Art. 6. (Disposizioni in materia di cooperative edilizie) 1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 20, penultimo comma, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, alle societa' cooperative edilizie di abitazione si applica il limite di cui all'articolo 13, primo comma, lettera a), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, aggiornato ai sensi dell'articolo 21, comma 6, della legge 31 gennaio 1992, n. 59.
Note all'art. 6: - L'art. 20, penultimo comma, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216 (Disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari), e' il seguente: "Ricorrendo le condizioni stabilite nell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, sugli interessi e sui redditi di capitale corrisposti ai propri soci persone fisiche residenti nel territorio dello Stato dalle societa' cooperative di cui al comma precedente la ritenuta del quindici per cento prevista dall'ultimo comma dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e' ridotta al dieci per cento ed e' applicata a titolo d'imposta". - L'art. 13, primo comma, lettera a), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601. (Disciplina delle agevolazioni tributarie), e' il seguente: "Art. 13. - (Omissis); a) che i versamenti e le trattenute siano effettuati esclusivamente per il conseguimento dell'oggetto sociale e non superino, per ciascun socio, la somma di lire quaranta milioni. Tale limite e' elevato a lire ottanta milioni per le cooperative di conservazione, lavorazione, trasformazione ed alienazione di prodotti, agricoli e per le cooperative di produzione e lavoro; (Omissis)". - L'art. 21, comma 6, della legge 31 gennaio 1992, n. 59 (Nuove norme in materia di societa' cooperative), e' il seguente: "6. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adegua ogni tre anni, con proprio decreto, le previsioni di cui agli articoli 3 e 15, nonche', di concerto con il Ministro delle finanze, le previsioni di cui agli articoli 7 e 10 tenuto conto delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'ISTAT".