Art. 7 Disposizioni di modifica e di interpretazione autentica della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e della legge 22 ottobre 1971, n. 865 1. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 69 e' sostituito dal seguente: "69. Per i programmi indicati ai commi 65, 66, 67 e 68, nel caso di mancato inizio dei lavori nei termini fissati dai commi 65 e 68, il Ministro dei lavori pubblici puo' promuovere, su motivata richiesta presentata dagli enti locali entro il 30 giugno 1999, l'accordo di programma di cui al comma 75."; b) dopo il comma 74, e' inserito il seguente: "74-bis. Le concessioni ad edificare relative agli interventi di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, e successive modificazioni, anche se rilasciate in deroga rispetto ai termini stabiliti nella procedura originaria, si considerano validamente rilasciate ai fini della prosecuzione degli interventi stessi e dell'ammissione al finanziamento."; c) il comma 77 e' abrogato; d) al comma 84, dopo le parole: "con decreto del presidente della giunt regionale" sono inserite le seguenti: "nel quale dovra' essere indicato il capitolo di bilancio sul quale gravera' l'eventuale onere". 2. Le disposizioni di cui al comma 59 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si applicano a tutti i trasferimenti di alloggi di proprieta' pubblica, disposti da leggi nazionali o regionali. 3. Il decimo comma dell'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, come sostituito dall'articolo 3, comma 63, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' sostituito dal seguente: "I comuni per i quali non sia intervenuta la dichiarazione di dissesto finanziario ed i loro consorzi possono, nella convenzione, stabilire a favore degli enti, delle imprese di costruzione e loro consorzi e delle cooperative edilizie e loro consorzi, che costruiscono alloggi da concedere in locazione per un periodo non inferiore a quindici anni, condizioni particolari per quanto riguarda il corrispettivo della concessione e gli oneri relativi alle opere di urbanizzazione". 4. La disposizione di cui all'undicesimo comma dell'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, come sostituito dall'articolo 3, comma 63, lettera c), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che prevede la preferenza per i proprietari espropriati ai fini della concessione in diritto di superficie o della cessione in proprieta' delle aree, si interpreta nel senso che tale preferenza spetta ai soggetti che abbiano la proprieta' delle aree medesime alla data dell'adozione da parte del comune dello strumento urbanistico con il quale tali aree vengono destinate alla realizzazione di programmi di edilizia economica e popolare. 5. Al dodicesimo comma dell'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, come sostituito dall'articolo 3, comma 63, lettera d), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dopo le parole: "al volume edificabile" sono aggiunte le seguenti: "entro il limite di quanto dovuto ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e successive modificazioni". 6. Le disposizioni di cui all'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, come modificate dall'articolo 3, comma 63, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e dai commi 3 e 5 del presente articolo, si applicano ai piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e loro eventuali integrazioni, adottati dopo la data di entrata in vigore della medesima legge n. 662 del 1996.
Note all'art. 7: - La legge 23 dicembre 1996, n. 662, reca: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica. - La legge 22 ottobre 1971, n. 865, reca: "Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilita'; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata". - Si riporta il testo dell'art. 2, commi da 65 a 69 della sopra citata legge n. 662/1996, come modificati dalla presente legge: "65. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definiti i criteri e le modalita' di concessione dei finanziamenti e dettati i criteri per l'individuazione delle particolari categorie sociali destinatarie degli interventi di edilizia agevolata e sovvenzionata di cui al comma 63, lettera c). I programmi straordinari di edilizia residenziale agevolata previsti dall'art. 4 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, dall'art. 3, comma 7-bis, del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118, e dall'art. 22, comma 3 della legge 11 marzo 1988, n. 67, relativi all'annualita' 1989, i cui lavori non siano iniziati alla data di entrata in vigore della presente legge per il mancato rilascio della concessione edilizia, devono pervenire alla fase di inizio dei