Art. 7
       Disposizioni di modifica e di interpretazione autentica
               della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e
                 della legge 22 ottobre 1971, n. 865

  1.  All'articolo  2  della  legge  23  dicembre  1996,  n.  662,  e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) il comma 69 e' sostituito dal seguente:
"69.  Per  i programmi indicati ai commi 65, 66, 67 e 68, nel caso di
mancato  inizio  dei lavori nei termini fissati dai commi 65 e 68, il
Ministro  dei  lavori pubblici puo' promuovere, su motivata richiesta
presentata  dagli  enti  locali entro il 30 giugno 1999, l'accordo di
programma di cui al comma 75.";
   b) dopo il comma 74, e' inserito il seguente:
"74-bis.  Le concessioni ad edificare relative agli interventi di cui
all'articolo  8,  comma  2, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, e
successive  modificazioni,  anche se rilasciate in deroga rispetto ai
termini   stabiliti   nella   procedura  originaria,  si  considerano
validamente  rilasciate  ai  fini della prosecuzione degli interventi
stessi e dell'ammissione al finanziamento.";
   c) il comma 77 e' abrogato;
   d)  al comma 84, dopo le parole: "con decreto del presidente della
giunt  regionale" sono inserite le seguenti: "nel quale dovra' essere
indicato  il  capitolo  di  bilancio  sul  quale gravera' l'eventuale
onere".
  2.  Le  disposizioni di cui al comma 59 dell'articolo 2 della legge
23  dicembre  1996,  n.  662, si applicano a tutti i trasferimenti di
alloggi  di  proprieta'  pubblica,  disposti  da  leggi  nazionali  o
regionali.
  3. Il decimo comma dell'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n.
865,  come  sostituito  dall'articolo  3, comma 63, lettera b), della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' sostituito dal seguente:
"I  comuni  per  i  quali  non  sia  intervenuta  la dichiarazione di
dissesto  finanziario  ed i loro consorzi possono, nella convenzione,
stabilire  a  favore  degli enti, delle imprese di costruzione e loro
consorzi   e   delle   cooperative  edilizie  e  loro  consorzi,  che
costruiscono  alloggi  da  concedere  in locazione per un periodo non
inferiore a quindici anni, condizioni particolari per quanto riguarda
il corrispettivo della concessione e gli oneri relativi alle opere di
urbanizzazione".
  4.  La  disposizione  di  cui all'undicesimo comma dell'articolo 35
della legge 22 ottobre 1971, n. 865, come sostituito dall'articolo 3,
comma  63,  lettera  c),  della  legge  23 dicembre 1996, n. 662, che
prevede  la  preferenza  per  i proprietari espropriati ai fini della
concessione  in  diritto di superficie o della cessione in proprieta'
delle  aree,  si  interpreta  nel senso che tale preferenza spetta ai
soggetti  che  abbiano  la  proprieta'  delle aree medesime alla data
dell'adozione  da parte del comune dello strumento urbanistico con il
quale  tali aree vengono destinate alla realizzazione di programmi di
edilizia economica e popolare.
  5.  Al  dodicesimo  comma  dell'articolo  35 della legge 22 ottobre
1971,  n. 865, come sostituito dall'articolo 3, comma 63, lettera d),
della  legge  23  dicembre  1996,  n. 662, dopo le parole: "al volume
edificabile"  sono  aggiunte  le seguenti: "entro il limite di quanto
dovuto  ai  sensi  della  legge  28 gennaio 1977, n. 10, e successive
modificazioni".
  6.  Le  disposizioni  di cui all'articolo 35 della legge 22 ottobre
1971,  n. 865, come modificate dall'articolo 3, comma 63, della legge
23 dicembre 1996, n. 662, e dai commi 3 e 5 del presente articolo, si
applicano  ai piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167,
e  loro  eventuali  integrazioni, adottati dopo la data di entrata in
vigore della medesima legge n. 662 del 1996.
 
Note all'art. 7:
            - La legge 23 dicembre 1996, n.  662,  reca:  "Misure  di
          razionalizzazione della finanza pubblica.
            -  La  legge  22 ottobre 1971, n. 865, reca: "Programmi e
          coordinamento dell'edilizia  residenziale  pubblica;  norme
          sulla  espropriazione  per  pubblica utilita'; modifiche ed
          integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18  aprile
          1962,  n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione
          di  spesa   per   interventi   straordinari   nel   settore
          dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata".
