359, e  delle  successive  revisioni.    Al
          prezzo cosi' determinato si applica la riduzione dell'1 per
          cento   per   ogni   anno   di  anzianita'  di  costruzione
          dell'immobile, fino al limite massimo del 20 per cento.  Il
          pagamento del prezzo viene effettuato entro quindici giorni
          dal perfezionamento del contratto di alienazione.
            10-bis.  In  caso  di  necessita',  documentata dall'ente
          gestore,   di   effettuare   interventi   di   manutenzione
          straordinaria,  di restauro e risanamento conservativo o di
          ristrutturazione, di cui alle lettere b), c) e d) del primo
          comma dell'art. 31 della legge 5 agosto 1978,  n.  457,  di
          edifici   inseriti   nei   piani  di  vendita,  il  prezzo,
          determinato ai sensi del comma 10, e' aumentato  dei  costi
          sostenuti per i suddetti interventi.
            11.   La   determinazione  del  prezzo  puo'  essere,  in
          alternativa a  quanto  previsto  dal  comma  10,  stabilita
          dall'Ufficio tecnico erariale su richiesta dell'acquirente.
          In  tal  caso  la  determinazione  del  prezzo  si  intende
          definitiva anche se  la  valutazione  dell'Ufficio  tecnico
          erariale e' superiore ai prezzi stabiliti secondo i criteri
          previsti  dal  comma  10, salva la facolta' di revoca della
          domanda di acquisto, da  esercitarsi  entro  trenta  giorni
          dalla comunicazione della determinazione del prezzo.
            12.  Le  alienazioni  possono  essere  effettuate  con le
          seguenti modalita':
             a) pagamento in unica soluzione, con una riduzione  pari
          al 10 per cento del prezzo di cessione;
             b)  pagamento immediato di una quota non inferiore al 30
          per  cento  del  prezzo  di  cessione,  con  dilazione  del
          pagamento  della parte rimanente in non piu' di 15 anni, ad
          un  interesse  pari  al  tasso  legale,  previa  iscrizione
          ipotecaria a garanzia della parte del prezzo dilazionata.
            13.   I  proventi  delle  alienazioni  degli  alloggi  di
          edilizia residenziale pubblica e di quelle di cui ai  commi
          da  15 a 19, nonche' i proventi dell'estinzione del diritto
          di  prelazione  richiamato  al  comma  25,  destinati  alle
          finalita'    indicate   al   comma   5,   rimangono   nella
          disponibilita' degli enti proprietari. Tali  proventi  sono
          contabilizzati  a  cura  dell'istituto autonomo per le case
          popolari competente per  territorio,  comunque  denominato,
          nella  gestione speciale di cui all'articolo 10 del decreto
          del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n.  1036,
          e  versati  in un apposito conto corrente denominato "Fondi
          CER destinati alle finalita' della legge n. 560  del  1993,
          istituito  presso  la  sezione  di tesoreria provinciale, a
          norma dell'art. 10, dodicesimo comma, della legge 26 aprile
          1983, n. 130.
            14.  Le  regioni,  su  proposta dei competenti IACP e dei
          loro consorzi comunque denominati e disciplinati con  legge
          regionale, determinano annualmente la quota dei proventi di
          cui  al  comma 13 da destinare al reinvestimento in edifici
          ed aree edificabili, per la riqualificazione e l'incremento
          del   patrimonio   abitativo   pubblico   mediante    nuove
          costruzioni,   recupero  e  manutenzione  straordinaria  di
          quelle esistenti e programmi integrati, nonche' ad opere di
          urbanizzazione socialmente rilevanti.  Detta quota non puo'
          comunque essere inferiore all'80 per cento del ricavato. La
          parte  residua  e'  destinata  al   ripiano   dei   deficit
          finanziari degli Istituti.
            15.   Sono   soggette  ad  alienazione  anche  le  unita'
          immobiliari ad uso  non  abitativo  ricomprese  in  edifici
          destinati ad edilizia residenziale pubblica.
            16.  L'affittuario  delle  unita'  immobiliari  di cui al
          comma 15 puo' esercitare il diritto di prelazione ai  sensi
          dell'art. 38 della legge 27 luglio 1978, n. 392. Ove questi
          non  lo  abbia  esercitato  nei termini previsti dal citato
          art. 38, nei successivi sessanta giorni possono  presentare
          domanda  di  acquisto  enti  pubblici  non  economici, enti
          morali, associazioni senza scopo  di  lucro  o  cooperative
          sociali  di  cui  alla legge 8 novembre 1991, n. 381. A tal
          fine, gli enti proprietari adottano le opportune misure  di
          pubblicita'.
            17.  Decorso  inutilmente  anche  il  termine di sessanta
          giorni di cui al comma 16,  la  cessione  e'  effettuata  a
          chiunque ne faccia domanda.
            18. L'alienazione delle unita' immobiliari ai soggetti di
          cui  al  comma  16 e' effettuata a prezzo di mercato, sulla
          base del parere dell'Ufficio tecnico erariale. Il pagamento
          puo'  avvenire  in  forma  rateale  entro  un  termine  non
          superiore  a dieci anni e con un tasso di interesse pari al
          tasso legale.
            19. Nel caso di cui al comma 17, si ricorre all'asta  con
          offerte  in  aumento  assumendo  a base il prezzo di cui al
          primo periodo del comma 18.
            20. Gli alloggi e le  unita'  immobiliari  acquistati  ai
          sensi  della  presente  legge  non possono essere alienati,
          anche  parzialmente,  ne'   puo'   essere   modificata   la
          destinazione d'uso, per un periodo di dieci anni dalla data
          di  registrazione del contratto di acquisto e comunque fino
          a quando non sia pagato interamente il prezzo. In  caso  di
          vendita  gli  IACP e i loro consorzi, comunque denominati e
          disciplinati  con  legge  regionale,   hanno   diritto   di
          prelazione.
            21.  La documentazione necessaria alla stipula degli atti
          di compravendita degli alloggi e delle  unita'  immobiliari
          di  cui  alla  presente  legge  e' predisposta dagli uffici
          tecnici degli enti alienanti.
            22. Le operazioni di vendita relative agli alloggi di cui
          ai commi da 1 a 5 sono esenti  dal  pagamento  dell'imposta
          sull'incremento di valore degli immobili (INVIM).
            23.  Gli assegnatari di alloggi realizzati dalla Gestione
          case per lavoratori (GESCAL) nel territorio del  comune  di
          Longarone, in sostituzione degli immobili distrutti a causa
          della   catastrofe   del   Vajont,   possono   beneficiare,
          indipendentemente   dalla   presentazione   di   precedenti
          domande,  della assegnazione in proprieta' con il pagamento
          rateale del  prezzo  e  con  garanzia  ipotecaria,  secondo
          quanto  previsto dall'articolo 29, primo comma, della legge
          14 febbraio 1963, n. 60, purche'  detengano  l'alloggio  da
          almeno venti anni alla data del 30 dicembre 1991.
            24.  Gli assegnatari di alloggi realizzati ai sensi della
          legge 4 marzo 1952, n.  137,  e  successive  modificazioni,
          indipendentemente  da  precedenti domande di acquisto delle
          abitazioni in godimento, ne possono chiedere la cessione in
          proprieta' entro il  termine  di  un  anno  dalla  data  di
          entrata  in  vigore della presente legge beneficiando delle
          condizioni di miglior favore contenute nell'art.  26  delle
          norme approvate con decreto del Presidente della Repubblica
          17  gennaio  1959, n. 2, come sostituito dall'art. 14 della
          legge 27 aprile 1962, n. 231.
            25. Il  diritto  di  prelazione  di  cui  al  nono  comma
          dell'art.   28  della  legge  8  agosto  1977,  n.  513,  e
          successive modificazioni, si estingue qualora  l'acquirente
          dell'alloggio  ceduto in applicazione del medesimo articolo
          28 versi all'ente cedente un importo pari al 10  per  cento
          del valore calcolato sulla base degli estimi catastali.
            26. Sono abrogati l'art. 28 della legge 30 dicembre 1991,
          n.  412,  i  commi  da  2  a  5  dell'art. 7 della legge 23
          dicembre 1992, n.  498,  nonche'  ogni  altra  disposizione
          incompatibile con la presente legge.
            27. E' fatto salvo il diritto, maturato dall'assegnatario
          alla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente legge,
          all'acquisto di alloggi pubblici  alle  condizioni  di  cui
          alle leggi vigenti in materia alla medesima data".
            -  Per  il testo dell'art. 31 della legge n. 457/1978, si
          veda in note all'art. 1.
            - L'art. 10 del decreto del Presidente  della  Repubblica
          30  dicembre  1972,  n. 1036 (Norme per la riorganizzazione
          delle amministrazioni e degli enti  pubblici  operanti  nel
          settore   della  edilizia  residenziale  pubblica),  e'  il
          seguente:
            "Art. 10. - Presso gli istituti autonomi provinciali  per
          le  case popolari e' istituita una gestione speciale per la
          gestione dei  fondi  e  la  contabilizzazione  delle  spese
          inerenti  allo svolgimento dei piani realizzati con i fondi
          depositati presso la Cassa depositi  e  prestiti  ai  sensi
          dell'art.  5, della legge 22 ottobre 1971, n.  865, nonche'
          per  la  gestione  e  la  contabilizzazione  delle  entrate
          conseguenti  ai  rimborsi da chiunque dovuti in relazione a
          prestiti, finanziamenti ed interventi realizzati  ai  sensi
          delle  leggi  28 febbraio 1949, n. 43, 20 novembre 1955, n.
          1148, 14 febbraio 1963, n. 60, e  successive  modificazioni
          ed  integrazioni,  nonche'  della legge 22 ottobre 1971, n.
          865.
            Le  somme riscosse ai sensi del comma precedente e quelle
          direttamente dovute per il patrimonio  acquisito  ai  sensi
          della  legge  14  febbraio  1963,  n.  60,  e  del presente
          decreto, nonche' quelle dovute ai sensi dell'art. 61  della
          legge  22  ottobre  1971, n. 865, saranno versate nei conti
          correnti accesi presso la  Cassa  depositi  e  prestiti  ai
          sensi  dell'art.  5 della stessa legge con le modalita' che
          verranno   stabilite   dal    comitato    per    l'edilizia
          residenziale.
            I  fondi  necessari per la realizzazione degli interventi
          compresi nei piani di  cui  al  primo  comma  del  presente
          articolo  verranno  messi  a  disposizione  del  competente
          Istituto autonomo per le  case  popolari  presso  la  Cassa
          depositi  e  prestiti con decreto del Ministro per i lavori
          pubblici emanato, su richiesta del comitato per  l'edilizia
          residenziale,  a  seguito della presentazione del programma
          di intervento debitamente approvato.
            L'Istituto  autonomo  per  le  case  popolari  dispone  i
          pagamenti sui fondi come sopra accreditati.
            Alla  data  del  1  gennaio  1974  i fondi destinati alla
          realizzazione dei  programmi  deliberati  dalla  GESCAL  ai
          sensi  della  legge 14 febbraio 1963, n. 60 ed impegnati ai
          sensi dell'art. 3 della legge  22  ottobre  1971,  n.  865,
          verranno  messi a disposizione ed accreditati agli istituti
          autonomi per le case popolari, con le stesse  modalita'  di
          cui ai commi precedenti".
            -  L'art.  10,  dodicesimo  comma,  della legge 26 aprile
          1983, n. 130 (Disposizioni per la formazione  del  bilancio
          annuale  e pluriennale dello Stato-legge finanziaria 1983),
          e' il seguente:
            "In  attuazione  di  quanto  indicato  dalla  lettera  d)
          dell'art.   3  della  legge  5  agosto  1978,  n.  457,  il
          segretariato del CER dispone  il  trasferimento  dei  fondi
          richiesti dalle regioni con ordinamento a statuto ordinario
          e  speciale  con  le  modalita'  previste  dalla lettera h)
          dell'art. 4 della legge medesima,  mediante  accredito  dei
          fondi stessi su apposite contabilita' speciali da istituire
          presso  le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato. Le
          stesse sezioni provvedono ai pagamenti  disposti  da  parte
          dei  competenti  istituti  autonomi  per  le  case popolari
          mediante diretta  liquidazione  ai  terzi  interessati  dei
          relativi titoli di spesa".
            - L'art. 64 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112
          (Conferimento  di  funzioni  e compiti amministrativi dello
          Stato alle regioni ed agli enti locali, in  attuazione  del
          capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), e' il seguente:
            "Art.  64  (Patrimonio  edilizio)  -  1.  Con  successivo
          provvedimento legislativo  verra'  definito  l'assetto  del
          patrimonio  di  edilizia residenziale pubblica, fatto salvo
          quello di proprieta' degli enti locali".