lavori entro il 1 aprile 1997. Nel caso di mancato inizio dei lavori entro tale data, il segretariato generale del Comitato per l'edilizia residenziale (CER), nei trenta giorni successivi, trasmette alle regioni l'elenco dei programmi per i quali non e' stata rilasciata la concessione edilizia. Il presidente della giunta regionale, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, nomina un commissario ad acta, il quale provvede entro i successivi trenta giorni al rilascio della concessione medesima. I commissari ad acta, nei dieci giorni successivi alla scadenza di tale ultimo termine, trasmettono al segretariato generale del CER l'elenco dei programmi costruttivi per i quali e' stata rilasciata la concessione edilizia. Per i programmi che non hanno ottenuto il rilascio della concessione, il segretario generale del CER procede alla revoca dei relativi finanziamenti. I programmi sperimentali di edilizia residenziale sovvenzionata, previsti dall'art. 4 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, i cui lavori non siano ancora iniziati alla data di entrata in vigore della presente legge devono pervenire alla fase di inizio dei lavori entro il 1 aprile 1997. Nel caso di mancato inizio dei lavori entro tale data il Ministro dei lavori pubblici, previa diffida ad adempiere all'operatore affidatario del programma, procede alla nomina di un commissario ad acta. In caso di mancato rilascio della concessione edilizia, si applica la procedura di cui al presente comma. 66. Ai programmi di edilizia sovvenzionata di cui al comma 65, per i quali i lavori non siano iniziati alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero, pur essendo iniziati, non siano stati completati, si applicano, in deroga alle procedure finanziarie gia' stabilite nelle convenzioni stipulate tra il segretario generale del CER e gli operatori affidatari dei programmi suddetti, le disposizioni del decreto ministeriale 5 agosto 1994, del Ministro dei lavori pubblici, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto 1994. Per la quota parte di lavori gia' eseguiti alla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano i massimali di costo di cui ai decreti ministeriali vigenti nel periodo di esecuzione dei lavori. Alla copertura finanziaria delle disposizioni di cui sopra si provvede con le disponibilita' derivanti dai fondi residui e dalle economie gia' realizzate sui programmi stessi, nonche' con le minori spese derivanti dalle rinunce e revoche dai programmi di edilizia sovvenzionata ed agevolata, previsti dall'art. 4 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94. Fatti salvi gli accantonamenti per adeguamento delle aliquote IVA, eventuali somme non utilizzate sono destinate alle finalita' di cui all'art. 2, comma primo, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 457. 67. I finanziamenti per l'edilizia agevolata gia' assegnati in attuazione dei programmi straordinari previsti dall'art. 3, comma 7 del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118, e dall'art. 22, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67, resisi disponibili per effetto di provvedimenti di revoca o a seguito di rinuncia da parte dei soggetti beneficiari, sono utilizzati per l'assegnazione definitiva di contributi che sono stati gia' deliberati ai sensi delle stesse leggi. Eventuali somme non utilizzate sono destinate alle finalita' di cui all'art. 2, comma primo, lettera f) della legge 5 agosto 1978, n. 457. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dei lavori pubblici, con proprio decreto, provvede ad accreditare al comune di Ancona il finanziamento di lire 30 miliardi, gia' stanziato con deliberazione CIPE 30 luglio 1991, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 13 agosto 1991, n. 189, per l'attuazione del programma di cui al decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 658, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1975, n. 7. Il decreto e' emanato nelle stesse modalita' dei decreti di accredito gia' disposti a favore del comune di Ancona, che dovra' provvedere all'utilizzo delle somme con le stesse modalita' attuate in precedenza nel rispetto delle leggi emanate in conseguenza degli eventi sismici del gennaio 1972. 68. Gli affidamenti degli interventi di sperimentazione nel settore dell'edilizia residenziale di cui all'art. 2, primo comma, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 457 per i quali e' stata data applicazione alle disposizioni di cui all'art. 8, comma 2, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398. 