Art. 10. 
 1. I trasportatori, oltre alle prescrizioni di  cui  all'articolo  5
del decreto legislativo 30 dicembre 1992,  n.  532,  come  sostituito
dall'articolo 1, comma 1, lettera  d),  del  decreto  legislativo  20
ottobre 1998, n. 388, devono rispettare i seguenti requisiti: 
  a) utilizzare mezzi di trasporto: 
   1) costruiti in modo che il letame, lo strame o il foraggio  degli
animali non possano fuoriuscire dal veicolo; 
   2) puliti e disinfettati, con idonei disinfettanti  conformi  alla
legislazione vigente, immediatamente dopo ogni trasporto di animali o
di prodotti che possono incidere sulla salute  degli  animali  e,  se
necessario, anche prima di ogni trasporto di animali; 
  b) disporre di attrezzature per la pulizia e  la  disinfezione  dei
mezzi  di  trasporto,  approvate  dal  veterinario  ufficiale,  e  di
impianti per l'immagazzinamento dello strame e del letame  o  fornire
la documentazione comprovante che tali operazioni sono svolte  presso
terzi  riconosciuti   dal   servizio   veterinario   competente   per
territorio. 
 2. Il trasportatore deve: 
  a) tenere e conservare per almeno tre  anni,  per  ciascun  veicolo
utilizzato per il trasporto degli animali, un registro contenente  le
seguenti informazioni: 
   1) luogo, data, nome, o  ragione  sociale,  delle  aziende  o  dei
centri di raccolta dai quali  gli  animali  sono  stati  prelevati  e
relativo indirizzo; 
   2) luogo e data della consegna degli animali  e  nome,  o  ragione
sociale, e indirizzo dei destinatari di essi; 
   3) specie e numero degli animali trasportati; 
   4) data e luogo delle operazioni di disinfezione; 
   5) dati relativi alla certificazione sanitaria di  accompagnamento
degli animali; 
  b) provvedere affinche' tra la partenza dall'azienda o  dal  centro
di raccolta d'origine  e  l'arrivo  al  luogo  di  destinazione,  gli
animali non entrino in contatto con animali  di  qualifica  sanitaria
inferiore. 
 3. In caso di violazione delle disposizioni del  presente  articolo,
oltre  alle  sanzioni  di  cui  all'articolo  14  si   applicano   le
disposizioni di cui all'articolo 14-bis del  decreto  legislativo  30
dicembre 1992, n. 532, introdotto dal decreto legislativo 20  ottobre
1998, n. 388. 
 
          Nota all'art. 10:
            -  L'art.  5  del  D.Lgs.  30 dicembre 1992, n. 532, come
          sostituito dal D.Lgs.  20  ottobre  1998,  n.  388,  e'  il
          seguente:
            "Art. 5. - 1. Ogni trasportatore deve:
             a) essere iscritto in apposito registro presso l'azienda
          sanitaria  locale  territorialmente  competente  in ragione
          della sua  residenza  o  sede  legale;  nel  registro  sono
          annotati tutti gli elementi atti a consentire la sua rapida
          individuazione  da parte dell'autorita' di controllo per il
          caso di inosservanza alle prescrizioni di cui  al  presente
          decreto;
             b) essere in possesso:
              1)  se  stabilito  nel  territorio  nazionale,  di  una
          autorizzazione valida per  tutti  i  trasporti  di  animali
          vertebrati   effettuati   su  uno  dei  territori  elencati
          nell'allegato I D.Lgs. 3 marzo 1993,  n.    93,  rilasciata
          dalla  azienda  sanitaria locale di cui alla lettera a). Il
          suddetto  trasportatore  deve   avvalersi,   in   caso   di
          affidamento  del  trasporto  di  animali  vivi ad altri, di
          soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 2;
              2) se stabilito in un Paese terzo, di un'autorizzazione
          rilasciata dall'autorita' competente di uno  Stato  membro,
          previa   sottoscrizione   di   impegno   a   rispettare  le
          prescrizioni della normativa  veterinaria  comunitaria.  In
          tale  impegno deve essere precisato, in particolare, che il
          trasportatore ha adottato tutte le  misure  necessarie  per
          conformarsi  alle prescrizioni del presente decreto fino al
          luogo di destinazione, che, ove si trovi in Paesi terzi, e'
          quello definito dalla relativa legislazione  comunitaria  e
          deve  essere  altresi'  precisato che la persona alla quale
          viene affidato il trasporto sia in possesso  dei  requisiti
          di cui al comma 2;
             c)  non  trasportare,  ne'  fare trasportare, animali in
          condizioni tali da poterli esporre a lesioni o a sofferenze
          inutili;
             d) utilizzare mezzi di trasporto tali  da  garantire  il
          rispetto  delle  prescrizioni  comunitarie,  in particolare
          delle prescrizioni previste dall'allegato,  in  materia  di
          benessere durante il trasporto.
