Art. 5.
 (Disposizioni di modifica del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, e
                      successive modificazioni)

  1.  Al  decreto-legge  5  ottobre  1993,  n.  398,  convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  4  dicembre  1993, n. 493, e successive
modificazioni,  sono  apportate  le  modifiche  di  cui  al  presente
articolo.
  2.   Al  comma  2  dell'articolo  8,  le  parole:  "nei  successivi
centottanta  giorni"  sono  sostituite dalle seguenti: "entro la data
del 31 dicembre 1994".
  3. Il comma 1 dell'articolo 11 e' sostituito dal seguente:
 "1.  I fondi di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60, e successive
modificazioni,  nella  misura  fissata  dai programmi regionali, sono
destinati alla realizzazione di interventi al servizio prevalente del
patrimonio   di   edilizia  residenziale  pubblica,  nell'ambito  dei
programmi di cui al comma 2".
 
Note all'art. 5:
            - Il decreto-legge 5 ottobre 1993,  n.  398,  convertito,
          con  modificazioni  dalla  legge  4  dicembre 1993, n. 493,
          reca: "Disposizioni per l'accelerazione degli  investimenti
          a  sostegno  dell'occupazione  e per la semplificazione dei
          procedimenti in materia edilizia".
            - Si riporta il testo  dell'art.  8  della  sopra  citata
          legge n. 493/1993, come modificato dalla presente legge:
            "Art. 8 (Edilizia per la mobilita' del personale pubblico
          ed  edilizia sperimentale). - 1. Il presidente della giunta
          regionale, nel caso di proposte di intervento  di  edilizia
          residenziale   predisposte   in  attuazione  dell'art.  18,
          decreto-legge 13  maggio  1991,  n.  152,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, al fine
          di adottare i provvedimenti di cui al comma  5  del  citato
          articolo  18,  promuove  la  conclusione  di  un accordo di
          programma ai sensi dell'art.  27 della legge 8 giugno 1990,
          n. 142, da adottare nel termine di centottanta giorni dalla
          comunicazione di cui al comma 4 del presente articolo.
            2. Il  presidente  della  giunta  regionale,  qualora  il
          comune  nel  cui  territorio  sono  localizzate proposte di
          interventi di sperimentazione nel settore dell'edilizia  di
          cui  all'art.  2,  primo  comma,  lettera f), della legge 5
          agosto  1978,  n.  457,  e  successive  modificazioni,  non
          rilasci le concessioni di edificazione entro novanta giorni
          dalla  data di entrata in vigore della legge di conversione
          del presente decreto, provvede in via sostitutiva entro  la
          data data del 31 dicembre 1994, anche mediante la nomina di
          un commissario ad acta.
            3.  Alla  scadenza dei termini di cui ai commi 1 e 2, gli
          affidamenti sono revocati di diritto.
            4.   Il   segretariato   generale  del  CER  comunica  al
          presidente della giunta regionale,  entro  sessanta  giorni
          dalla  data di entrata in vigore della legge di conversione
          del  presente  decreto,  gli  elenchi  delle  proposte   di
          intervento di cui ai commi 1 e 2 e gli elenchi dei soggetti
          attuatori".
            -  Si riporta il testo dell'art. 11 della citata legge n.
          493/1993 come modificato dalla presente legge:
            "Art. 11 (Programmi di recupero urbano). - 1. I fondi  di
          cui  alla  legge  14  febbrao  1963,  n.  60,  e successive
          modificazioni,   nella   misura   fissata   dai   programmi
          regionali,  sono destinati alla realizzazione di interventi
          al  servizio  prevalente   del   patrimonio   di   edilizia
          residenziale pubblica, di cui al comma 2.
            2.  I  programmi di recupero urbano sono costituiti da un
          insieme   sistematico    di    opere    finalizzate    alla
          realizzazione, alla manutenzione e all'ammodernamento delle
          urbanizzazioni  primarie,  con  particolare  attenzione  ai
          problemi di accessibilita' degli impianti e dei  servizi  a
          rete,  e delle urbanizzazioni secondarie, alla edificazione
          di  completamento   e   di   integrazione   dei   complessi
          urbanistici  esistenti, nonche' all'inserimento di elementi
          di   arredo   urbano,   alla   manutenzione   ordinaria   e
          straordinaria,  al restauro e al risanamento conservativo e
          alla ristrutturazione edilizia degli edifici.
            3. I programmi di recupero urbano  da  realizzare,  sulla
          base  di  una  proposta unitaria con il concorso di risorse
          pubbliche e private, sono proposti al  comune  da  soggetti
          pubblici  e privati, anche associati tra di loro. Il comune
          definisce le priorita' di detti  programmi  sulla  base  di
          criteri oggettivi per l'individuazione degli interventi.
            4.  Ai  fini  dell'approvazione dei programmi di recupero
          urbano, puo' essere promossa la conclusione di  un  accordo
          di  programma  ai  sensi  dell'art. 27 della legge 8 giugno
          1990, n. 142.
            5. Il CER, ai fini della realizzazione dei  programmi  di
          recupero urbano, determina modalita' e criteri generali per
          la  concessione  dei contributi, per l'individuazione delle
          zone urbane  interessate  e  per  la  determinazione  delle
          tipologie  d'intervento,  avendo  particolare riguardo alla
          tutela dei lavoratori dipendenti e delle categorie  sociali
          piu' deboli".
            -  La  legge 14 febbraio 1963, n. 60, reca: "Liquidazione
          del patrimonio edilizio della  Gestione  I.N.A.  -  Casa  e
          istituzione  di  un  programma  decennale di costruzione di
          alloggi per lavoratori".