69. Per i programmi indicati ai commi 65, 66, 67 e 68, nel caso di mancato inizio dei lavori nei termini fissati dai commi 65 e 68, il Ministro dei lavori pubblici puo' promuovere, su motivata richiesta presentata dagli enti locali entro il 30 giugno 1999, l'accordo di programma di cui al comma 75". - Si riporta il testo dell'art. 2, comma 74, della citata legge n. 662/1996, come modificato dalla presente legge: "74. Al fine di agevolare il rilascio delle concessioni di edificazione, all'art. 8, comma 2, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, la parola ''centoventi'' e' sostituita dalla seguente: ''centottanta''. 74-bis. Le concessioni ad edificare relative agli interventi di cui all'art. 8, comma 2, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, e successive modificazioni, anche se rilasciate in deroga rispetto ai termini stabiliti nella procedura originaria si considerano validamente rilasciate ai fini della prosecuzione degli interventi stessi e dell'ammissione al finanziamento. 75-76 (Omissis). 77 (abrogato)". - Si riporta il testo del comma 84 dell'art. 2, della citata legge n. 662/1996, come modificato dalla presente legge: "84. Sulla base del piano di risanamento, debitamente approvato, la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere agli IACP i mutui di cui ai commi da 80 a 85, con garanzia della regione di appartenenza. La garanzia dovra' essere concessa con decreto del presidente della giunta regionale nel quale dovra' essere indicato il capitolo di bilancio sul quale gravera' l'eventuale onere e comporta l'obbligo del pagamento della retta eventualmente insoluta, a semplice richiesta della Cassa depositi e prestiti, sostituendosi la regione nelle ragioni creditorie. La garanzia prestata dalla regione ha carattere meramente facoltativo". - Si riporta il testo del comma 59 dell'art. 2 della citata legge n. 662/1996: "59. Le disposizioni di cui ai commi quinto e sesto dell'art. 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, si applicano anche ai trasferimenti previsti dalla legge 24 dicembre 1993, n. 560, nonche' ai trasferimenti di immobili di proprieta' di enti di assistenza e previdenza e delle amministrazioni comunali". - Si riporta il testo dell'art. 35 della citata legge n. 865/1971, come modificato dalla presente legge: "Art. 35 - Le disposizioni dell'art. 10 della legge 18 aprile 1962, n. 167, sono sostituite dalle norme di cui al presente articolo. Le aree comprese nei piani approvati a norma della legge 18 aprile 1962, n. 167, sono espropriate dai comuni o dai loro consorzi. Le aree di cui al precedente comma, salvo quelle cedute in proprieta' ai sensi dell'undicesimo comma del presente articolo, vanno a far parte del patrimonio indisponibile del comune o del consorzio. Su tali aree il comune o il consorzio concede il diritto di superficie per la costruzione di case di tipo economico o popolare e dei relativi servizi urbani e sociali. La concessione del diritto di superficie ad enti pubblici per la realizzazione di impianti e servizi pubblici e' a tempo indeterminato, in tutti gli altri casi ha una durata non inferiore ad anni sessanta e non superiore ad anni 99. L'istanza per ottenere la concessione e' diretta al sindaco o al presidente del consorzio. Tra piu' istanze concorrenti e' data la preferenza a quelle presentate da enti pubblici istituzionalmente operanti nel settore dell'edilizia economica e popolare e da cooperative edilizie a proprieta' indivisa. La concessione e' deliberata dal consiglio comunale o dall'assemblea del consorzio. Con la stessa delibera viene determinato il contenuto della convenzione da stipularsi, per atto pubblico, da trascriversi presso il competente ufficio dei registri immobiliari, tra l'ente concedente ed il richiedente. La convenzione deve prevedere: a) il corrispettivo della concessione e le modalita' del relativo versamento, determinati dalla delibera di cui al settimo comma con l'applicazione dei criteri previsti dal dodicesimo comma; b) il corrispettivo delle opere di urbanizzazione da realizzare a cura del comune o del consorzio, ovvero qualora dette opere vengano eseguite a cura e spese del concessionario, le relative garanzie finanziarie, gli elementi progettuali delle opere da eseguire e le modalita' del controllo sulla loro esecuzione, nonche' i criteri e le modalita' per il loro trasferimento ai comuni od ai consorzi; c) le caratteristiche costruttive e tipologiche degli edifici da realizzare; d) i termini di inizio e di ultimazione degli edifici e delle opere di urbanizzazione; e) i criteri per la determinazione e la revisione periodica dei canoni di locazione, nonche' per la determinazione del prezzo di cessione degli alloggi, ove questa sia consentita; f) le sanzioni a carico del concessionario per l'inosservanza degli obblighi stabiliti nella