Art. 11. 1. Il commerciante deve essere registrato presso il servizio veterinario dell'azienda unita' sanitaria locale competente per territorio che rilascia un numero di registrazione. 2. Il commerciante deve: a) trattare solo animali identificati e, se bovini, provenienti da allevamenti ufficialmente indenni da tubercolosi, brucellosi e leucosi; se animali da macello, solo se conformi ai requisiti previsti dal presente decreto; b) accertare sia la corretta identificazione degli animali che la presenza della prescritta certificazione sanitaria ad essi relativa; il servizio veterinario dell'azienda unita' sanitaria locale competente per territorio puo' autorizzare transazioni di animali correttamente identificati, ma che non soddisfino i requisiti sanitari di cui alla lettera a), purche' tali animali siano avviati immediatamente e direttamente; in uno stabilimento di macellazione situato nel territorio nazionale per esservi macellati il piu' rapidamente possibile; fin dal loro arrivo in detto stabilimento tali animali devono essere tenuti separati e devono essere macellati separatamente dagli altri animali; c) iscrivere in un registro, o su supporto informatico, in base ai certificati sanitari di accompagnamento degli animali oppure ai numeri o marchi di identificazione degli stessi, conservandone i dati per almeno tre anni: 1) il nome del proprietario, l'origine, la data d'acquisto, le categorie, il numero nonche' il numero d'identificazione degli animali della specie bovina o, per quelli della specie suina, il numero di registrazione dell'azienda di origine o dell'allevamento d'origine degli animali acquistati; 2) il numero di registrazione del trasportatore e il numero di immatricolazione o la targa del veicolo che consegna e raccoglie gli animali; 3) il nome e l'indirizzo dell'acquirente e la destinazione degli animali; 4) le copie dei ruolini di marcia, ove previsti, e il numero di serie dei certificati sanitari; d) provvedere affinche', nel caso in cui gli animali permangano presso propri impianti: 1) sia impartita al personale adibito al governo degli animali una formazione specifica in relazione alle prescrizioni fissate dal presente decreto nonche' per quanto riguarda la cura e il benessere degli animali; 2) il veterinario ufficiale possa procedere all'esecuzione periodica di qualsiasi controllo ritenuto necessario sugli animali e intraprendere ogni iniziativa per prevenire la propagazione di malattie. 3. Ai fini dell'autorizzazione di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, l'impianto adibito al ricovero degli animali deve essere: a) soggetto al controllo del veterinario ufficiale; b) situato in una zona non soggetta a divieti o restrizioni per motivi di polizia veterinaria; c) provvisto di: 1) strutture idonee e di capacita' sufficiente, in particolare quelle di ispezione e di isolamento di tutti gli animali nel caso in cui si manifesti una malattia contagiosa; 2) strutture che consentano di caricare e scaricare e, se del caso, ospitare opportunamente gli animali, abbeverarli, nutrirli e di somministrare loro tutte le cure eventualmente necessarie; tali strutture devono poter essere pulite e disinfettate facilmente; 3) una zona di racccolta dello strame e del letame; 4) un sistema di raccolta delle acque di scolo; d) pulito e disinfettato prima di ogni utilizzazione, secondo le istruzioni impartite del veterinario ufficiale. 4. L'autorizzazione di cui al comma 3: a) e' sospesa in caso di mancato rispetto delle disposizioni del presente decreto nonche' in caso di violazione delle disposizioni previste dalle altre normative veterinarie; e' ripristinata solo quando si e' accertata la cessazione delle cause che ne hanno determinato la sospensione; b) e' revocata in caso di reiterate violazioni alla normativa veterinaria ovvero qualora la violazione comporti rischi per la salute pubblica o per la sanita' animale. 5. Alla revoca dell'autorizzazione adottata ai sensi del comma 4, consegue la cancellazione dal registro di cui al comma 1.
Nota all'art. 11: - Si riporta il testo dell'art. 17 del D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 (per l'argomento si veda in nota all'art. 8): "Art. 17. - L'esercizio delle stalle di sosta ed in genere dei locali da adibirsi al temporaneo ricovero di equini, bovini, ovini, caprini, suini e di animali da cortile da parte dei negozianti, dei gestori di alberghi, mascalcie, mulini e pubblici esercizi e' subordinato ad autorizzazione del sindaco, al quale gli interessati devono rivolgere domanda. Il sindaco, in base al risultato del sopraluogo del veterinario comunale, rilascia l'autorizzazione quando risulta che i locali sono situati in idonea localita' e che sono provvisti dei necessari requisiti igienici anche per quanto si riferisce allo smaltimento delle deiezioni degli animali. Qualora i locali non rispondano alle esigenze dell'igiene il sindaco ordina i lavori necessari ed assegna il termine entro il quale devono essere eseguiti. Le stalle di sosta e gli altri locali anzidetti sottostanno alla vigilanza del veterinario comunale. Se tra gli animali ricoverati si manifestano malattie infettive non comprese tra quelle indicate all'art. 1, l'autorita' comunale adotta le misure atte ad impedirne la propagazione. Ai negozianti di animali e' fatto obbligo di tenere costantemente aggiornato un registro di carico e scarico conforme al modello n. 3 allegato al presente regolamento. Per la mancata esecuzione dei lavori ordinati o per altre infrazioni alle precedenti norme il sindaco dispone la chiusura temporanea dei locali indicati nei precedenti commi o, nei casi piu' gravi, la revoca dell'autorizzazione all'esercizio".