            2.  La  persona  alla  quale viene affidato il trasporto,
          fatto salvo quanto previsto  dal  capitolo  I,  sezione  A,
          punto  6,  lettera  b),  dell'allegato,  deve possedere una
          formazione specifica acquisita presso l'impresa o presso un
          organismo  di  formazione  o  avere  un'esperienza  pratica
          equivalente per procedere alla manipolazione e al trasporto
          di  animali vertebrati nonche' per prestare, se necessario,
          l'assistenza appropriata agli animali trasportati, comunque
          attestata dall'azienda sanitaria  locale  che  ha  concesso
          l'autorizzazione al trasportatore.
            3. In caso di trasporto, il trasportatore deve:
             a)  stabilire,  per gli animali di cui all'art. 1, comma
          1, lettera a), destinati agli  scambi  o  all'esportazione,
          nel  caso in cui la durata del viaggio sia superiore a otto
          ore, un ruolino di marcia conforme al  modello  di  cui  al
          capitolo  VIII  dell'allegato,  che  deve  accompagnare  il
          certificato sanitario durante il viaggio e nel quale  siano
          precisati i punti di sosta e di eventuale trasferimento; un
          solo  ruolino  di  marcia deve essere compilato per coprire
          tutta la durata del viaggio;
             b) presentare il ruolino di marcia di cui  alla  lettera
          a) al veterinario ufficiale competente per la redazione del
          certificato sanitario; il numero o i numeri dei certificati
          devono  essere  indicati  nel  ruolino  di marcia su cui e'
          apposta  la  stampigliatura  e  la  firma  del  veterinario
          ufficiale   del   luogo   di   partenza;   questi  notifica
          l'esistenza  del  ruolino  di  marcia  mediante  il sistema
          ANIMO;
             c) accertarsi che:
              1) l'originale  del  ruolino  di  marcia  di  cui  alla
          lettera a) sia:
               a) compilato e completato, nel momento opportuno, solo
          dalle persone a cio' legittimate;
               b)  unito  al  certificato sanitario che accompagna il
          trasporto durante tutta la durata del viaggio;
              2) il personale incaricato del trasporto:
               a) menzioni sul ruolino di marcia l'ora e il luogo  in
          cui  gli animali sono stati alimentati e abbeverati durante
          il trasporto;
               b)  faccia  vistare,  dal  veterinario  del  posto  di
          ispezione  frontaliera  o  del punto di uscita designato da
          uno  Stato  membro,  il  ruolino  di  marcia,  in  caso  di
          esportazione   e   quando   il  periodo  di  trasporto  nel
          territorio  comunitario  e'  superiore  a  otto   ore;   il
          veterinario   appone   il   visto  previo  controllo  della
          stampigliatura e della firma e dopo  aver  controllato  gli
          animali  stabilendo  che  possono continuare il viaggio. Le
          spese sostenute per il controllo veterinario sono a  carico
          dell'operatore  che effettua l'esportazione secondo tariffe
          stabilite dall'art. 5, comma 12, della  legge  29  dicembre
          1990, n.  407;
             c) invii, al rientro, il ruolino di marcia all'autorita'
          competente   del  luogo  di  origine  del  trasporto  degli
          animali;
             d) conservare una copia del ruolino  di  marcia  per  un
          periodo  di  almeno  due anni, da presentare, su richiesta,
          all'autorita' competente per eventuali verifiche;
             e)  fornire,  a  seconda   delle   specie   di   animali
          trasportate e quando la distanza implichi il rispetto delle
          disposizioni   di   cui   al   punto  4  del  capitolo  VII
          dell'allegato, la prova che sono state prese le misure  per
          soddisfare  le necessita' di abbeverare e di alimentare gli
          animali trasportati durante il viaggio  anche  in  caso  di
          modifica  del  ruolino  di  marcia  o  di  interruzione del
          viaggio per motivi indipendenti dalla sua volonta';
             f)  accertarsi  che  gli  animali  siano  avviati  senza
          indugio al loro luogo di destinazione;
             g)    accertarsi,   fatta   salva   l'osservanza   delle
          disposizioni di cui al capitolo III dell'allegato, che  gli
          animali   di   specie   non   previste   dal  capitolo  VII
          dell'allegato  siano  abbeverati  ed  alimentati  in   modo
          adeguato ad opportuni intervalli durante il trasporto.
