Art. 6.
          (Disposizioni in materia di cooperative edilizie)

  1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 20, penultimo comma, del
decreto-legge  8  aprile  1974, n. 95, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, alle societa' cooperative edilizie
di  abitazione  si  applica  il  limite di cui all'articolo 13, primo
comma,  lettera a), secondo periodo, del decreto del Presidente della
Repubblica   29   settembre   1973,   n.  601,  aggiornato  ai  sensi
dell'articolo 21, comma 6, della legge 31 gennaio 1992, n. 59.
 
Note all'art. 6:
            -  L'art. 20, penultimo comma, del decreto-legge 8 aprile
          1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla  legge  7
          giugno  1974,  n.  216  (Disposizioni  relative  al mercato
          mobiliare ed al trattamento fiscale dei  titoli  azionari),
          e' il seguente:
            "Ricorrendo  le  condizioni  stabilite  nell'art.  13 del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n.   601,   sugli  interessi  e  sui  redditi  di  capitale
          corrisposti ai propri soci persone  fisiche  residenti  nel
          territorio dello Stato dalle societa' cooperative di cui al
          comma   precedente  la  ritenuta  del  quindici  per  cento
          prevista dall'ultimo comma dell'art.  26  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e'
          ridotta al  dieci  per  cento  ed  e'  applicata  a  titolo
          d'imposta".
            -  L'art.  13,  primo comma, lettera a), secondo periodo,
          del decreto del Presidente della  Repubblica  29  settembre
          1973,  n.  601. (Disciplina delle agevolazioni tributarie),
          e' il seguente:
            "Art. 13. - (Omissis);
             a) che i versamenti e  le  trattenute  siano  effettuati
          esclusivamente  per il conseguimento dell'oggetto sociale e
          non superino, per ciascun socio, la somma di lire  quaranta
          milioni.  Tale limite e' elevato a lire ottanta milioni per
          le    cooperative    di     conservazione,     lavorazione,
          trasformazione  ed  alienazione di prodotti, agricoli e per
          le cooperative di produzione e lavoro;
            (Omissis)".
            - L'art. 21, comma 6, della legge 31 gennaio 1992, n.  59
          (Nuove  norme  in  materia  di societa' cooperative), e' il
          seguente:
            "6. Il Ministro del lavoro  e  della  previdenza  sociale
          adegua ogni tre anni, con proprio decreto, le previsioni di
          cui  agli  articoli  3  e  15,  nonche', di concerto con il
          Ministro delle finanze, le previsioni di cui agli  articoli
          7  e 10 tenuto conto delle variazioni dell'indice nazionale
          generale annuo dei prezzi al consumo  per  le  famiglie  di
          operai e di impiegati, calcolate dall'ISTAT".