Art. 9. (Cooperative edilizie costituite fra appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia) 1. Le cooperative edilizie a proprieta' indivisa costituite tra appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia, che abbiano usufruito di contributi ai sensi dell'articolo 7, terzo comma, del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975, n. 492, e successive modificazioni, possono trasformarsi in cooperative edilizie a proprieta' individuale, previa autorizzazione del Ministero dei lavori pubblici e con delibera adottata dall'assemblea dei soci con le modalita' prescritte per le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto delle societa' per azioni. 2. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' subordinata: a) alla consegna di tutti gli alloggi sociali compresi nell'edificio assistito dal contributo statale, da effettuare ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98 del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1963, n. 131; b) all'accertamento dei requisiti posseduti dai soci assegnatari. 3. Nel caso in cui una cooperativa realizzi piu' edifici separati, a seguito della consegna di tutti gli alloggi compresi in un medesimo edificio, i soci assegnatari possono costituirsi, previo nulla osta del Ministero dei lavori pubblici, in cooperativa a se' stante. 4. Alle cooperative a proprieta' indivisa, che si trasformano avvalendosi della facolta' prevista dal presente articolo, si applicano le disposizioni dettate in materia di cooperative edilizie a proprieta' individuale dal testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni. 5. E' autorizzato, per l'anno 1999, un limite di impegno della durata di trentacinque anni, pari a lire 20 miliardi annue, per la concessione di contributi integrativi da destinare prioritariamente alle cooperative che abbiano iniziato o ultimato il programma dei lavori per le finalita' di cui all'articolo 7, terzo comma, del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975, n. 492. L'entita' dei contributi integrativi e' determinata dal Ministro dei lavori pubblici in misura tale che il contributo complessivo, per ciascun intervento, sia pari al 4 per cento della spesa riconosciuta ed approvata, inclusi gli oneri finanziari. 6. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5, valutati in lire 20 miliardi annue a decorrere dall'anno 1999, si provvede, per gli anni 1999, 2000 e 2001, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, a tal fine utilizzando, per un importo pari a lire 10 miliardi annue l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno, e per un importo pari a lire 10 miliardi annue l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Note all'art. 9: - L'art. 7, terzo comma, del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376 (Provvedimenti per il rilancio dell'economia riguardanti le esportazioni, l'edilizia e le opere pubbliche), convertito, con modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975, n. 492, e successive modificazioni, e' il seguente: "E' autorizzato, altresi' il limite di impegno di lire 3 miliardi per l'anno finanziario 1976 per la concessione di contributi, ai sensi della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni ed integrazioni, a cooperative edilizie a proprieta' indivisa, costituite esclusivamente fra appartenenti alle forze armate e di polizia, che abbiano i requisiti statutari previsti dall'art. 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni". - L'art. 98 del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165 (Approvazione del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica), e' il seguente: "Art. 98. - I consigli di amministrazione, non appena gli alloggi siano ritenuti abitabili, procedono all'assegnazione dei medesimi a favore dei soci prenotati, mediante verbale di consegna da sottoscriversi dal socio e da un rappresentante della cooperativa all'uopo delegato, contenente, per ciascun alloggio, la precisa specificazione, ubicazione e consistenza di esso nonche' dei relativi accessori ed annessi. La consegna perfezionata nel modo suddetto conferisce al socio tutti gli obblighi ed i diritti di legge. I consigli di amministrazione, redatto il verbale di consegna dell'alloggio, hanno l'obbligo di avvertire immediatamente, con lettera raccomandata, le altre cooperative presso cui il socio risulta essere prenotatario, per l'annullamento di tutte le relative prenotazioni. E' fatto obbligo al socio di occupare l'alloggio assegnatogli entro trenta giorni dalla data del verbale di consegna, sono pena di decadenza dall'assegnazione, salvo suo ricorso entro detto termine alla Commissione di vigilanza. Ciascun socio non puo' comunque divenire assegnatario che di un solo alloggio, salvo il caso di successione di cui all'art. 116". - Il testo dell'art. 1 della legge 9 febbraio 1963, n. 131 (Norme aggiuntive al testo unico delle disposizioni sulla edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, per quanto concerne la decadenza degli assegnatari), e' il seguente: "Art. 1. - I Consigli di amministrazione delle cooperative edilizie, soggette alle norme sulla edilizia popolare ed economica, nel redigere il verbale di consegna di cui all'art. 98 del regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, devono espressamente far noto al socio che prende in consegna l'appartamento che egli ha il dovere di occupare l'alloggio entro trenta giorni dalla consegna, sotto pena di decadenza dall'assegnazione, o inserendo tale avvertimento nel citato verbale di consegna, ovvero con specifico atto distinto e firmato per conoscenza dal socio. Il termine di decadenza di cui all'art. 98 decorre comunque da tale comunicazione, alla quale il Consiglio di amministrazione e' tenuto a provvedere entro 15 giorni dal verbale di consegna".