Art. 13. 1. Con decreto del Ministro della sanita', d'intesa con la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le procedure per l'istituzione di un sistema di reti di sorveglianza; tale sistema, che deve essere operativo per un periodo minimo di dodici mesi, ha i seguenti obiettivi: a) attribuire qualifiche sanitarie ufficiali alle aziende e ai territori; b) mantenere le qualifiche attribuite mediante ispezioni ed accertamenti periodici; c) raccogliere dati epidemiologici ed assicurare la sorveglianza nei confronti delle malattie; d) garantire il rispetto delle prescrizioni previste dal presente decreto e da qualsiasi altra norma in materia di polizia veterinaria. 2. Del sistema di cui al comma 1 devono almeno far parte: a) gli allevamenti; b) il proprietario dell'azienda, la persona fisica o giuridica responsabile; c) il veterinario riconosciuto o quello ufficiale responsabile dell'azienda: d) il servizio vtterinario dell'azienda unita' sanitaria locale competente per territorio; e) gli istituti zooprofilattici sperimentali e qualsiasi altro laboratorio riconosciuto per la diagnosi veterinaria o per le analisi sui prodotti di origine animale; f) la banca dati di cui all'articolo 12. 3. Nell'ambito del sistema di cui al comma 1, il proprietario o il responsabile dell'azienda devono almeno: a) avvalersi dei servizi di un veterinario riconosciuto; b) informare immediatamente il veterinario riconosciuto qualora sospettino la presenza di una malattia infettiva o di qualsiasi malattia soggetta a denuncia obbligatoria; c) informare il veterinario riconosciuto di qualsiasi arrivo di animali nell'azienda; d) isolare gli animali prima di ammetterli nell'azienda, per consentire al veterinario riconosciuto di verificare, anche attraverso i necessari accertamenti, lo status sanitario degli stessi al fine di consentire il mantenimento della qualifica dell'azienda. 4. Nell'ambito del sistema di cui al comma 1, il veterinario riconosciuto deve: a) possedere i requisiti previsti per l'esercizio della professione veterinaria; b) non avere interessi finanziari in comune con il proprietario o il responsabile dell'azienda, ne' vincoli di parentela con gli stessi; c) possedere una conoscenza specifica nel settore della polizia sanitaria in riferimento agli animali delle specie interessate. In particorare, deve: 1) aggiornare regolarmente le proprie conoscenze; 2) soddisfare i requisiti stabiliti con il decreto di cui al comma 1, per garantire il corretto funzionamento del sistema; 3) fornire al proprietario o al responsabile dell'azienda informazioni ed assistenza affinche' siano prese tutte le iniziative volte a garantire che sia mantenuta la qualifica dell'azienda, anche sulla base di programmi convenuti con l'autorita' competente; 4) vigilare sul rispetto delle disposizioni concernenti: a) l'identificazione e la certificazione sanitaria degli animali; b) la notifica obbligatoria delle malattie infettive degli animali e di qualsiasi altro fattore di rischio per la loro salute e benessere e per la salute umana; c) l'accertamento, per quanto possibile, della causa di morte degli animali e del luogo in cui devono essere consegnati; d) le condizioni igieniche dell'allevamento delle unita' di produzione degli animali. 5. L'autorita' competente cura la tenuta degli elenchi dei veterinari riconosciuti e delle aziende autorizzate che fanno parte del sistema di cui al comma 1. 6. Qualora l'autorita' competente constati che una delle disposizioni di cui al comma 4, lettera c), n. 4), non sia stata osservata, sospende o revoca il riconoscimento al veterinario, a seconda della gravita' accertata e fatte salve le altre sanzioni eventualmente applicabili. 7. Il sistema di cui al comma 1 e' sottoposto, da parte del Ministero della sanita', all'approvazione da parte della Commissione europea; nel caso in cui tale sistema approvato dalla Commissione europea riguarda tutta il territorio nazionale, al movimento degli animali non si applica la disposizione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a). 8. Il Ministero della sanita' puo' autorizzare, previo parere della Conferenza Stato-regioni l'istituzione del sistema di cui al comma 1 soltanto in una o piu' regioni adiacenti come definite all'articolo 1, comma 2, lettera q); in tal caso, alla movimentazione verso tali regioni degli animali della restante parte del territorio si applicano le disposizioni del presente decreto, 9. Con decreto del Ministro della sanita' possono essere definiti ulteriori obblighi e requisiti da porre a carico dei soggetti di cui al comma 2, nonche' i provvedimenti da adottare in caso di violazione degli obblighi e del venir meno dei requisiti prescritti nell'ambito del sistema di cui al comma 1.