Art. 13. 
 1.  Con  decreto  del  Ministro  della  sanita',  d'intesa  con   la
Conferenza per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e  di  Bolzano,  sono  definiti  i  criteri  e  le
procedure per l'istituzione di un sistema di  reti  di  sorveglianza;
tale sistema, che deve essere operativo  per  un  periodo  minimo  di
dodici mesi, ha i seguenti obiettivi: 
  a) attribuire qualifiche sanitarie  ufficiali  alle  aziende  e  ai
territori; 
  b)  mantenere  le  qualifiche  attribuite  mediante  ispezioni   ed
accertamenti periodici; 
  c) raccogliere dati epidemiologici ed  assicurare  la  sorveglianza
nei confronti delle malattie; 
  d) garantire il rispetto delle prescrizioni previste dal presente 
  decreto e da qualsiasi altra norma in materia di polizia 
 veterinaria. 2. Del sistema di cui al  comma  1  devono  almeno  far
 parte: 
  a) gli allevamenti; 
  b) il proprietario dell'azienda,  la  persona  fisica  o  giuridica
responsabile; 
  c) il veterinario  riconosciuto  o  quello  ufficiale  responsabile
dell'azienda: 
  d) il servizio vtterinario  dell'azienda  unita'  sanitaria  locale
competente per territorio; 
  e) gli istituti  zooprofilattici  sperimentali  e  qualsiasi  altro
laboratorio riconosciuto per la diagnosi veterinaria o per le analisi
sui prodotti di origine animale; 
  f) la banca dati di cui all'articolo 12. 
 3. Nell'ambito del sistema di cui al comma 1, il proprietario  o  il
responsabile dell'azienda devono almeno: 
  a) avvalersi dei servizi di un veterinario riconosciuto; 
  b) informare immediatamente  il  veterinario  riconosciuto  qualora
sospettino la presenza di  una  malattia  infettiva  o  di  qualsiasi
malattia soggetta a denuncia obbligatoria; 
  c) informare il veterinario riconosciuto  di  qualsiasi  arrivo  di
animali nell'azienda; 
  d) isolare  gli  animali  prima  di  ammetterli  nell'azienda,  per
consentire  al  veterinario   riconosciuto   di   verificare,   anche
attraverso i necessari accertamenti, lo status sanitario degli stessi
al fine di consentire il mantenimento della qualifica dell'azienda. 
 4. Nell'ambito del  sistema  di  cui  al  comma  1,  il  veterinario
riconosciuto deve: 
  a) possedere i requisiti previsti per l'esercizio della professione
veterinaria; 
  b) non avere interessi finanziari in comune con il  proprietario  o
il responsabile  dell'azienda,  ne'  vincoli  di  parentela  con  gli
stessi; 
  c) possedere una conoscenza specifica  nel  settore  della  polizia
sanitaria in riferimento agli animali delle  specie  interessate.  In
particorare, deve: 
   1) aggiornare regolarmente le proprie conoscenze; 
   2) soddisfare i requisiti stabiliti con il decreto di cui al comma
1, per garantire il corretto funzionamento del sistema; 
   3)  fornire  al  proprietario  o  al   responsabile   dell'azienda
informazioni ed assistenza affinche' siano prese tutte le  iniziative
volte a garantire che sia mantenuta la qualifica dell'azienda,  anche
sulla base di programmi convenuti con l'autorita' competente; 
   4) vigilare sul rispetto delle disposizioni concernenti: 
    a) l'identificazione e la certificazione sanitaria degli animali;
    b) la notifica obbligatoria delle malattie infettive degli 
animali e di qualsiasi altro fattore di rischio per la loro salute  e
benessere e per la salute umana; 
    c) l'accertamento, per quanto possibile,  della  causa  di  morte
degli animali e del luogo in cui devono essere consegnati; 
    d) le  condizioni  igieniche  dell'allevamento  delle  unita'  di
produzione degli animali. 
 5.  L'autorita'  competente  cura  la  tenuta  degli   elenchi   dei
veterinari riconosciuti e delle aziende autorizzate che  fanno  parte
del sistema di cui al comma 1. 
 6.  Qualora  l'autorita'   competente   constati   che   una   delle
disposizioni di cui al comma 4, lettera c),  n.  4),  non  sia  stata
osservata, sospende o revoca  il  riconoscimento  al  veterinario,  a
seconda della gravita' accertata e  fatte  salve  le  altre  sanzioni
eventualmente applicabili. 
 7. Il sistema di  cui  al  comma  1  e'  sottoposto,  da  parte  del
Ministero della sanita', all'approvazione da parte della  Commissione
europea; nel caso in cui tale  sistema  approvato  dalla  Commissione
europea riguarda tutta il territorio nazionale,  al  movimento  degli
animali non si applica la disposizione di cui all'articolo  3,  comma
1, lettera a). 
 8. Il Ministero della sanita' puo' autorizzare, previo parere  della
Conferenza Stato-regioni l'istituzione del sistema di cui al comma  1
soltanto in una o piu' regioni adiacenti come  definite  all'articolo
1, comma 2, lettera q); in tal caso, alla movimentazione  verso  tali
regioni  degli  animali  della  restante  parte  del  territorio   si
applicano le disposizioni del presente decreto, 
 9. Con decreto del Ministro della sanita'  possono  essere  definiti
ulteriori obblighi e requisiti da porre a carico dei soggetti di  cui
al comma 2, nonche' i provvedimenti da adottare in caso di violazione
degli obblighi e del venir meno dei requisiti prescritti  nell'ambito
del sistema di cui al comma 1.