            - Si riporta il testo dell'art. 2, commi da 65 a 69 della
          sopra  citata  legge  n.  662/1996,  come  modificati dalla
          presente legge:
            "65. Con decreto del Ministro  dei  lavori  pubblici,  da
          emanarsi  entro  sessanta  giorni  dalla data di entrata in
          vigore della presente legge sono definiti i  criteri  e  le
          modalita'  di  concessione  dei  finanziamenti  e dettati i
          criteri per l'individuazione  delle  particolari  categorie
          sociali destinatarie degli interventi di edilizia agevolata
          e sovvenzionata di cui al comma 63, lettera c). I programmi
          straordinari  di  edilizia  residenziale agevolata previsti
          dall'art. 4  del  decreto-legge  23  gennaio  1982,  n.  9,
          convertito,  con  modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982,
          n. 94,  dall'art.  3,  comma  7-bis,  del  decreto-legge  7
          febbraio  1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 5 aprile 1985, n. 118, e dall'art. 22, comma 3  della
          legge 11 marzo 1988, n. 67, relativi all'annualita' 1989, i
          cui  lavori  non  siano  iniziati  alla  data di entrata in
          vigore della presente legge per il mancato  rilascio  della
          concessione  edilizia, devono pervenire alla fase di inizio
          dei lavori entro il 1 aprile  1997.  Nel  caso  di  mancato
          inizio dei lavori entro tale data, il segretariato generale
          del  Comitato per l'edilizia residenziale (CER), nei trenta
          giorni successivi,  trasmette  alle  regioni  l'elenco  dei
          programmi   per   i   quali  non  e'  stata  rilasciata  la
          concessione edilizia. Il presidente della giunta regionale,
          entro trenta giorni dal  ricevimento  della  comunicazione,
          nomina  un  commissario  ad acta, il quale provvede entro i
          successivi trenta  giorni  al  rilascio  della  concessione
          medesima. I commissari ad acta, nei dieci giorni successivi
          alla  scadenza  di  tale  ultimo  termine,  trasmettono  al
          segretariato  generale  del  CER  l'elenco  dei   programmi
          costruttivi  per i quali e' stata rilasciata la concessione
          edilizia.  Per  i  programmi  che  non  hanno  ottenuto  il
          rilascio  della concessione, il segretario generale del CER
          procede alla revoca dei relativi finanziamenti. I programmi
          sperimentali  di   edilizia   residenziale   sovvenzionata,
          previsti  dall'art. 4 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n.
          9, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  25  marzo
          1982,  n.  94,  i cui lavori non siano ancora iniziati alla
          data di entrata  in  vigore  della  presente  legge  devono
          pervenire  alla fase di inizio dei lavori entro il 1 aprile
          1997. Nel caso di mancato inizio dei lavori entro tale data
          il  Ministro  dei  lavori  pubblici,  previa   diffida   ad
          adempiere  all'operatore affidatario del programma, procede
          alla nomina di un commissario ad acta. In caso  di  mancato
          rilascio   della   concessione   edilizia,  si  applica  la
          procedura di cui al presente comma.
            66. Ai programmi di  edilizia  sovvenzionata  di  cui  al
          comma 65, per i quali i lavori non siano iniziati alla data
          di  entrata  in  vigore  della  presente legge, ovvero, pur
          essendo iniziati, non siano stati completati, si applicano,
          in deroga alle procedure finanziarie gia'  stabilite  nelle
          convenzioni  stipulate tra il segretario generale del CER e
          gli  operatori  affidatari  dei  programmi   suddetti,   le
          disposizioni  del  decreto  ministeriale 5 agosto 1994, del
          Ministro dei lavori  pubblici,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale  n. 194 del 20 agosto 1994. Per la quota parte di
          lavori gia' eseguiti alla data di entrata in  vigore  della
          presente legge, si applicano i massimali di costo di cui ai
          decreti  ministeriali vigenti nel periodo di esecuzione dei
          lavori.  Alla copertura finanziaria delle  disposizioni  di
          cui  sopra  si provvede con le disponibilita' derivanti dai
          fondi  residui  e  dalle  economie  gia'   realizzate   sui
          programmi  stessi,  nonche'  con  le minori spese derivanti
          dalle  rinunce  e  revoche  dai   programmi   di   edilizia
          sovvenzionata   ed  agevolata,  previsti  dall'art.  4  del
          decreto-legge  23  gennaio  1982,  n.  9,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  25 marzo 1982, n.   94. Fatti
          salvi gli accantonamenti  per  adeguamento  delle  aliquote
          IVA,  eventuali  somme  non  utilizzate sono destinate alle
          finalita' di cui all'art. 2, comma primo, lettera f), della
          legge 5 agosto 1978, n. 457.
            67.  I  finanziamenti  per  l'edilizia   agevolata   gia'
          assegnati in attuazione dei programmi straordinari previsti
          dall'art.  3, comma 7 del decreto-legge 7 febbraio 1985, n.
          12, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  5  aprile
          1985, n. 118, e dall'art. 22, comma 3, della legge 11 marzo
          1988,   n.   67,   resisi   disponibili   per   effetto  di
          provvedimenti di revoca o a seguito di  rinuncia  da  parte
          dei    soggetti    beneficiari,    sono    utilizzati   per
          l'assegnazione definitiva di contributi che sono stati gia'
          deliberati ai sensi delle stesse leggi. Eventuali somme non
          utilizzate sono destinate alle finalita' di cui all'art. 2,
          comma primo, lettera f) della legge 5 agosto 1978, n.  457.
          Entro  30  giorni  dalla  data  di  entrata in vigore della
          presente  legge,  il  Ministro  dei  lavori  pubblici,  con
          proprio  decreto,  provvede  ad  accreditare  al  comune di
          Ancona il finanziamento di lire 30 miliardi, gia' stanziato
          con  deliberazione  CIPE  30  luglio 1991, pubblicata nella
          Gazzetta  Ufficiale  del  13  agosto  1991,  n.  189,   per
          l'attuazione  del  programma  di  cui  al  decreto-legge 14
          dicembre 1974, n. 658, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 15 febbraio 1975, n. 7. Il decreto e'  emanato  nelle
          stesse  modalita'  dei decreti di accredito gia' disposti a
          favore  del  comune  di  Ancona,  che   dovra'   provvedere
          all'utilizzo delle somme con le stesse modalita' attuate in
          precedenza  nel rispetto delle leggi emanate in conseguenza
          degli eventi sismici del gennaio 1972.
            68. Gli affidamenti degli interventi  di  sperimentazione
          nel  settore  dell'edilizia residenziale di cui all'art. 2,
          primo comma, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n.  457
          per i quali e' stata data applicazione alle disposizioni di
          cui  all'art. 8, comma 2, del decreto-legge 5 ottobre 1993,
          n. 398.
            69. Per i programmi indicati ai commi 65, 66,  67  e  68,
          nel  caso  di mancato inizio dei lavori nei termini fissati
          dai commi 65 e 68, il Ministro  dei  lavori  pubblici  puo'
          promuovere,  su  motivata  richiesta  presentata dagli enti
          locali entro il 30 giugno 1999, l'accordo di  programma  di
          cui al comma 75".
            - Si riporta il testo dell'art. 2, comma 74, della citata
          legge n. 662/1996, come modificato dalla presente legge:
            "74.  Al  fine di agevolare il rilascio delle concessioni
          di edificazione, all'art. 8, comma 2, del  decreto-legge  5
          ottobre  1993,  n. 398, convertito, con modificazioni dalla
          legge 4 dicembre 1993, n. 493, la parola ''centoventi''  e'
          sostituita dalla seguente: ''centottanta''.
            74-bis.   Le   concessioni  ad  edificare  relative  agli
          interventi di cui all'art. 8, comma 2, del decreto-legge  5
          ottobre  1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 4 dicembre 1993, n. 493, e successive  modificazioni,
          anche se rilasciate in deroga rispetto ai termini stabiliti
          nella   procedura  originaria  si  considerano  validamente
          rilasciate ai  fini  della  prosecuzione  degli  interventi
          stessi e dell'ammissione al finanziamento.
            75-76 (Omissis).
            77 (abrogato)".
            -  Si  riporta  il  testo del comma 84 dell'art. 2, della
          citata legge n. 662/1996, come  modificato  dalla  presente
          legge:
            "84.  Sulla  base  del  piano di risanamento, debitamente
          approvato, la Cassa depositi e prestiti  e'  autorizzata  a
          concedere agli IACP i mutui di cui ai commi da 80 a 85, con
          garanzia  della regione di appartenenza. La garanzia dovra'
          essere concessa con decreto  del  presidente  della  giunta
          regionale  nel  quale dovra' essere indicato il capitolo di
          bilancio sul quale gravera' l'eventuale  onere  e  comporta
          l'obbligo del pagamento della retta eventualmente insoluta,
          a  semplice  richiesta  della  Cassa  depositi  e prestiti,
          sostituendosi  la  regione  nelle  ragioni  creditorie.  La
          garanzia  prestata  dalla  regione  ha  carattere meramente
          facoltativo".