            4.  Le  disposizioni di cui al comma 3, lettera c), punto
          2, si applicano anche nel caso di  esportazioni  effettuate
          mediante trasporto marittimo e quando la durata del viaggio
          supera le otto ore.
            5.  Le  autorita'  competenti di cui all'art. 3, comma 1,
          provvedono affinche':
             a) i punti di sosta stabiliti dal trasportatore ai sensi
          del  comma  3,  lettera a), soddisfino i criteri comunitari
          fissati con regolamento (CE) 1255/97 e siano  sottoposti  a
          periodici controlli;
             b)gli  animali  pervenuti  presso i punti di sosta siano
          controllati e ritenuti idonei a proseguire il viaggio.
            6. Le spese  relative  all'osservanza  dei  requisiti  in
          materia  di  alimentazione,  abbeveraggio  e  riposto degli
          animali sono a carico del trasportatore.
            - Si riporta il testo  dell'art.  14-bis  del  D.Lgs.  30
          dicembre  1992,  n. 532 (per l'argomento si veda nelle note
          alle premesse):
            "Art.  14-bis.  -  1.  Fermo  restando  quanto   previsto
          all'art. 14, l'azienda sanitaria locale competente sospende
          l'autorizzazione di cui all'art. 5, comma 1, lettera b), in
          caso  di  infrazioni  ripetute  al  presente  decreto  o la
          ritira, in caso di  infrazioni  che  comportino  una  grave
          sofferenza per gli animali.
            2.  Qualora  le  autorita'  competenti di cui all'art. 3,
          comma 1, constatino il mancato rispetto delle  prescrizioni
          di   cui   al   presente   decreto,  informano  l'autorita'
          competente   dello   Stato   membro   che   ha   rilasciato
          l'autorizzazione;   quest'ultima  adotta  tutte  le  misure
          opportune e, segnatamente,  quelle  previste  al  comma  1,
          comunicando   all'autorita   competente   che  ha  rilevato
          l'infrazione  e  alla  Commissione  europea  la   decisione
          adottata e le relative motivazioni.
            3.  Al  fine di assicurare il rispetto delle disposizioni
          di cui al presente articolo, si applicano  le  disposizioni
          previste dal decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 27, in
          materia di reciproca assistenza.
            4.  In  caso  di  constatazione  di  infrazioni  gravi  a
          ripetute, all'esito negativo  della  procedura  di  cui  al
          comma 3, il Ministero della sanita', sentita la Commissione
          europea,  puo' vietare temporaneamente al trasportatore che
          ha commesso tali  infrazioni  di  trasportare  animali  sul
          territorio nazionale.
            5.   Le   autorita'  che  procedono  all'accertamento  di
          infrazioni al  presente  decreto,  trasmettono  all'azienda
          sanitaria  locale  di  cui all'art. 5, comma 1, lettera b),
          tutti   gli   elementi   ad   esse   relativi    ai    fini
          dell'applicazione del comma 1".
            -  Il  D.Lgs.  20  ottobre 1998, n. 388, reca "Attuazione
          della direttiva 95/29/CE in  materia  di  protezione  degli
          animali durante il trasporto".