Art. 10. 1. I trasportatori, oltre alle prescrizioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 532, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 388, devono rispettare i seguenti requisiti: a) utilizzare mezzi di trasporto: 1) costruiti in modo che il letame, lo strame o il foraggio degli animali non possano fuoriuscire dal veicolo; 2) puliti e disinfettati, con idonei disinfettanti conformi alla legislazione vigente, immediatamente dopo ogni trasporto di animali o di prodotti che possono incidere sulla salute degli animali e, se necessario, anche prima di ogni trasporto di animali; b) disporre di attrezzature per la pulizia e la disinfezione dei mezzi di trasporto, approvate dal veterinario ufficiale, e di impianti per l'immagazzinamento dello strame e del letame o fornire la documentazione comprovante che tali operazioni sono svolte presso terzi riconosciuti dal servizio veterinario competente per territorio. 2. Il trasportatore deve: a) tenere e conservare per almeno tre anni, per ciascun veicolo utilizzato per il trasporto degli animali, un registro contenente le seguenti informazioni: 1) luogo, data, nome, o ragione sociale, delle aziende o dei centri di raccolta dai quali gli animali sono stati prelevati e relativo indirizzo; 2) luogo e data della consegna degli animali e nome, o ragione sociale, e indirizzo dei destinatari di essi; 3) specie e numero degli animali trasportati; 4) data e luogo delle operazioni di disinfezione; 5) dati relativi alla certificazione sanitaria di accompagnamento degli animali; b) provvedere affinche' tra la partenza dall'azienda o dal centro di raccolta d'origine e l'arrivo al luogo di destinazione, gli animali non entrino in contatto con animali di qualifica sanitaria inferiore. 3. In caso di violazione delle disposizioni del presente articolo, oltre alle sanzioni di cui all'articolo 14 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 532, introdotto dal decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 388.
Nota all'art. 10: - L'art. 5 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 532, come sostituito dal D.Lgs. 20 ottobre 1998, n. 388, e' il seguente: "Art. 5. - 1. Ogni trasportatore deve: a) essere iscritto in apposito registro presso l'azienda sanitaria locale territorialmente competente in ragione della sua residenza o sede legale; nel registro sono annotati tutti gli elementi atti a consentire la sua rapida individuazione da parte dell'autorita' di controllo per il caso di inosservanza alle prescrizioni di cui al presente decreto; b) essere in possesso: 1) se stabilito nel territorio nazionale, di una autorizzazione valida per tutti i trasporti di animali vertebrati effettuati su uno dei territori elencati nell'allegato I D.Lgs. 3 marzo 1993, n. 93, rilasciata dalla azienda sanitaria locale di cui alla lettera a). Il suddetto trasportatore deve avvalersi, in caso di affidamento del trasporto di animali vivi ad altri, di soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 2; 2) se stabilito in un Paese terzo, di un'autorizzazione rilasciata dall'autorita' competente di uno Stato membro, previa sottoscrizione di impegno a rispettare le prescrizioni della normativa veterinaria comunitaria. In tale impegno deve essere precisato, in particolare, che il trasportatore ha adottato tutte le misure necessarie per conformarsi alle prescrizioni del presente decreto fino al luogo di destinazione, che, ove si trovi in Paesi terzi, e' quello definito dalla relativa legislazione comunitaria e deve essere altresi' precisato che la persona alla quale viene affidato il trasporto sia in possesso dei requisiti di cui al comma 2; c) non trasportare, ne' fare trasportare, animali in condizioni tali da poterli esporre a lesioni o a sofferenze inutili; d) utilizzare mezzi di trasporto tali da garantire il rispetto delle prescrizioni comunitarie, in particolare delle prescrizioni previste dall'allegato, in materia di benessere durante il trasporto. 2. La persona alla quale viene affidato il trasporto, fatto salvo quanto previsto dal capitolo I, sezione A, punto 6, lettera b), dell'allegato, deve possedere una formazione specifica acquisita presso l'impresa o presso un organismo di formazione o avere un'esperienza pratica equivalente per procedere alla manipolazione e al trasporto di animali vertebrati nonche' per prestare, se necessario, l'assistenza appropriata agli animali trasportati, comunque attestata dall'azienda sanitaria locale che ha concesso l'autorizzazione al trasportatore. 