Art. 9.
(Cooperative edilizie costituite fra appartenenti alle Forze armate e
                       alle Forze di polizia)

  1.  Le  cooperative  edilizie  a proprieta' indivisa costituite tra
appartenenti  alle  Forze armate e alle Forze di polizia, che abbiano
usufruito  di  contributi  ai sensi dell'articolo 7, terzo comma, del
decreto-legge  13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  16  ottobre  1975,  n. 492, e successive modificazioni,
possono   trasformarsi   in   cooperative   edilizie   a   proprieta'
individuale,  previa autorizzazione del Ministero dei lavori pubblici
e  con  delibera  adottata  dall'assemblea  dei soci con le modalita'
prescritte  per  le  modifiche  dell'atto costitutivo e dello statuto
delle societa' per azioni.
  2. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' subordinata:
   a)   alla   consegna   di   tutti  gli  alloggi  sociali  compresi
nell'edificio  assistito  dal  contributo  statale,  da effettuare ai
sensi  e  per  gli  effetti  dell'articolo  98  del testo unico delle
disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, approvato con regio
decreto  28  aprile  1938,  n.  1165, e dell'articolo 1 della legge 9
febbraio  1963,  n.  131; b) all'accertamento dei requisiti posseduti
dai soci assegnatari.
  3.  Nel caso in cui una cooperativa realizzi piu' edifici separati,
a seguito della consegna di tutti gli alloggi compresi in un medesimo
edificio,  i  soci assegnatari possono costituirsi, previo nulla osta
del Ministero dei lavori pubblici, in cooperativa a se' stante.
  4.  Alle  cooperative  a  proprieta'  indivisa,  che si trasformano
avvalendosi   della  facolta'  prevista  dal  presente  articolo,  si
applicano  le disposizioni dettate in materia di cooperative edilizie
a   proprieta'   individuale   dal  testo  unico  delle  disposizioni
sull'edilizia  popolare  ed economica, approvato con regio decreto 28
aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni.
  5.  E'  autorizzato,  per  l'anno  1999, un limite di impegno della
durata  di  trentacinque  anni, pari a lire 20 miliardi annue, per la
concessione  di  contributi integrativi da destinare prioritariamente
alle  cooperative  che  abbiano  iniziato o ultimato il programma dei
lavori  per  le  finalita'  di  cui  all'articolo 7, terzo comma, del
decreto-legge  13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  16  ottobre  1975,  n.  492.  L'entita'  dei contributi
integrativi e' determinata dal Ministro dei lavori pubblici in misura
tale  che il contributo complessivo, per ciascun intervento, sia pari
al  4  per  cento  della spesa riconosciuta ed approvata, inclusi gli
oneri finanziari.
  6.  Agli  oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui
al  comma 5, valutati in lire 20 miliardi annue a decorrere dall'anno
1999,  si  provvede,  per  gli  anni  1999,  2000  e  2001,  mediante
corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  iscritto, ai fini del
bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di
base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero  del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica
per  l'anno  1999, a tal fine utilizzando, per un importo pari a lire
10    miliardi   annue   l'accantonamento   relativo   al   Ministero
dell'interno,  e  per  un  importo  pari  a  lire  10  miliardi annue
l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze. Il Ministro del
tesoro,  del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato
ad  apportare,  con  propri  decreti,  le  occorrenti  variazioni  di
bilancio.
 
Note all'art. 9:
            -  L'art.  7,  terzo  comma,  del decreto-legge 13 agosto
          1975, n. 376 (Provvedimenti per il  rilancio  dell'economia
          riguardanti   le   esportazioni,   l'edilizia  e  le  opere
          pubbliche), convertito, con modificazioni, dalla  legge  16
          ottobre  1975,  n.  492,  e successive modificazioni, e' il
          seguente:
            "E' autorizzato, altresi' il limite di impegno di lire  3
          miliardi  per l'anno finanziario 1976 per la concessione di
          contributi, ai sensi della legge 2 luglio 1949, n.  408,  e
          successive  modificazioni  ed  integrazioni,  a cooperative
          edilizie a proprieta' indivisa,  costituite  esclusivamente
          fra  appartenenti  alle  forze  armate  e  di  polizia, che
          abbiano i requisiti statutari previsti dall'art.  72  della
          legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni".
            -   L'art.   98   del   testo  unico  delle  disposizioni
          sull'edilizia popolare ed economica,  approvato  con  regio
          decreto  28  aprile  1938,  n. 1165 (Approvazione del testo
          unico  delle   disposizioni   sull'edilizia   popolare   ed
          economica), e' il seguente:
            "Art. 98. - I consigli di amministrazione, non appena gli
          alloggi     siano     ritenuti     abitabili,     procedono
          all'assegnazione dei medesimi a favore dei soci  prenotati,
          mediante  verbale di consegna da sottoscriversi dal socio e
          da un rappresentante della cooperativa  all'uopo  delegato,
          contenente,    per    ciascun    alloggio,    la    precisa
          specificazione, ubicazione e consistenza  di  esso  nonche'
          dei   relativi   accessori   ed   annessi.     La  consegna
          perfezionata nel modo suddetto conferisce  al  socio  tutti
          gli obblighi ed i diritti di legge.
            I  consigli  di  amministrazione,  redatto  il verbale di
          consegna  dell'alloggio,  hanno  l'obbligo   di   avvertire
          immediatamente,   con   lettera   raccomandata,   le  altre
          cooperative   presso   cui   il   socio   risulta    essere
          prenotatario,  per  l'annullamento  di  tutte  le  relative
          prenotazioni.
            E'  fatto  obbligo  al  socio  di   occupare   l'alloggio
          assegnatogli  entro trenta giorni dalla data del verbale di
          consegna, sono pena di decadenza  dall'assegnazione,  salvo
          suo   ricorso  entro  detto  termine  alla  Commissione  di
          vigilanza.
            Ciascun socio non puo' comunque divenire assegnatario che
          di un solo alloggio, salvo il caso di  successione  di  cui
          all'art. 116".
            -  Il  testo  dell'art. 1 della legge 9 febbraio 1963, n.
          131 (Norme aggiuntive al  testo  unico  delle  disposizioni
          sulla  edilizia  popolare ed economica, approvato con regio
          decreto 28 aprile 1938, n. 1165,  per  quanto  concerne  la
          decadenza degli assegnatari), e' il seguente:
            "Art.   1.   -   I   Consigli  di  amministrazione  delle
          cooperative edilizie, soggette alle  norme  sulla  edilizia
          popolare  ed economica, nel redigere il verbale di consegna
          di cui all'art. 98 del regio decreto  28  aprile  1938,  n.
          1165,  devono espressamente far noto al socio che prende in
          consegna l'appartamento che egli ha il dovere  di  occupare
          l'alloggio  entro  trenta giorni dalla consegna, sotto pena
          di   decadenza   dall'assegnazione,   o   inserendo    tale
          avvertimento  nel  citato  verbale  di consegna, ovvero con
          specifico atto distinto e firmato per conoscenza dal socio.
            Il termine  di  decadenza  di  cui  all'art.  98  decorre
          comunque  da tale comunicazione, alla quale il Consiglio di
          amministrazione e' tenuto a provvedere entro 15 giorni  dal
          verbale di consegna".