Art. 11.
 1.  Il  commerciante  deve  essere  registrato  presso  il  servizio
veterinario  dell'azienda  unita'  sanitaria  locale  competente  per
territorio che rilascia un numero di registrazione.
 2. Il commerciante deve:
  a)  trattare solo animali identificati e, se bovini, provenienti da
allevamenti   ufficialmente  indenni  da  tubercolosi,  brucellosi  e
leucosi;  se  animali  da  macello,  solo  se  conformi  ai requisiti
previsti dal presente decreto;
  b)  accertare  sia la corretta identificazione degli animali che la
presenza  della prescritta certificazione sanitaria ad essi relativa;
il   servizio   veterinario   dell'azienda  unita'  sanitaria  locale
competente  per  territorio  puo'  autorizzare transazioni di animali
correttamente   identificati,  ma  che  non  soddisfino  i  requisiti
sanitari  di  cui alla lettera a), purche' tali animali siano avviati
immediatamente  e  direttamente;  in uno stabilimento di macellazione
situato  nel  territorio  nazionale  per  esservi  macellati  il piu'
rapidamente possibile; fin dal loro arrivo in detto stabilimento tali
animali  devono  essere  tenuti  separati  e  devono essere macellati
separatamente dagli altri animali;
  c)  iscrivere in un registro, o su supporto informatico, in base ai
certificati  sanitari  di  accompagnamento  degli  animali  oppure ai
numeri o marchi di identificazione degli stessi, conservandone i dati
per almeno tre anni:
   1)  il  nome  del  proprietario, l'origine, la data d'acquisto, le
categorie,  il  numero  nonche'  il  numero  d'identificazione  degli
animali  della  specie  bovina  o,  per quelli della specie suina, il
numero  di  registrazione  dell'azienda di origine o dell'allevamento
d'origine degli animali acquistati;
   2)  il  numero  di  registrazione del trasportatore e il numero di
immatricolazione  o la targa del veicolo che consegna e raccoglie gli
animali;
   3)  il  nome e l'indirizzo dell'acquirente e la destinazione degli
animali;
   4)  le  copie  dei ruolini di marcia, ove previsti, e il numero di
serie dei certificati sanitari;
  d)  provvedere  affinche',  nel  caso in cui gli animali permangano
presso propri impianti:
   1) sia impartita al personale adibito al governo degli animali una
formazione  specifica  in  relazione  alle  prescrizioni  fissate dal
presente  decreto  nonche' per quanto riguarda la cura e il benessere
degli animali;
   2)   il   veterinario  ufficiale  possa  procedere  all'esecuzione
periodica  di qualsiasi controllo ritenuto necessario sugli animali e
intraprendere  ogni  iniziativa  per  prevenire  la  propagazione  di
malattie.
 3.  Ai  fini  dell'autorizzazione di cui all'articolo 17 del decreto
del  Presidente  della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, l'impianto
adibito al ricovero degli animali deve essere:
  a) soggetto al controllo del veterinario ufficiale;
  b)  situato  in  una  zona non soggetta a divieti o restrizioni per
motivi di polizia veterinaria;
  c) provvisto di:
   1)  strutture  idonee  e  di capacita' sufficiente, in particolare
quelle  di ispezione e di isolamento di tutti gli animali nel caso in
cui si manifesti una malattia contagiosa;
   2)  strutture  che  consentano  di  caricare e scaricare e, se del
caso, ospitare opportunamente gli animali, abbeverarli, nutrirli e di
somministrare  loro  tutte  le  cure  eventualmente  necessarie; tali
strutture devono poter essere pulite e disinfettate facilmente;
   3) una zona di racccolta dello strame e del letame;
   4) un sistema di raccolta delle acque di scolo;
  d)  pulito  e  disinfettato prima di ogni utilizzazione, secondo le
istruzioni impartite del veterinario ufficiale.
 4. L'autorizzazione di cui al comma 3:
  a)  e'  sospesa  in caso di mancato rispetto delle disposizioni del
presente  decreto  nonche'  in  caso di violazione delle disposizioni
previste  dalle  altre  normative  veterinarie;  e' ripristinata solo
quando  si  e'  accertata  la  cessazione  delle  cause  che ne hanno
determinato la sospensione;
  b)  e'  revocata  in  caso  di  reiterate violazioni alla normativa
veterinaria  ovvero  qualora  la  violazione  comporti  rischi per la
salute pubblica o per la sanita' animale.
 5.  Alla  revoca  dell'autorizzazione adottata ai sensi del comma 4,
consegue la cancellazione dal registro di cui al comma 1.
 
          Nota all'art. 11:
            - Si riporta il testo dell'art. 17 del D.P.R. 8  febbraio
          1954, n. 320 (per l'argomento si veda in nota all'art. 8):
            "Art.  17.  -  L'esercizio  delle  stalle  di sosta ed in
          genere dei locali da adibirsi  al  temporaneo  ricovero  di
          equini,  bovini,  ovini,  caprini,  suini  e  di animali da
          cortile da parte dei negozianti, dei gestori  di  alberghi,
          mascalcie,  mulini  e  pubblici  esercizi e' subordinato ad
          autorizzazione del sindaco, al quale gli interessati devono
          rivolgere domanda.
            Il sindaco, in  base  al  risultato  del  sopraluogo  del
          veterinario   comunale,  rilascia  l'autorizzazione  quando
          risulta che i locali sono situati in idonea localita' e che
          sono provvisti dei necessari requisiti igienici  anche  per
          quanto  si riferisce allo smaltimento delle deiezioni degli
          animali.
            Qualora i locali non rispondano alle esigenze dell'igiene
          il sindaco ordina i lavori necessari ed assegna il  termine
          entro il quale devono essere eseguiti.
            Le   stalle   di  sosta  e  gli  altri  locali  anzidetti
          sottostanno alla vigilanza del veterinario comunale. Se tra
          gli animali ricoverati si  manifestano  malattie  infettive
          non  comprese  tra  quelle indicate all'art. 1, l'autorita'
          comunale  adotta   le   misure   atte   ad   impedirne   la
          propagazione.
            Ai  negozianti  di  animali  e'  fatto  obbligo di tenere
          costantemente aggiornato un registro di  carico  e  scarico
          conforme al modello n.  3 allegato al presente regolamento.
            Per la mancata esecuzione dei lavori ordinati o per altre
          infrazioni  alle  precedenti  norme  il  sindaco dispone la
          chiusura temporanea  dei  locali  indicati  nei  precedenti
          commi o, nei casi piu' gravi, la revoca dell'autorizzazione
          all'esercizio".