Art. 8.
    (Riapertura dei termini di cui all'articolo 14, comma 1, del
 decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni,
                 dalla legge 23 maggio 1997, n. 135)

  1.  Il  termine di novanta giorni relativo all'indizione della gara
d'appalto,  di  cui  al comma 1 dell'articolo 14 del decreto-legge 25
marzo  1997,  n.  67,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 23
maggio  1997,  n.  135,  e'  riaperto  fino  al  sessantesimo  giorno
successivo  alla  data  di entrata in vigore della presente legge. Il
successivo  termine  di  novanta  giorni  di  cui al medesimo comma 1
dell'articolo  14,  relativo  alla destinazione dei finanziamenti, e'
conseguentemente  riaperto  fino  al centoventesimo giorno successivo
alla data di entrata in vigore della presente legge.
 
Nota all'art. 8:
            Il testo dell'art. 14,  comma  1,  del  decreto-legge  25
          marzo  1997,  n.  67  (Disposizioni  urgenti  per  favorire
          l'occupazione), convertito, con modificazioni, dalla  legge
          23 maggio 1997, n. 135, e' il seguente:
            "Art.   14  (Finanziamenti  per  l'edilizia  residenziale
          pubblica, per interventi programmati in agricoltura  e  per
          iniziative   produttive).      -  1.  I  finanziamenti  per
          l'edilizia residenziale pubblica  relativi  agli  anni  dal
          1978  al  1991, gia' ripartiti tra le regioni, in relazione
          ai quali la gara d'appalto non sia  indetta  entro  novanta
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto, sono destinati entro i successivi  novanta  giorni
          dalle  regioni, su proposta degli Istituti autonomi di case
          popolari (IACP), a interventi di risanamento del patrimonio
          pubblico degli alloggi di cui all'articolo 31, lettere  b),
          c)  e  d),  della  legge  5  agosto  1978,  n. 457. Scaduto
          inutilmente  quest'ultimo  termine,  i  finanziamenti  sono
          revocati   per  essere  successivamente  ripartiti  tra  le
          regioni. La nuova destinazione dei finanziamenti avviene al
          netto degli oneri di  programmazione,  di  progettazione  e
          concessori  eventualmente  gia'  impiegati  per i programmi
          originari".