Art. 8. (Riapertura dei termini di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135) 1. Il termine di novanta giorni relativo all'indizione della gara d'appalto, di cui al comma 1 dell'articolo 14 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e' riaperto fino al sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. Il successivo termine di novanta giorni di cui al medesimo comma 1 dell'articolo 14, relativo alla destinazione dei finanziamenti, e' conseguentemente riaperto fino al centoventesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
Nota all'art. 8: Il testo dell'art. 14, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67 (Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e' il seguente: "Art. 14 (Finanziamenti per l'edilizia residenziale pubblica, per interventi programmati in agricoltura e per iniziative produttive). - 1. I finanziamenti per l'edilizia residenziale pubblica relativi agli anni dal 1978 al 1991, gia' ripartiti tra le regioni, in relazione ai quali la gara d'appalto non sia indetta entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono destinati entro i successivi novanta giorni dalle regioni, su proposta degli Istituti autonomi di case popolari (IACP), a interventi di risanamento del patrimonio pubblico degli alloggi di cui all'articolo 31, lettere b), c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457. Scaduto inutilmente quest'ultimo termine, i finanziamenti sono revocati per essere successivamente ripartiti tra le regioni. La nuova destinazione dei finanziamenti avviene al netto degli oneri di programmazione, di progettazione e concessori eventualmente gia' impiegati per i programmi originari".