Art. 14. 1. Chiunque accerti il mancato rispetto delle disposizioni del presente decreto informa l'autorita' competente del luogo in cui e' stato effettuato l'accertamento; quest'ultima ordina al responsabile della trasgressione, a seconda dei casi, di: a) terminare il viaggio o rinviare gli animali al luogo di partenza per il tragitto piu' diretto, purche' tale misura non rischi di mettere a repentaglio la salute o il benessere degli animali; b) ospitare in luogo adeguato gli animali e fornire loro le cure necessarie in caso di interruzione del viaggio; c) far abbattere gli animali. 2. Qualora il responsabile della trasgressione non esegua le misure ordinate ai sensi del comma 1, l'autorita' competente provvede all'esecuzione delle stesse, con spese a carico del trasgressore. 3. La destinazione e l'utilizzazione degli animali abbattuti ai sensi del comma 1, lettera c), sono disciplinate dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286; qualora la qualifica sanitaria degli animali non possa accertarsi ovvero questi ultimi rappresentino un rischio per la salute degli animali o la sanita' pubblica, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, previa concessione al trasgressore di un termine per la regolarizzazione: in tal caso si applica la disposizione di cui all'articolo 4. 4. L'autorita' competente dello Stato membro di destinazione avverte immediatamente l'autorita' competente dello Stato membro di origine qualora constati una violazione al presente decreto, ai sensi del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 27.
Note all'art. 14: - Il D.Lgs. 18 aprile 1994, n. 286, reca: "Attuazione delle direttive 91/497/CEE e 91/498/CEE concernenti problemi sanitari in materia di produzione ed immissione sul mercato di carni fresche". - Per quanto concerne il D.Lgs. 14 dicembre 1992, n. 508, si veda in nota all'art. 2. - Per quanto concerne il D.Lgs. 30 gennaio 1993, n. 27, si veda in nota all'art. 2.