convenzione ed i casi di maggior gravita' in cui tale osservanza comporti la decadenza dalla concessione e la conseguente estinzione del diritto di superficie; g) i criteri per la determinazione del corrispettivo in caso di rinnovo della concessione, la cui durata non puo' essere superiore a quella prevista nell'atto originario. Le disposizioni del precedente comma non si applicano quando l'oggetto della concessione sia costituito dalla realizzazione di impianti e servizi pubblici ai sensi del quinto comma del presente articolo. I comuni per i quali non sia intervenuta la dichiarazione di dissesto finanziario ed i loro consorzi possono, nella convenzione, stabilire a favore degli enti, delle imprese di costruzione e loro consorzi e delle cooperative edilizie e loro consorzi, che costruiscono alloggi da concedere in locazione per un periodo non inferiore a quindici anni, condizioni particolari per quanto riguarda il corrispettivo della concessione e gli oneri relativi alle opere di urbanizzazione. Le aree di cui al secondo comma, destinate alla costruzione di case economiche e popolari, sono concesse in diritto di superficie, ai sensi dei commi precedenti, o cedute in proprieta' a cooperative edilizie e loro consorzi, ad imprese di costruzione e loro consorzi ed ai singoli, con preferenza per i proprietari espropriati ai sensi della presente legge sempre che questi abbiano i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni per l'assegnazione di alloggi di edilizia agevolata. I corrispettivi della concessione in superficie, di cui all'ottavo comma, lettera a), ed i prezzi delle aree cedute in proprieta' devono, nel loro insieme, assicurare la copertura delle spese sostenute dal comune o dal consorzio per l'acquisizione delle aree comprese in ciascun piano approvato a norma della legge 18 aprile 1962, n. 167; i corrispettivi della concessione in superficie riferiti al metro cubo edificabile non possono essere superiori al 60 per cento dei prezzi di cessione riferiti allo stesso volume ed il loro versamento puo' essere dilazionato in un massimo di quindici annualita', di importo costante o crescente, ad un tasso annuo non superiore alla media mensile dei rendimenti lordi dei titoli pubblici soggetti a tassazione (Rendistato) accertata dalla Banca d'Italia per il secondo mese precedente a quello di stipulazione della convenzione di cui al settimo comma. Il corrispettivo delle opere di urbanizzazione, sia per le aree concesse in superficie che per quelle cedute in proprieta', e' determinato in misura pari al costo di realizzazione in proporzione al volume edificabile entro il limite di quanto dovuto ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e successive modificazioni. Contestualmente all'atto della cessione della proprieta' dell'area, tra il comune, o il consorzio, e il cessionario, viene stipulata una convenzione per atto pubblico, con l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 8, commi primo, quarto e quinto, della legge 28 gennaio 1977, n. 10, la quale, oltre a quanto stabilito da tali disposizioni, deve prevedere. a) gli elementi progettati degli edifici da costruire e le modalita' del controllo sulla loro costruzione; b) le caratteristiche costruttive e tipologiche degli edifici da costruire; c) i termini di inizio e di ultimazione degli edifici; d) i casi nei quali l'inosservanza degli obblighi previsti dalla convenzione comporta la risoluzione dell'atto di cessione. I criteri di cui alle lettere e) e g) e le sanzioni di cui alla lettera f) dell'ottavo comma, nonche' i casi di cui alla lettera d) del precedente comma dovranno essere preventivamente deliberati dal consiglio comunale o dall'assemblea del consorzio e dovranno essere gli stessi per tutte le convenzioni. Chiunque in virtu' del possesso dei requisiti richiesti per l'assegnazione di alloggio economico o popolare abbia ottenuto la proprieta' dell'area e dell'alloggio su di essa costruito, non puo' ottenere altro alloggio in proprieta' dalle amininistrazioni o dagli enti indicati nella presente legge o comunque costruiti con il contributo o con il concorso dello Stato a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2. Qualora per un immobile oggetto di un intervento di recupero sia stato, in qualunque forma concesso, per altro titolo, un contributo da parte dello Stato o delle regioni, puo' essere attribuita l'agevolazione per il recupero stesso soltanto se, alla data di concessione di quest'ultima, gli effetti della predetta contribuzione. siano gia' esauriti". - Per il titolo della legge n. 10/1997, si veda in note all'art. 1. - La legge 18 aprile 1962, n. 167, reca: "Disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare".