Art. 5. (Disposizioni di modifica del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, e successive modificazioni) 1. Al decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, e successive modificazioni, sono apportate le modifiche di cui al presente articolo. 2. Al comma 2 dell'articolo 8, le parole: "nei successivi centottanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "entro la data del 31 dicembre 1994". 3. Il comma 1 dell'articolo 11 e' sostituito dal seguente: "1. I fondi di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60, e successive modificazioni, nella misura fissata dai programmi regionali, sono destinati alla realizzazione di interventi al servizio prevalente del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, nell'ambito dei programmi di cui al comma 2".
Note all'art. 5: - Il decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, reca: "Disposizioni per l'accelerazione degli investimenti a sostegno dell'occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia". - Si riporta il testo dell'art. 8 della sopra citata legge n. 493/1993, come modificato dalla presente legge: "Art. 8 (Edilizia per la mobilita' del personale pubblico ed edilizia sperimentale). - 1. Il presidente della giunta regionale, nel caso di proposte di intervento di edilizia residenziale predisposte in attuazione dell'art. 18, decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, al fine di adottare i provvedimenti di cui al comma 5 del citato articolo 18, promuove la conclusione di un accordo di programma ai sensi dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, da adottare nel termine di centottanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 4 del presente articolo. 2. Il presidente della giunta regionale, qualora il comune nel cui territorio sono localizzate proposte di interventi di sperimentazione nel settore dell'edilizia di cui all'art. 2, primo comma, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni, non rilasci le concessioni di edificazione entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvede in via sostitutiva entro la data data del 31 dicembre 1994, anche mediante la nomina di un commissario ad acta. 3. Alla scadenza dei termini di cui ai commi 1 e 2, gli affidamenti sono revocati di diritto. 4. Il segretariato generale del CER comunica al presidente della giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli elenchi delle proposte di intervento di cui ai commi 1 e 2 e gli elenchi dei soggetti attuatori". - Si riporta il testo dell'art. 11 della citata legge n. 493/1993 come modificato dalla presente legge: "Art. 11 (Programmi di recupero urbano). - 1. I fondi di cui alla legge 14 febbrao 1963, n. 60, e successive modificazioni, nella misura fissata dai programmi regionali, sono destinati alla realizzazione di interventi al servizio prevalente del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, di cui al comma 2. 2. I programmi di recupero urbano sono costituiti da un insieme sistematico di opere finalizzate alla realizzazione, alla manutenzione e all'ammodernamento delle urbanizzazioni primarie, con particolare attenzione ai problemi di accessibilita' degli impianti e dei servizi a rete, e delle urbanizzazioni secondarie, alla edificazione di completamento e di integrazione dei complessi urbanistici esistenti, nonche' all'inserimento di elementi di arredo urbano, alla manutenzione ordinaria e straordinaria, al restauro e al risanamento conservativo e alla ristrutturazione edilizia degli edifici. 3. I programmi di recupero urbano da realizzare, sulla base di una proposta unitaria con il concorso di risorse pubbliche e private, sono proposti al comune da soggetti pubblici e privati, anche associati tra di loro. Il comune definisce le priorita' di detti programmi sulla base di criteri oggettivi per l'individuazione degli interventi. 4. Ai fini dell'approvazione dei programmi di recupero urbano, puo' essere promossa la conclusione di un accordo di programma ai sensi dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142. 5. Il CER, ai fini della realizzazione dei programmi di recupero urbano, determina modalita' e criteri generali per la concessione dei contributi, per l'individuazione delle zone urbane interessate e per la determinazione delle tipologie d'intervento, avendo particolare riguardo alla tutela dei lavoratori dipendenti e delle categorie sociali piu' deboli". - La legge 14 febbraio 1963, n. 60, reca: "Liquidazione del patrimonio edilizio della Gestione I.N.A. - Casa e istituzione di un programma decennale di costruzione di alloggi per lavoratori".