3. In caso di trasporto, il trasportatore deve: a) stabilire, per gli animali di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), destinati agli scambi o all'esportazione, nel caso in cui la durata del viaggio sia superiore a otto ore, un ruolino di marcia conforme al modello di cui al capitolo VIII dell'allegato, che deve accompagnare il certificato sanitario durante il viaggio e nel quale siano precisati i punti di sosta e di eventuale trasferimento; un solo ruolino di marcia deve essere compilato per coprire tutta la durata del viaggio; b) presentare il ruolino di marcia di cui alla lettera a) al veterinario ufficiale competente per la redazione del certificato sanitario; il numero o i numeri dei certificati devono essere indicati nel ruolino di marcia su cui e' apposta la stampigliatura e la firma del veterinario ufficiale del luogo di partenza; questi notifica l'esistenza del ruolino di marcia mediante il sistema ANIMO; c) accertarsi che: 1) l'originale del ruolino di marcia di cui alla lettera a) sia: a) compilato e completato, nel momento opportuno, solo dalle persone a cio' legittimate; b) unito al certificato sanitario che accompagna il trasporto durante tutta la durata del viaggio; 2) il personale incaricato del trasporto: a) menzioni sul ruolino di marcia l'ora e il luogo in cui gli animali sono stati alimentati e abbeverati durante il trasporto; b) faccia vistare, dal veterinario del posto di ispezione frontaliera o del punto di uscita designato da uno Stato membro, il ruolino di marcia, in caso di esportazione e quando il periodo di trasporto nel territorio comunitario e' superiore a otto ore; il veterinario appone il visto previo controllo della stampigliatura e della firma e dopo aver controllato gli animali stabilendo che possono continuare il viaggio. Le spese sostenute per il controllo veterinario sono a carico dell'operatore che effettua l'esportazione secondo tariffe stabilite dall'art. 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407; c) invii, al rientro, il ruolino di marcia all'autorita' competente del luogo di origine del trasporto degli animali; d) conservare una copia del ruolino di marcia per un periodo di almeno due anni, da presentare, su richiesta, all'autorita' competente per eventuali verifiche; e) fornire, a seconda delle specie di animali trasportate e quando la distanza implichi il rispetto delle disposizioni di cui al punto 4 del capitolo VII dell'allegato, la prova che sono state prese le misure per soddisfare le necessita' di abbeverare e di alimentare gli animali trasportati durante il viaggio anche in caso di modifica del ruolino di marcia o di interruzione del viaggio per motivi indipendenti dalla sua volonta'; f) accertarsi che gli animali siano avviati senza indugio al loro luogo di destinazione; g) accertarsi, fatta salva l'osservanza delle disposizioni di cui al capitolo III dell'allegato, che gli animali di specie non previste dal capitolo VII dell'allegato siano abbeverati ed alimentati in modo adeguato ad opportuni intervalli durante il trasporto. 4. Le disposizioni di cui al comma 3, lettera c), punto 2, si applicano anche nel caso di esportazioni effettuate mediante trasporto marittimo e quando la durata del viaggio supera le otto ore. 5. Le autorita' competenti di cui all'art. 3, comma 1, provvedono affinche': a) i punti di sosta stabiliti dal trasportatore ai sensi del comma 3, lettera a), soddisfino i criteri comunitari fissati con regolamento (CE) 1255/97 e siano sottoposti a periodici controlli; b)gli animali pervenuti presso i punti di sosta siano controllati e ritenuti idonei a proseguire il viaggio. 6. Le spese relative all'osservanza dei requisiti in materia di alimentazione, abbeveraggio e riposto degli animali sono a carico del trasportatore. - Si riporta il testo dell'art. 14-bis del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 532 (per l'argomento si veda nelle note alle premesse): "Art. 14-bis. - 1. Fermo restando quanto previsto all'art. 14, l'azienda sanitaria locale competente sospende l'autorizzazione di cui all'art. 5, comma 1, lettera b), in caso di infrazioni ripetute al presente decreto o la ritira, in caso di infrazioni che comportino una grave sofferenza per gli animali. 2. Qualora le autorita' competenti di cui all'art. 3, comma 1, constatino il mancato rispetto delle prescrizioni di cui al presente decreto, informano l'autorita' competente dello Stato membro che ha rilasciato l'autorizzazione; quest'ultima adotta tutte le misure opportune e, segnatamente, quelle previste al comma 1, comunicando all'autorita competente che ha rilevato l'infrazione e alla Commissione europea la decisione adottata e le relative motivazioni. 3. Al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 27, in materia di reciproca assistenza. 4. In caso di constatazione di infrazioni gravi a ripetute, all'esito negativo della procedura di cui al comma 3, il Ministero della sanita', sentita la Commissione europea, puo' vietare temporaneamente al trasportatore che ha commesso tali infrazioni di trasportare animali sul territorio nazionale. 5. Le autorita' che procedono all'accertamento di infrazioni al presente decreto, trasmettono all'azienda sanitaria locale di cui all'art. 5, comma 1, lettera b), tutti gli elementi ad esse relativi ai fini dell'applicazione del comma 1". - Il D.Lgs. 20 ottobre 1998, n. 388, reca "Attuazione della direttiva 95/29/CE in materia di protezione degli animali durante il trasporto".