            -  Si  riporta  il  testo  del comma 59 dell'art. 2 della
          citata legge n. 662/1996:
            "59. Le disposizioni di  cui  ai  commi  quinto  e  sesto
          dell'art.  40  della  legge  28  febbraio  1985,  n. 47, si
          applicano anche ai trasferimenti previsti  dalla  legge  24
          dicembre 1993, n. 560, nonche' ai trasferimenti di immobili
          di  proprieta'  di  enti di assistenza e previdenza e delle
          amministrazioni comunali".
            - Si riporta il testo dell'art. 35 della citata legge  n.
          865/1971, come modificato dalla presente legge:
            "Art.  35  -  Le disposizioni dell'art. 10 della legge 18
          aprile 1962, n. 167, sono sostituite dalle norme di cui  al
          presente articolo.
            Le  aree comprese nei piani approvati a norma della legge
          18 aprile 1962, n. 167, sono espropriate dai comuni  o  dai
          loro consorzi.
            Le  aree  di cui al precedente comma, salvo quelle cedute
          in proprieta' ai sensi dell'undicesimo comma  del  presente
          articolo,  vanno  a  far parte del patrimonio indisponibile
          del comune o del consorzio.
            Su tali aree il comune o il consorzio concede il  diritto
          di  superficie per la costruzione di case di tipo economico
          o popolare e dei relativi servizi urbani e sociali.
            La concessione del diritto di superficie ad enti pubblici
          per la realizzazione di impianti e servizi  pubblici  e'  a
          tempo  indeterminato, in tutti gli altri casi ha una durata
          non inferiore ad anni sessanta e non superiore ad anni 99.
            L'istanza per  ottenere  la  concessione  e'  diretta  al
          sindaco  o  al  presidente  del consorzio. Tra piu' istanze
          concorrenti e' data la preferenza a  quelle  presentate  da
          enti   pubblici   istituzionalmente  operanti  nel  settore
          dell'edilizia  economica  e  popolare  e   da   cooperative
          edilizie a proprieta' indivisa.
            La  concessione  e'  deliberata  dal consiglio comunale o
          dall'assemblea del consorzio. Con la stessa delibera  viene
          determinato  il  contenuto della convenzione da stipularsi,
          per atto pubblico, da  trascriversi  presso  il  competente
          ufficio  dei registri immobiliari, tra l'ente concedente ed
          il richiedente.
            La convenzione deve prevedere:
             a) il corrispettivo della concessione e le modalita' del
          relativo versamento, determinati dalla delibera di  cui  al
          settimo  comma  con l'applicazione dei criteri previsti dal
          dodicesimo comma;
             b) il corrispettivo delle  opere  di  urbanizzazione  da
          realizzare  a  cura  del  comune  o  del  consorzio, ovvero
          qualora dette opere vengano eseguite a  cura  e  spese  del
          concessionario,   le  relative  garanzie  finanziarie,  gli
          elementi progettuali delle opere da eseguire e le modalita'
          del controllo sulla loro esecuzione, nonche' i criteri e le
          modalita'  per  il  loro  trasferimento  ai  comuni  od  ai
          consorzi;
             c)  le  caratteristiche  costruttive e tipologiche degli
          edifici da realizzare;
             d) i termini di inizio e di ultimazione degli edifici  e
          delle opere di urbanizzazione;
             e)  i  criteri  per  la  determinazione  e  la revisione
          periodica  dei  canoni  di  locazione,   nonche'   per   la
          determinazione  del  prezzo  di cessione degli alloggi, ove
          questa sia consentita;
             f)  le  sanzioni  a  carico   del   concessionario   per
          l'inosservanza  degli  obblighi stabiliti nella convenzione
          ed i casi  di  maggior  gravita'  in  cui  tale  osservanza
          comporti  la  decadenza  dalla concessione e la conseguente
          estinzione del diritto di superficie;
             g) i criteri per la determinazione del corrispettivo  in
          caso  di  rinnovo della concessione, la cui durata non puo'
          essere superiore a quella prevista nell'atto originario.
            Le disposizioni del precedente  comma  non  si  applicano
          quando  l'oggetto  della  concessione  sia costituito dalla
          realizzazione di impianti e servizi pubblici ai  sensi  del
          quinto comma del presente articolo.
            I comuni per i quali non sia intervenuta la dichiarazione
          di  dissesto  finanziario ed i loro consorzi possono, nella
          convenzione, stabilire a favore degli enti,  delle  imprese
          di costruzione e loro consorzi e delle cooperative edilizie
          e  loro  consorzi, che costruiscono alloggi da concedere in
          locazione per un periodo non  inferiore  a  quindici  anni,
          condizioni particolari per quanto riguarda il corrispettivo
          della  concessione  e  gli  oneri  relativi  alle  opere di
          urbanizzazione.
            Le  aree  di  cui  al  secondo  comma,   destinate   alla
          costruzione di case economiche e popolari, sono concesse in
          diritto  di  superficie,  ai  sensi dei commi precedenti, o
          cedute  in  proprieta'  a  cooperative  edilizie   e   loro
          consorzi,  ad  imprese di costruzione e loro consorzi ed ai
          singoli, con preferenza per i  proprietari  espropriati  ai
          sensi  della  presente  legge  sempre  che questi abbiano i
          requisiti   previsti   dalle   vigenti   disposizioni   per
          l'assegnazione di alloggi di edilizia agevolata.
            I  corrispettivi  della concessione in superficie, di cui
          all'ottavo comma, lettera a), ed i prezzi delle aree cedute
          in proprieta'  devono,  nel  loro  insieme,  assicurare  la
          copertura  delle spese sostenute dal comune o dal consorzio
          per l'acquisizione delle aree  comprese  in  ciascun  piano
          approvato  a  norma  della  legge 18 aprile 1962, n. 167; i
          corrispettivi della concessione in superficie  riferiti  al
          metro  cubo  edificabile non possono essere superiori al 60
          per cento dei  prezzi  di  cessione  riferiti  allo  stesso
          volume  ed il loro versamento puo' essere dilazionato in un
          massimo di  quindici  annualita',  di  importo  costante  o
          crescente,  ad  un  tasso  annuo  non  superiore alla media
          mensile dei rendimenti lordi dei titoli pubblici soggetti a
          tassazione (Rendistato) accertata dalla Banca d'Italia  per
          il  secondo  mese precedente a quello di stipulazione della
          convenzione di cui al settimo comma. Il corrispettivo delle
          opere di  urbanizzazione,  sia  per  le  aree  concesse  in
          superficie   che   per  quelle  cedute  in  proprieta',  e'
          determinato in misura pari al  costo  di  realizzazione  in
          proporzione al volume edificabile entro il limite di quanto
          dovuto  ai  sensi  della  legge  28  gennaio 1977, n. 10, e
          successive modificazioni.
            Contestualmente all'atto della cessione della  proprieta'
          dell'area, tra il comune, o il consorzio, e il cessionario,
          viene  stipulata  una  convenzione  per  atto pubblico, con
          l'osservanza delle disposizioni di cui  all'art.  8,  commi
          primo, quarto e quinto, della legge 28 gennaio 1977, n. 10,
          la  quale,  oltre  a quanto stabilito da tali disposizioni,
          deve prevedere.
             a) gli elementi progettati degli edifici da costruire  e
          le modalita' del controllo sulla loro costruzione;
             b)  le  caratteristiche  costruttive e tipologiche degli
          edifici da costruire;
             c) i termini di inizio e di ultimazione degli edifici;
             d)  i  casi  nei  quali  l'inosservanza  degli  obblighi
          previsti   dalla   convenzione   comporta   la  risoluzione
          dell'atto di cessione.
            I criteri di cui alle lettere e) e g) e  le  sanzioni  di
          cui  alla  lettera  f) dell'ottavo comma, nonche' i casi di
          cui alla lettera d) del precedente  comma  dovranno  essere
          preventivamente   deliberati   dal   consiglio  comunale  o
          dall'assemblea del consorzio e dovranno essere  gli  stessi
          per tutte le convenzioni.
            Chiunque  in  virtu' del possesso dei requisiti richiesti
          per l'assegnazione di alloggio economico o  popolare  abbia
          ottenuto la proprieta' dell'area e dell'alloggio su di essa
          costruito,  non  puo' ottenere altro alloggio in proprieta'
          dalle amininistrazioni o dagli enti indicati nella presente
          legge o comunque costruiti  con  il  contributo  o  con  il
          concorso  dello  Stato a norma dell'art. 17 del decreto del
          Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2.
            Qualora per un  immobile  oggetto  di  un  intervento  di
          recupero  sia stato, in qualunque forma concesso, per altro
          titolo, un contributo da parte dello Stato o delle regioni,
          puo'  essere  attribuita  l'agevolazione  per  il  recupero
          stesso   soltanto   se,   alla   data   di  concessione  di
          quest'ultima, gli  effetti  della  predetta  contribuzione.
          siano gia' esauriti".
            -  Per  il titolo della legge n. 10/1997, si veda in note
          all'art.  1.
            - La legge 18 aprile 1962, n.  167,  reca:  "Disposizioni
          per   favorire  l'acquisizione  di  aree  fabbricabili  per
          l'edilizia economica e popolare".