Art. 12
 1.  Presso  il  Ministero  della  sanita',  le regioni e le province
autonome  di Trento e di Bolzano e le aziende unita' sanitarie locali
e'   istituita,  nei  limiti  della  spesa  autorizzata  da  appositi
provvedimenti legislativi, una banca dati informatizzata collegata in
rete  che  contiene  almeno le informazioni di cui ai commi 2, 3 e 4;
tali  informazioni  sono  trasmesse  dalle  aziende  unita' sanitarie
locali,  per  via informatica, alle regioni, alle province autonome e
al  Ministero della sanita'; il Ministero perle politiche agricole e'
interconnesso,  attraverso il proprio sistema informativo, alla banca
dati, ai fini dell'espletamento delle funzioni di propria competenza.
 2. In relazione a ciascun animale della specie bovina sono indicati:
  a) il codice di identificazione;
  b) la data di nascita;
  c) il sesso;
  d) la razza o il mantello;
  e)  il codice di identificazione della madre o, nel caso di animale
importato  da un Paese terzo, il numero di identificazione attribuito
conformemente  alle  disposizioni  di  cui  al decreto del Presidente
della  Repubblica  30  aprile  1996,  n. 317, e successive modifiche,
nonche' il numero di identificazione di origine;
  f) il numero di identificazione dell'azienda di nascita;
  g) i movimenti di ciascun animale a partire dall'azienda di nascita
e,  per  gli  animali  importati  da  Paesi  terzi,  dall'azienda  di
importazione;
  h) la data del decesso o della macellazione;
  i) i numeri di identificazione di tutte le aziende in cui l'animale
e' stato custodito e le date di ciascun movimento.
 3. In relazione agli animali della specie suina sono indicati:
  a)   il   numero   di   registrazione   dell'azienda   d'origine  o
dell'allevamento   d'origine,   nonche'  il  numero  del  certificato
sanitario, quando prescritto;
  b)  il  numero  di  registrazione dell'ultima azienda o dell'ultimo
allevamento e, per gli animali importati da Paesi terzi, dell'azienda
di importazione.
 4. In relazione a ciascuna azienda sono indicati:
  a)  il numero di identificazione che deve contenere, oltre la sigla
IT che individua lo Stato italiano, un codice che non superi i dodici
caratteri;
  b)  il  nome e l'indirizzo del proprietario, della persona fisica o
giuridica responsabile.
 5.  La  banca  dati  di cui al comma 1 e' aggiornata in modo tale da
fornire  a  chiunque vi abbia interesse ai sensi della legge 7 agosto
1990, n. 241, le seguenti informazioni:
  a)  il  numero di identificazione degli animali della specie bovina
presenti  in una azienda o, in caso di animali della specie suina, le
informazioni di cui al comma 3, lettera a);
  b) un elenco dei movimenti di ciascun animale della specie bovina a
partire dall'azienda di nascita o, per gli animali importati da paesi
terzi,  dall'azienda  di  importazione;  per gli animali della specie
suina le informazioni di cui al comma 3, lettera b).
 6.  Le  informazioni  di  cui al comma 5 sono conservate nella banca
dati  per almeno i tre anni successivi al decesso dell'animale, se di
specie  bovina,  o successivi all'immissione delle informazioni nella
banca dati nel caso di animali della specie suina.
 
          Note all'art. 12:
            - Per quanto concerne il D.P.R. 30 aprile 1996,  n.  317,
          si veda in nota all'art. 2.
            -  La  legge 7 agosto 1990, n. 241, reca: "Nuove norme in
          materia di procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di
          accesso ai documenti amministrativi".