Art. 14. 
 1. Chiunque accerti  il  mancato  rispetto  delle  disposizioni  del
presente decreto informa l'autorita' competente del luogo in  cui  e'
stato effettuato l'accertamento; quest'ultima ordina al  responsabile
della trasgressione, a seconda dei casi, di: 
  a) terminare il viaggio o rinviare gli animali al luogo di partenza
per il tragitto piu' diretto,  purche'  tale  misura  non  rischi  di
mettere a repentaglio la salute o il benessere degli animali; 
  b) ospitare in luogo adeguato gli animali e fornire  loro  le  cure
necessarie in caso di interruzione del viaggio; 
  c) far abbattere gli animali. 
 2. Qualora il responsabile della trasgressione non esegua le  misure
ordinate ai  sensi  del  comma  1,  l'autorita'  competente  provvede
all'esecuzione delle stesse, con spese a carico del trasgressore. 
 3. La destinazione e  l'utilizzazione  degli  animali  abbattuti  ai
sensi del comma 1, lettera c), sono disciplinate  dalle  disposizioni
di cui al decreto legislativo 18 aprile  1994,  n.  286;  qualora  la
qualifica sanitaria degli animali non possa accertarsi ovvero  questi
ultimi rappresentino un rischio per la  salute  degli  animali  o  la
sanita' pubblica, si applicano le  disposizioni  di  cui  al  decreto
legislativo  14  dicembre  1992,  n.  508,  previa   concessione   al
trasgressore di un termine per la regolarizzazione: in  tal  caso  si
applica la disposizione di cui all'articolo 4. 
 4. L'autorita' competente dello Stato membro di destinazione avverte
immediatamente l'autorita' competente dello Stato membro  di  origine
qualora constati una violazione al presente  decreto,  ai  sensi  del
decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 27. 
 
          Note all'art. 14:
            -  Il  D.Lgs.  18  aprile 1994, n. 286, reca: "Attuazione
          delle  direttive  91/497/CEE   e   91/498/CEE   concernenti
          problemi  sanitari  in  materia di produzione ed immissione
          sul mercato di carni fresche".
            - Per quanto concerne il D.Lgs. 14 dicembre 1992, n. 508,
          si veda in nota all'art. 2.
            - Per quanto concerne il D.Lgs. 30 gennaio 1993,  n.  27,
          si veda in nota all'art. 2.